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Entscheid

8C_221/2011

31. März 2011Deutsch2 min

Source bger.ch

Erwägungen

che tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF), nell'allegato ricorsuale è necessario spiegare in maniera concisa perché l'atto impugnato viola il diritto federale,

che la motivazione deve essere riferita all'oggetto del litigio, in modo che si capisca perché e su quali punti la decisione contestata è impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245; 133 IV 286 consid. 1.4 pag. 287),

che la parte ricorrente deve confrontarsi criticamente con i considerandi della decisione impugnata che reputa lesivi del diritto (cfr. DTF 121 III 397 consid. 2a pag. 400; sentenza 4A_22/2008 del 10 aprile 2008 consid. 1),

che nel caso di specie l'allegato del 16 marzo 2011 non soddisfa manifestamente queste condizioni,

che la società ricorrente - limitandosi in sostanza a dichiarare di aver sempre puntualmente pagato i contributi all'assicurazione contro la disoccupazione e a contestare che la precedente istanza avrebbe richiamato sentenze e statistiche validi per grandi aziende e non già per piccole imprese come la sua - non si confronta infatti nelle debite forme con la pronuncia impugnata e non espone le ragioni che farebbero apparire contraria al diritto la decisione del primo giudice,

che in tali condizioni, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile,

che le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF),

Dispositiv

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 300.- sono poste a carico della ricorrente.

3.

Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato dell'economia.

Lucerna, 31 marzo 2011

In nome della I Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Il Cancelliere:

Ursprung Schäuble

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