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Entscheid

8C_264/2019

9. September 2019Deutsch3 min

Source bger.ch

Erwägungen

che chi adisce il Tribunale federale deve versare un anticipo equivalente alle spese giudiziarie presunte (art. 62 cpv. 1 LTF),

che se l'anticipo spese non è versato nemmeno nel termine suppletorio stabilito dal giudice dell'istruzione, il Tribunale federale non entra nel merito dell'istanza, ossia del ricorso (art. 62 cpv. 3 terza frase LTF),

che il ricorrente non ha provveduto nemmeno a saldare la prima rata scadente il 30 agosto 2019,

che il ricorso pertanto è manifestamente inammissibile e può essere deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF,

che il presidente della Corte può delegare questo compito a un altro giudice (art. 108 cpv. 2 LTF),

che si rinuncia in via eccezionale, malgrado l'onere occasionato, alla riscossione di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),

Dispositiv

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Non si prelevano spese giudiziarie.

3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Lucerna, 9 settembre 2019

In nome della I Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

La Giudice unica: Il Cancelliere:

Viscione Bernasconi