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Entscheid

8C_26/2007

18. April 2008Deutsch2 min

Source bger.ch

Erwägungen

che per atto consegnato alla posta il 20 febbraio 2007 G.________ ha interposto, con il patrocinio dell'avv. Patrick Untersee, un ricorso in materia di diritto pubblico con contestuale domanda di assistenza giudiziaria gratuita avverso il giudizio pronunciato il 29 gennaio 2007 dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino in materia di prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione,

che ritenendo il gravame d'acchito sprovvisto di possibilità di esito favorevole, con decreto del 19 marzo 2008 questa Corte ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria,

che con decreto presidenziale del 1° aprile 2008 la stessa Corte ha assegnato al ricorrente un termine scadente il 16 aprile successivo per prestare un anticipo di fr. 500.- a titolo di garanzia per le spese giudiziarie presunte,

che mediante scritto 16 aprile 2008 del suo patrocinatore, il ricorrente ha ritirato il proprio ricorso,

che di conseguenza la causa dev'essere stralciata dai ruoli (art. 32 cpv. 2 LTF),

che il Presidente o il giudice dell'istruzione della Corte decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF) e, in tale ambito, statuisce sulle spese giudiziarie (art. 5 cpv. 2 PC in relazione con l'art. 71 LTF),

che le spese inutili sono pagate da chi le causa (art. 66 cpv. 3 LTF),

Dispositiv

1.

La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 200.- sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato dell'economia.

Lucerna, 18 aprile 2008

In nome della I Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Il Cancelliere:

Ursprung Schäuble