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Entscheid

8C_136/2022

17. März 2022Deutsch4 min

Source bger.ch

Erwägungen

che la decisione impugnata riguarda soltanto il rifiuto di versare prestazioni a titolo cautelare e che di conseguenza le digressioni della ricorrente sulla procedura in materia di permesso di soggiorno e sulle richieste nell'ambito dell'assicurazione contro la disoccupazione esulano chiaramente dalla controversia,

che, come noto alla ricorrente, il ricorso al Tribunale federale contro decisioni in materia di misure cautelari può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF; sentenza 8C_853/2018 del 7 gennaio 2019),

che in tale evenienza il ricorso deve esporre in maniera chiara e dettagliata, confrontandosi puntualmente con tutti i considerandi del giudizio impugnato, in quale misura sarebbero violati i diritti fondamentali (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 139 I 229 consid. 2.2),

che il giudice cantonale ha ritenuto pendente causa preponderante l'interesse dell'amministrazione a non dover anticipare il versamento delle prestazioni rispetto a quello della ricorrente, la quale nei sette anni precedenti ha vissuto in Svizzera solo grazie alla pubblica assistenza,

che il giudice cantonale ha altresì ritenuto a un esame sommario l'assenza di probabilità di successo del ricorso, l'esclusione per diritto cantonale dell'aiuto sociale e di emergenza per le persone colpite da decisione di allontanamento passata in giudicato e l'impossibilità alla fattispecie di dedurre alcunché dal diritto comunitario o dal diritto all'aiuto in situazioni di bisogno di cui all'art. 12 Cost.,

che la ricorrente nel ricorso e negli atti complementari si limita a mettere in luce la necessità dell'aiuto sociale e a citare alcune disposizioni costituzionali, senza confrontarsi compiutamente con tutti i considerandi della decisione impugnata,

che pertanto non si può entrare nel merito del rimedio manifestamente non motivato in modo sufficiente e il ricorso deve essere deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF,

che si prescinde dalla riscossione di spese a carico della ricorrente (peraltro a beneficio dell'assistenza da anni), le quali comporterebbero per la Confederazione l'accollamento di ulteriori costi esecutivi con l'emissione pressoché certa di un attestato di carenza beni (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),

che la domanda di esenzione dal prelievo di spese ha perso di interesse giuridico,

che il Tribunale federale non darà più alcun seguito a ulteriori scritti relativi a questa pratica (art. 42 cpv. 7 LTF),

Dispositiv

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Non si prelevano spese giudiziarie.

3. Comunicazione alle parti e al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino.

Lucerna, 17 marzo 2022

In nome della I Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Wirthlin

Il Cancelliere: Bernasconi

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