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Entscheid

8C_718/2014

22. Oktober 2014Deutsch2 min

Source bger.ch

Erwägungen

che la causa dev'essere stralciata dai ruoli (art. 32 cpv. 2 LTF),

che il Presidente (o il giudice dell'istruzione) della Corte decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF) e che, in tale ambito, statuisce sulle spese giudiziarie (art. 5 cpv. 2 PC in relazione con l'art. 71 LTF),

che, in caso di desistenza, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF),

che nella fattispecie si può rinunciare a riscuotere spese processuali,

Dispositiv

1. La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.

2. Non si prelevano spese giudiziarie.

3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO), nonché per informazione al Tribunale amministrativo del Canton Berna.

Lucerna, 22 ottobre 2014

In nome della I Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Leuzinger

Il Cancelliere: Bernasconi