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Entscheid

94-3185

Verwaltungsbehörden 14.03.1995 94.3185

14. März 1995Deutsch11 min

Source admin.ch

Erwägungen

1.

Acquisti della Confederazione Conformemente all'ordinanza sugli acquisti (RS 172.056.13) i servizi degli acquisti della Confederazione sono tenuti a procurarsi i beni sfruttando in primo luogo la libera concorrenza, secondo il rapporto prezzo-prestazione più vantaggioso nonché in base al termine di fornitura, in modo da rendere possibile un acquisto economico. D'altra parte accordi internazionali vincolano detti servizi a non discriminare nella scelta dei beni gli offerenti esteri: - L'articolo 14 della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), conchiusa a Stoccolma il

4.

gennaio 1960 ed entrata in vigore per la Svizzera il 3 maggio 1960, prescrive alle imprese pubbliche degli Stati firmatari di non favorire attraverso le loro pratiche la produzione nazionale e di non trattare in modo discriminatorio fornitori ed acquirenti degli altri Stati membri. -L'Accordo Gatt del 12aprile 1979 sugli appalti pubblici chiede agli Stati firmatari di non trattare i prodotti ed i fornitori di un partner dell'accordo in modo svantaggioso rispetto a prodotti nazionali e fornitori di altre parti contraenti, e di non creare inutili ostacoli al commercio internazionale con particolarità tecniche ed esigenze stabilite dai servizi degli acquisti. Nell'ambito delle aggiudicazioni di commesse, il Consiglio federale non ritiene pertanto opportuno scostarsi dal principio della libera concorrenza e mettere in primo piano gli interessi nazionali o addirittura di politica regionale, poiché a tal fine esistono altri strumenti più appropriati (ad esempio rafforzamento delle strutture economiche regionali e dell'attrattiva del luogo, aiuto agli investimenti per le regioni di montagna, contributi al finanziamento, perequazione finanziaria intercantonale). Alla stessa conclusione è giunta anche la Commissione dei cartelli. Infatti nelle sue raccomandazioni a proposito degli appalti di Confederazione, cantoni e comuni (2/1988) si pronuncia coerentemente a favore del principio della libera concorrenza II Consiglio federale accorda sempre maggiore importanza ad una coerente liberalizzazione nel settore degli acquisti pubblici. Fondandosi sulla conclusione dell'Accordo Gatt del -- 1 of 3 -Commandes de la Confédération 604 N 14 mars 1995

15.

dicembre 1993 sugli appalti pubblici, esso si prefigge di tener conto del principio dell'apertura e della relativa applicazione del principio della libera concorrenza in una pertinente legge federale che preveda, segnatamente, la creazione di procedure di aggiudicazione trasparenti con bandi pubblici, nonché una (nuova) procedura di ricorso per gli offerenti esclusi. Come già evidenziato, le aspettative di politica congiunturale o i prowedimenti a tutela di singoli gruppi economici non possono rappresentare il criterio per l'assegnazione degli appalti della Confederazione. Il principio della libera concorrenza deve rimanere il filo conduttore. Una diversa prassi sarebbe inoltre in contraddizione con gli attuali e futuri impegni internazionali della Svizzera (Accordo Gatt sugli acquisti pubblici). Soltanto un'applicazione coerente del principio della libera concorrenza garantisce inoltre un acquisto conveniente e, di conseguenza, una maggiore efficienza dell'impiego del denaro pubblico.

2.

Acquisti dei cantoni e dei comuni Sulla base della Costituzione federale, i cantoni ed i comuni disciplinano autonomamente i propri settori degli appalti pubblici. Schriftliche Erklärung des Bundesrates Dichiarazione scritta del Consiglio federale Déclaration écrite du Conseil fédéral II Consiglio federale propone di respingere il postulato. #ST# 94.3188 Postulat Pini Submissionsverordnung. Revision Postulato Pini Appalti della Confederazione. Revisione di ordinanza Postulat Pini Ordonnance sur les soumissions. Révision Wortlaut des Postulates vom 31. Mai 1994 In Anbetracht der gegenwärtigen Wirtschaftslage unseres Landes erachte ich eine Revision der Submissionsverordnung als angebracht Dabei sollen folgende Punkte beachtet werden: a Der Auslastungsgrad der Firmen, die sich am Wettbewerb beteiligen, soll in höherem Masse berücksichtigt werden. b. Die ausschreibenden Stellen sollen ermächtigt werden, die Angebote nicht nur von der technisch-finanziellen Seite her, sondern auch unter Berücksichtigung des unter Punkt a erwähnten Auslastungsgrades der betreffenden Firmen zu beurteilen. c. Die ausschreibende Stelle soll die Möglichkeit haben, unter Berücksichtigung von Punkt a sich nicht unbedingt für den Anbieter mit dem günstigsten Angebot zu entscheiden, sondern Priorität dem Auslastungsgrad der betreffenden Firmen einzuräumen und so allfällige Entlassungen zu vermeiden. Testo del postulato del 31 maggio 1994 Tenuto conto dell'attuale situazione congiunturale nel paese, lo scrivente postulante ritiene opportuno rivedere la citata ordinanza federale affinchè: a si tenga conto maggiormente della forza reale di occupazione di manodopera attiva presso una ditta concorrente; b. si dia facoltà agli Enti deliberanti di valutare non solo a livello tecnico-finanziario le offerte, ma anche del grado effettivo occupazionale già citato al punto a; c. l'Ente deliberante ha la possibilità, riempite le condizioni del punto a, di non necessariamente deliberare al miglior offerente, allo scopo, prioritario, di soddisfare le condizioni occupazionali effettive, evitando così possibili licenziamenti. Texte du postulat du 31 mai 1994 Compte tenu de l'actuelle situation conjoncturelle du pays, le député soussigné estime opportun de reviser l'ordonnance en intitulé de manière à: a prendre en considération dans une plus large mesure l'importance réelle des entreprises concurrentes quant au nombre d'emplois; b. permettre aux organes adjudicateurs d'évaluer les offres non seulement sur les plans technique et financier, mais aussi en fonction de leur importance sur le plan de l'emploi, comme déjà mentionné sous a; c. donner aux organes adjudicateurs la possibilité, en se fondant sur le critère mentionné sous a, de ne pas opter nécessairement pour l'offre la plus avantageuse, mais de favoriser prioritairement l'emploi, afin d'éviter d'éventuels licenciements. Mitunterzeichner - Cofirmatari - Cosignataires: Keine - Nessuno-Aucun Schriftliche Begründung - Motivazione scritta Développement par écrit II postulante, sapendo che è attualmente in corso una consultazione relativa ad un nuovo progetto di ordinanza che, sostanzialmente, tende a modificare quella citata del 31 marzo 1971, aggiunge queste brevi argomentazioni:

1.

La situazione congiunturale e occupazionale in Svizzera tende a peggiorare, appesantendo sempre di più le strutture portanti i problemi diretti e indiretti, a livello legislativo e finanziario, della disoccupazione.

2.

Ritenuto che la Confederazione è e rimane una potenziale forza di appalto per l'economia imprenditoriale nazionale, mi sembra opportuno considerare e valutare non solo la fattispecie prettamente finanziaria (miglior prezzo offerente) di una ditta concorrente ma il suo reale ed effettivo livello occupazionale. In verità, seguendo il criterio prettamente finanziario del miglior offerente, cresce vieppiù il rischio di appaltare lavori a ditte «fatiscenti» e non tutte verificabili nella loro reale potenzialità occupazionale. Ciò avviene non solo nel mio cantone d'origine ma in tutti i cantoni svizzeri dove imprese o ditte sono direttamente interessate agli appalti della Confederazione. Rimettendomi al precedente postulato concernente la politica anticiclica della Confederazione: «diminuzione del costo della vita in Svizzera», ritengo che la modifica dell'ordinanza federale, in corso di consultazione, del 31 marzo 1971, possa contenere anche le valutazioni di merito rilevate nel presente postulato. Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates vom 31. August 1994 Risposta scritta del Consiglio federale del 31 agosto 1994 Rapport écrit du Conseil fédéral du 31 août 1994 Con decisione del 20 gennaio 1993 il Consiglio federale conferiva l'incarico, nell'ambito delle prime misure di rivitalizzazione, di rivedere l'ordinanza sugli acquisti e l'ordinanza sugli appalti (RS 172.056.13; 172.056.12). Obiettivi della revisione erano il rafforzamento della concorrenza, l'inclusione dei servizi e la trasparenza della procedura d'aggiudicazione. In tal modo si intendeva aumentare l'efficienza nell'impiego di mezzi pubblici. I disegni di ordinanza sono stati in procedura di consultazione dalla fine di ottobre 1993 fino alla fine di gennaio 1994. Con la conclusione coronata da successo delle trattative del Gatt, il 15 dicembre 1993, la situazione per la revisione dell'ordinanza sugli acquisti e dell'ordinanza sugli appalti si è modificata L'Accordo del Gatt sugli appalti pubblici (Accordo Gatt) rendeva tra l'altro necessaria, a causa dell'introduzione di una -- 2 of 3 -Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Postulat Pini Bevorzugung schweizerischer Steinwerke Postulat Pini Industrie de la pierre. Acquisitions préférentielles de produits Postulato Pini Industria della pietra. Acquisti preferenziali di prodotti In Amtliches Bulletin der Bundesversammlung Dans Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale In Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale Jahr 1995 Année Anno Band II Volume Volume Session Frühjahrssession Session Session de printemps Sessione Sessione primaverile Rat Nationalrat Conseil Conseil national Consiglio Consiglio nazionale Sitzung 07 Séance Seduta Geschäftsnummer 94.3185 Numéro d'objet Numero dell'oggetto Datum 14.03.1995 - 08:00 Date Data Seite 603-604 Page Pagina Ref. No 20 025 419 Dieses Dokument wurde digitalisiert durch den Dienst für das Amtliche Bulletin der Bundesversammlung. Ce document a été numérisé par le Service du Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale. Questo documento è stato digitalizzato dal Servizio del Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale.

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