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Entscheid

8C_186/2021

12. März 2021Deutsch3 min

Source bger.ch

Erwägungen

che il ricorso al Tribunale federale è ammissibile soltanto per violazione del diritto svizzero (art. 95 e 96 LTF) o accertamento manifestamente inesatto dei fatti (art. 97 cpv. 1 LTF),

che a norma dell'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto o contiene accertamenti manifestamente errati,

che quando è contestata in sede di ricorso una decisione d'inammissibilità, come quella resa il 29 settembre 2020 dall'UCIAML, l'oggetto del contendere è limitato a tale aspetto (DTF 144 II 184 consid. 1.1 pag. 186 seg.),

che il ricorrente si dilunga impropriamente sulla controversia relativa alla sospensione delle indennità di disoccupazione e ammette "ho lasciato che il tempo trascorresse senza far valere i miei diritti",

che il ricorso sfugge pertanto a ogni possibile esame,

che le decisioni amministrative (su opposizione) formalmente passate in giudicato possono tutt'al più essere modificate soltanto tramite gli istituti della revisione o della riconsiderazione (art. 53 LPGA), questioni di pertinenza in ogni caso dell'UCIAML,

che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF,

che si prescinde in via eccezionale dalla riscossione di spese (art. 66 cpv. 1 LTF seconda frase),

Dispositiv

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Non si prelevano spese giudiziarie.

3. Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, 2a Camera, e alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO).

Lucerna, 12 marzo 2021

In nome della I Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Maillard

Il Cancelliere: Bernasconi