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Entscheid

93-3440

Verwaltungsbehörden 17.12.1993 93.3440

17. Dezember 1993Deutsch11 min

Source admin.ch

Erwägungen

1.

Hat er im Sinne des Postulates etwas bei den Kantonen unternommen?

2.

Hält er es nicht für angebracht, den Kantonen einen neuen Vorschlag für die Verteilung der Gewinne zur Prüfung und Gutheissung zu unterbreiten, welcher die Forderungen des Postulates (Anwendung der direkten Methode und Abschaffung des Präzipuums) erfüllt? Testo dell'interpellanza del 30 settembre 1993 Lo scorso 18 dicembre il Consiglio nazionale approvò un postulato della Commissione dell'economia e dei tributi, il quale chiedeva al Consiglio federale, in stretta collaborazione con i Cantoni, di studiare la messa a punto di direttive di applicazione in materia d'imposizione delle filiali e succursali di società Infatti, i metodi di calcolo finora utilizzati (metodo indiretto) penalizzano i Cantoni sede di filiali e succursali come il Canton Ticino. Il postulato chiede che con un nuovo sistema di ripartizione degli utili sia ottenuto un risultato più equo. Si dovrebbe perciò adottare il sistema diretto (adoperato per le banche) e sopprimere il precipuo attribuito ai Cantoni sede. Il postulato chiedeva ancora die regolare gli aspetti relativi al diritto delle autorità cantonali di tassare le persone giuridiche che hanno la loro sede o amministrazione effettiva in Cantoni diversi. Chiedo pertanto al Consiglio federale:

1.

se ha coinvolto i Cantoni nel senso chiesto dal postulato;

2.

se non ritiene di sottoporre per discussione e approvazione ai Cantoni una nuova proposta di ripartizione degli utili che soddisfi le richieste del postulato (applicazione del metodo diretto e soppressione del precipuo). Texte de l'interpellation du 30 septembre 1993 Le 18 décembre 1992, le Conseil national a approuvé un postulat de la Commission de l'économie et des redevances demandant au Conseil fédéral d'étudier, en collaboration étroite avec les cantons, la mise au point de directives d'application en matière d'imposition des filiales et succursales des sociétés.

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17.

Dezember 1993 N 2549 Interpellation Vollmer En fait, la méthode de calcul utilisée jusqu'ici (méthode indirecte) pénalise les cantons sièges de filiales et succursales, comme c'est le cas du Tessin. Le postulat demande un nouveau système de répartition des bénéfices qui permette d'obtenir des résultats plus équitables. Il faudrait dans ce but adopter le système direct (appliqué par les banques) et supprimer le precipui attribué au canton siège de la société mère. Le postulat demandait aussi de régler les aspects relatifs au droit des autorités cantonales de taxer les personnes morales dont le siège et l'administration effective se trouvent dans des cantons différents. Je demande donc au Conseil fédéral:

1.

s'il a consulté les cantons comme le demande le postulat;

2.

s'il a l'intention de mettre en discussion et de soumettre à l'approbation des cantons un système de répartition des bénéfices qui réponde aux exigences du postulat (application de la méthode directe et suppression du precipui). Mitunterzeichner-Cofirmatari-Cosignataires: Carobbio, Pini (2) Schriftliche Begründung - Motivazione scritta Développement par écrit L'autore rinuncia alla motivazione e desidera una risposta scritta. Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates vom 24. November 1993 Risposta scritta del Consiglio federale del 24 novembre 1993 Rapport écrit du Conseil fédéral du 24 novembre 1993

1.

Il Consiglio federale ha incaricato l'Amministrazione federale delle contribuzioni di sottoporre, al momento opportuno, al Comitato della Conferenza dei funzionari fiscali di Stato le misure chieste con il postulato del 26 maggio 1992 della Commissione dell'economia e dei tributi. Questo comitato ha infatti costituito una commissione intercantonale per l'armonizzazione fiscale nonché diversi gruppi tecnici, il cui obiettivo è di trovare una soluzione ai problemi pratici che si presentano durante la fase di adeguamento delle leggi tributarie cantonali e delle prassi amministrative alla legge federale sull'armonizzazione fiscale. Il gruppo tecnico «riparti intercantonali e internazionali», alla cui testa vi è il direttore dell'amministrazione delle contribuzioni del Canton Vaud e presidente della Conferenza dei funzionari fiscali di Stato, J. B. Paschoud, sembra il più adatto a trattare il problema sollevato nell'interpellanza Durante le cinque sedute tenute finora dal suddetto gruppo tecnico sono state discusse questioni di fondo urgenti inerenti alla problematica dei riparti - in particolare in relazione al passagio dalla tassazione biennale praenumerando a quella annuale postnumerando - nonché il problema del trattamento delle perdite degli stabilimenti d'impresa (filiali e succursali situate all'estero), per le quali la legge federale sull'armonizzazione fiscale non provede alcuna disposizione. Non è stata per altro esaminata la questione secondo cui, nelle relazioni intercantonali, sarebbe opportuno considerare un'adeguata misura economico-amministrativa al fine di conseguire una ripartizione degli utili secondo il metodo diretto e la soppressione del precipuo, almeno per le imprese di una certa importanza. Questo perché la differenza fondamentale fra problema intercantonale e internazionale risiede nel fatto che nelle relazioni intercantonali, anche con il metodo diretto, ogni Cantone che ospita stabilimenti d'impresa riceve solamente una quota del risultato globale, mentre nelle relazioni internazionali il metodo diretto porta a una ripartizione oggettiva degli utili. Di conseguenza qualsiasi Stato che ospita stabilimenti d'impresa può tassare il risultato imputabile a tali stabilimenti indipendentemente dal risultato globale dell'impresa

2.

Con riferimento all'articolo 52 capoverso 3 della legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD), il suddetto gruppo tecnico intercantonale è giunto alla conclusione che la disposizione speciale introdotta dalle Camere federali in base alla quale un'impresa svizzera compensa, in linea di principio, a titolo prowisorio, le perdite subite da stabilimenti d'impresa situati all'estero (2° e 3° periodo del capoverso 3) ha l'effetto di consentire l'esenzione degli utili conseguiti all'estero e la provvisoria assunzione delle perdite subite all'estero unicamente sulla base delle singole contabilità tenute in valute estere. Laddove non fosse possibile tenere una contabilità di questo tipo, perché, ad esempio, anche all'estero la tassazione avviene sulla base di un metodo indiretto, occorre fondarsi sul risultato effettivamente dichiarato in valuta estera E' quindi lecito supporre che anche fra le autorità fiscali cantonali prevarrà l'opinione secondo cui, perlomeno per le imprese di una certa importanza, dovranno essere tenute contabilità individuali per i singoli stabilimenti. In questo modo si giungerebbe automaticamente al metodo diretto della ripartizione degli utili nelle relazioni intercantonali e alla soppressione del precipuo. Nella misura in cui il Comitato della Conferenza dei funzionari fiscali di Stato condividerà l'opinione del Consiglio federale, esso agirà di conseguenza nel senso dell'interpellanza Poiché il Tribunale federale ha già avuto diverse occasioni di evidenziare il carattere prioritario del metodo diretto della ripartizione degli utili, una misura legislativa risulta superflua. Tuttavia, il Comitato della Conferenza dei funzionari fiscali di Stato dovrà anche occuparsi dell'opportunità di includere un'eventuale ulteriore base legale nella legge federale sull'armonizzazione fiscale. Comunque, non è da escludere che un'introduzione generalizzata del sistema annuale postnumerando per le persone giuridiche indurrà le imprese a tenere contabilità individuali per fini fiscali. Riguardo alla competenza dei Cantoni per la riscossione dell'imposta federale diretta delle persone giuridiche (art 105 cpv. 3 LIFD), secondo il Consiglio federale non vi è alcun motivo di considerare misure particolari. Nella prassi intercantonale e internazionale il criterio deH'«amministrazione effettiva» precede ormai quello della «sede statutaria». Fra l'altro è opportuno precisare che sono piuttosto rari i casi in cui una persona giuridica ha la sede statutaria e l'amministrazione effettiva in Cantoni diversi. Erklärung des Interpellanten: befriedigt Déclaration de l'interpellateur: satisfait #ST# 93.3417 Interpellation Vollmer Zivildienst. Lohnfortzahlung während der Arbeitsleistung Service civil. Maintien du paiement du salaire pendant l'accomplissement d'un travail d'intérêt général Wortlaut der Interpellation vom 23. September 1993 Ist der Bundesrat bereit, die offensichtliche Lücke in der Verordnung über die Arbeitsleistung infolge Militärdienstverweigerung (VAL) raschmöglichst mit Bestimmungen über die Lohnfortzahlung so zu ergänzen, dass zukünftig die zu Arbeitsleistungen zugunsten der Allgemeinheit verurteilten Militärdienstverweigerer aus Gewissensgründen arbeitsrechtlich den übrigen Dienstleistenden gleichgestellt sind? Texfe de l'interpellation du 23 septembre 1993 Le Conseil fédéral est-il prêt à combler aussitôt que possible la lacune que présente manifestement l'ordonnance sur l'astreinte au travail pour les objecteurs de conscience (OAST), en y ajoutant des dispositions sur l'obligation de continuer à verser le salaire, de manière à assurer à l'avenir aux objecteurs de conscience condamnés à accomplir un travail d'intérêt général l'égalité de traitement, dans la législation sur le travail, avec les autres personnes astreintes à un service?

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Interpellation Cavadini Adriano Besteuerung von Filialen und Zweigniederlassungen Interpellation Cavadini Adriano Imposition des filiales et succursales Interpellanza Cavadini Adriano Imposizione delle filiali e succursali In Amtliches Bulletin der Bundesversammlung Dans Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale In Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale Jahr 1993 Année Anno Band V Volume Volume Session Wintersession Session Session d'hiver Sessione Sessione invernale Rat Nationalrat Conseil Conseil national Consiglio Consiglio nazionale Sitzung 15 Séance Seduta Geschäftsnummer 93.3440 Numéro d'objet Numero dell'oggetto Datum 17.12.1993 - 08:00 Date Data Seite 2548-2549 Page Pagina Ref. No 20 023 545 Dieses Dokument wurde digitalisiert durch den Dienst für das Amtliche Bulletin der Bundesversammlung. Ce document a été numérisé par le Service du Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale. Questo documento è stato digitalizzato dal Servizio del Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale.

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