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Entscheid

94-3542

Verwaltungsbehörden 24.03.1995 94.3542

24. März 1995Deutsch17 min

Source admin.ch

Erwägungen

1.

auf dem Verordnungsweg oder mit Weisungen Ausführungsbestimmungen zu erlassen, die den Verleiher klar dazu verpflichten, sich in bezug auf den Lohn, den dreizehnten Monatslohn und die Bezahlung der Feiertage an die Bestimmungen der allgemeinverbindlichen Gesamtarbeitsverträge zu halten;

2.

insbesondere - und nötigenfalls mit präzisen gesetzlichen Bestimmungen - dem Verleiher die Möglichkeit zu verbauen, einen Teil des Lohns als Spesen zu verrechnen oder einen Teil des Lohns als Spesenvergütung zu deklarieren;

3.

umgehend Massnahmen zum Schutz der Arbeitnehmer zu ergreifen, damit für die Sozialversicherungen (AHV-Renten, zweite Säule, Taggelder) der tatsächliche Lohn als Basis genommen wird;

4.

Bestimmungen zu erlassen, die verhindern, dass die Steuerpflichten durch eine Unterteilung des ausbezahlten Arbeitsentgeltes in Lohn und Spesen umgangen werden. Testo della mozione del 14 dicembre 1994 L'articolo 20 della legge federale sul collocamento e il personale a prestito (legge sul collocamento, LC) stabilisce che «se un'impresa acquisitrice è sottoposta a un contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale, il prestatore deve rispettare, riguardo al lavoratore, le disposizioni del contratto collettivo concernenti il salario e la durata del lavoro». E' questo in particolare il caso delle agenzie di lavoro temporaneo del settore dell'edilizia Nella pratica però le disposizioni dell'articolo in questione non sono sovente rispettate. Le agenzie in que-- 1 of 4 -24. März 1995 939 Motion Carobbio stione sollevano questioni d'interpretazione dell'articolo, oppure praticano metodi nel versamento del salario del tipo di far figurare parte dello stesso come spese, che nella pratica aggirano la disposizione di legge citata I sottoscritti deputati chiedono al Consiglio federale:

1.

di adottare disposizioni, tramite ordinanza o direttive in applicazione delle disposizioni di legge, che stabiliscano chiaramente l'obbligo per i prestatori di attenersi, per quanto riguarda il salario, la tredicesima e il pagamento dei giorni festivi, alle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale;

2.

di proibire in particolare, se necessario anche con precise disposizioni di legge, che sia possibile al prestatore di compensare parte del salario sotto forma di cosiddette spese o comunque di determinare parte del salario sotto forma di rimborso spese;

3.

di prendere rapide misure a protezione dei lavoratori, affinchè nell'ambito delle assicurazioni sociali (rendite AVS, secondo pilastro, indennità giornaliere, ecc.) sia considerato il salario effettivo;

4.

di emanare disposizioni che impediscano un aggiramento degli obblighi fiscali tramite una suddivisione della retribuzione versata in salario e spese. Texte de la motion du 14 décembre 1994 L'article 20 de la loi fédérale sur le service de l'emploi et la location de services (LSE) a la teneur suivante: «Lorsqu'une entreprise locataire de services est soumise à une convention collective de travail avec déclaration d'extension, le bailleur de services doit appliquer au travailleur celles des dispositions de la convention qui concernent le salaire et la durée du travail.» Cette règle s'applique en particulier aux agences de travail temporaire du secteur de la construction. En pratique cependant les dispositions de l'article en question ne sont souvent pas respectées. Les agences de placement temporaire mettent en cause l'interprétation de l'article, ou bien elles recourent à des pratiques de versement du salaire visant à en faire apparaître une partie comme frais, de manière à contourner la disposition légale précitée. Les députés soussignés demandent au Conseil fédéral:

1.

d'adopter des dispositions par voie d'ordonnance ou de règlement d'application de la loi de manière à établir clairement l'obligation pour le bailleur de services de respecter les normes de la convention collective de travail avec déclaration d'extension quant au versement du salaire, y compris du treizième mois, et quant au paiement des jours fériés;

2.

d'interdire en particulier, au besoin par des dispositions législatives précises, que le bailleur de services puisse compenser une partie du salaire sous forme de prétendus frais ou, en quelque façon que ce soit, de déterminer une part du salaire sous forme de remboursement de frais;

3.

de prendre rapidement des mesures de protection des travailleurs de manière à ce que le salaire effectif soit pris en compte pour les assurances sociales (rente AVS, second pilier, indemnité journalière, etc.);

4.

d'édicter des dispositions qui empêchent le contournement des obligations fiscales par le biais du fractionnement de la rétribution versée en salaire et en frais. Mitunterzeichner - Cofirmatari - Cosignataires: Aguet, Baumann Stephanie, Bäumlin, Béguelin, Bodenmann, Borei François, BrüggerCyrill, Brunner Christiane, Bundi, Caspar-Mutter, Danuser, de Dardel, Duvoisin, Eggenberger, Fankhauser, von Feiten, Goll, Gross Andreas, Haering Binder, Hafner Ursula, Hämmerle, Herczog, Hubacher, Jeanprêtre, Jöri, Ledergerber, Leemann, Leuenberger Ernst, Leuenberger Moritz, Marti Werner, Matthey, Mauch Ursula, Meyer Theo, Rechsteiner, Ruffy, Spielmann, Steiger Hans, Strahm Rudolf, Tschäppät Alexander, Vollmer, Zbinden, Zisyadis, Züger (43) Schriftliche Begründung - Motivazione scritta Développement par écrit La legge federale sul collocamento e il personale a prestito (legge sul collocamento, LC) regola i rapporti di lavoro fra le imprese acquisitrici, le agenzie di lavoro temporaneo (prestatori) e lavoratori. L'articolo 20 della citata legge stabilisce in particolare che «se un'impresa acquisitrice è sottoposta a un contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale, il prestatore deve rispettare, riguardo al lavoratore, le disposizioni del contratto collettivo concernenti il salario e la durata del lavoro». E' il caso in particolare delle ditte e dei prestatori che operano nel settore edilizio. La pratica ha largamente dimostrato che l'applicazione e il rispetto della disposizione citata incontrano parecchie difficoltà, in particolare per quanto concerne la determinazione del salario (salario effettivo, pagamento della tredicesima e dei giorni festivi pagati). Difficoltà che sono fonte sempre più frequente di vertenze fra i partner sociali. Così negli ultimi tempi le agenzie di lavoro temporaneo non pagano ai lavoratori l'effettivo salario dovuto e non corrispondono esattamente la tredicesima e il pagamento dei giorni festivi pagati. Esse contestano anche l'interpretazione secondo la quale sarebbero tenuti ad applicare le disposizioni dei contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale. Inoltre, come è stato accertato in occasione di controlli dei libri paga, spesso - per non dire quasi sempre - i prestatori di lavoro temporaneo a ditte con contratti collettivi di lavoro dichiarati di obbligatorietà generale dal Consiglio federale non rispettano i minimi salariali previsti, anzi spesso rimangono notevolmente al disotto degli stessi. I controlli hanno anche dimostrato che nel settore del personale a prestito sono largamente diffusi i seguenti discutibili metodi di calcolo della retribuzione, che dovrebbero urgentemente essere proibiti: una importante parte della stessa viene calcolata sotto forma di spese. Una pratica che favorisce la frode fiscale e che riduce ingiustamente i contributi alle assicurazioni sociali. Ciò che per finire conduce a una diminuzione delle prestazioni delle stesse. Una tale pratica contrasta da un lato sia con la legge federale sul collocamento e il personale a prestito (LC), come con la dichiarazione di obbligatorietà dei contratti collettivi di lavoro. D'altro lato con simili pratiche illegali importanti contributi alle assicurazioni sociali non vengono versati e notevoli quote di retribuzione salariale non sono dichiarate alle autorità fiscali. Trattasi di una situazione insostenibile che domanda misure urgenti. Anzitutto una simile pratica comporta conseguenze negative per i singoli lavoratori per quanto concerne la determinazione del salario. La protezione dei lavoratori risulta relativizzata e indebolita. Poi i contributi ridotti all'AVS, ad esempio, comportano rendite vecchiaia più basse. Inoltre fatalmente i metodi di calcolo delle retribuzioni citati hanno conseguenze negative nei casi di invalidità, tenuto conto che la base per il calcolo di una rendita dipende anche dai premi pagati. Così come si possono richiamare le conseguenze negative per le indennità giornaliere per infortunio o per malattia, che pure dipendono dal livello dei premi pagati. Anche per quanto riguarda le prestazioni del secondo pilastro e gli assegni familiari ci possono essere effetti negativi. La Confederazione non pu, già per ragioni fiscali, tollerare simili pratiche. Il calcolo di importanti quote del salario sotto forma di cosiddette spese comporta una diversa tassazione di lavoratori con lo stesso salario. Si può inoltre presumere che le citate spese, nella loro totalità o parzialmente, siano sottratte all'imposizione fiscale. Siccome la maggior parte delle aziende di lavoro temporaneo conteggiano importanti spese per un normale salario, si pone la questione fino a quale punto non venga favorita la frode fiscale. Le situazioni sollevate sono largamente diffuse e attuali. Per questo, per ragioni attinenti alle leggi fiscali e al diritto assicurativo, ma anche in rapporto alla corretta applicazione della legge federale sul collocamento e il personale a prestito (LC) e delle dichiarazioni di obbligatorietà generale dei contratti collettivi, s'impone l'adozione tempestiva di misure quali quelle richieste dalla presente mozione. E ciò sia attraverso la modifica di ordinanze e di direttive relative all'applicazione dell'articolo 20 della citata LC sia, se necessario, attraverso l'adozione di nuove disposizioni di legge.

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Motion du groupe écologiste 940 N 24 mars 1995 Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates vom 22. Februar 1995 Risposta scritta del Consiglio federale del 22 febbraio 1995 Rapport écrit du Conseil fédéral du 22 février 1995 In Svizzera, esistono all'incirca 1500 contratti collettivi di lavoro; 18 circa sono stati dichiarati di obbligatorietà generale sia dal Consiglio federale a livello federale sia da un Consiglio di Stato a livello cantonale. L'articolo 20 della legge federale del 6 ottobre 1989 sul collocamento e il personale a prestito (LC) riguarda unicamente quest'ultimo e mira a garantire ai lavoratori temporanei, in materia di salario e di durata del lavoro, l'applicazione delle stesse norme applicabili ai lavoratori fissi. In occasione dei lavori parlamentari relativi alla LC si era già sottolineato che il campo d'applicazione dell'articolo 20 doveva essere relativamente ristretto per questioni di fattibilità e d'esecuzione, come pure per rispondere alla natura specifica del lavoro temporaneo. Non vi è dubbio infatti che il lavoro temporaneo risponda a determinati bisogni sul mercato del lavoro offrendo una forma e possibilità di lavoro corrispondenti ai desideri e alle esigenze di alcuni lavoratori. In tale contesto e malgrado la particolare natura del lavoro temporaneo, il Consiglio federale non può accettare che una disposizione legale tanto chiara quanto l'articolo 20 LC non sia rispettata o possa essere raggirata in maniera fraudolenta Cosciente di alcune irregolarità, senza dubbio ingigantite da un periodo di bassa congiuntura, l'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro ha adottato una prima misura corrispondente ai desideri dell'autore della mozione, ossia la decisione di pubblicare una circolare dettagliata relativa all'applicazione dell'articolo 20 LC, all'attenzione delle autorità cantonali e delle agenzie di lavoro temporaneo. Tale circolare si trova attualmente in fase di elaborazione e sarà disponibile nel giro di poco tempo. Il Consiglio federale intende così facilitare e accelerare l'applicazione delle misure di controllo necessarie e delle sanzioni previste dalla LC in caso d'infrazione, cioè la revoca dell'autorizzazione e/o le sanzioni penali previste. Per quanto riguarda le altre misure raccomandate dall'autore della mozione allo scopo di garantire ai lavoratori temporanei una migliore protezione, segnatamente riguardo alle assicurazioni sociali, le disposizioni legali vigenti permettono di intervenire con efficacia per eliminare gli abusi. Si tratta nondimeno di intensificare i controlli in stretta collaborazione con le competenti autorità esecutive e di adottare le misure atte ad evitare gli abusi nel lavoro temporaneo. L'indennizzo delle spese da parte del datore di lavoro, nella fattispecie del prestatore, costituisce per esempio l'oggetto di disposizioni precise pubblicate dall'lnsai e soggiace al suo controllo. Un accurato esame dei casi speciali accompagnato dalla collaborazione con gli altri rami interessati delle assicurazioni sociali, in particolare l'AVS, l'assicurazione contro la perdita di guadagno e il secondo pilastro sono intesi a eliminare gli abusi manifesti senza recare eccessivo pregiudizio agli elementi specifici propri del lavoro temporaneo. Una tale prassi è già in vigore; si tratta quindi d'intensificare questa collaborazione e le attività di controllo in loco. Lo stesso vale soprattutto per i risparmi di natura fiscale realizzati tramite il lavoro temporaneo, in particolare dal prestatore. Le misure che verranno adottate in materia di protezione sociale afavore dei lavoratori temporanei si ripercuoteranno automaticamente sul computo degli elementi imponibili delle parti in causa II Consiglio federale non reputa necessario adottare misure particolari, diverse daquellegià esistenti, onde risolvere i problemi evocati dall'autore della mozione, masi dichiara per contro disposto ad operare nel senso summenzionato. Schriftliche Erklärung des Bundesrates Dichiarazione scritta del Consiglio federale Déclaration écrite du Conseil fédéral II Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato. Überwiesen als Postulat-Transmis comme postulat #ST# 94.3516 Motion der grünen Fraktion Welthandelsregeln und nachhaltige Entwicklung Motion du groupe écologiste Commerce mondial et développement durable Wortlaut der Motion vom 7. Dezember 1994 Der Bundesrat wird beauftragt, sich in zukünftigen Verhandlungen im Rahmen der WTO für Welthandelsregeln einzusetzen, die dem Prinzip der nachhaltigen Entwicklung gerecht werden (keine Liberalisierung ohne Internalisierung). Texte de la motion du 7 décembre 1994 Le Conseil fédéral est chargé, lors des négociations qui seront menées sous l'égide de l'OMC, d'oeuvrer pour que les règles du commerce mondial soient conformes au principe du développement durable (pas de libéralisation sans internalisation). Sprecherin - Porte-parole: Bar Schriftliche Begründung Die Urheber verzichten auf eine Begründung und wünschen eine schriftliche Antwort Développement par écrit Les auteurs renoncent au développement et demandent une réponse écrite. Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates vom 22. Februar 1995 In der Botschaft zur Genehmigung der Gatt/WTO-Übereinkommen an das Parlament hat der Bundesrat explizit bekräftigt, dass sich die Schweiz-wie bislang im Gatt-auch im Rahmen der WTO dafür einsetzen wird, dass Umweltanliegen auf die Tagesordnung des multilateralen Handelssystems gesetzt werden. So all u. a geprüft werden, ob allfällige Anpassungen der WTO-Regeln notwendig sind, um den Umweltschutz zu verbessern, ohne jedoch protektionistischen Massnahmen Vorschub zu leisten. In diesem Sinne beabsichtigt der Bundesrat, sich für Welthandelsregeln einzusetzen, die dem Prinzip der nachhaltigen Entwicklung gerecht werden. Die Umsetzung der nachhaltigen Entwicklung kann u. a durch konkrete Massnahmen wie z. B. Lenkungsabgaben im Sinne der Internalisierung der externen Kosten erfolgen. Der Bundesrat unterstützt deshalb insbesondere die Bestrebungen im Rahmen des WTO-Ausschusses Handel und Umwelt, die Beziehung zwischen dem Regelwerk des multilateralen Handelssystems und der Erhebung von ökologisch begründeten Abgaben zu überprüfen. Für die Bewältigung globaler Umweltprobleme sind namentlich multilaterale Lösungen von grosser Bedeutung, um mögliche Spannungen zwischen Ländern - einschliesslich Nord-Süd-Gegensätze - zu vermeiden. So spielen insbesondere die multilateralen Umweltabkommen eine wichtige Rolle bei der Lösung globaler Umweltprobleme. Die Aushandlung neuer oder auch die Ergänzung bestehender multilateraler Umweltabkommen ist jedoch ein sehr anspruchsvoller und teilweise auch sehr langwieriger Prozess. Die Liberalisierung des Welthandels kann deshalb nicht von den konkreten Schritten im Bereich des internationalen Umweltschutzes abhängig gemacht werden. Die Schweiz setzt sich dafür ein, dass die Rahmenbedingungen-d. h. die Welthandelsregeln-für die Liberalisierung des Welthandels im Sinne der Förderung der nachhaltigen Entwicklung die Möglichkeit bieten, effizienten nationalen Umweltschutz ohne Gefährdung der Kompetitivität eines Landes zu gewährleisten.

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Motion Carobbio Arbeitsvermittlungsgesetz. Artikel 20 Motion Carobbio Loi sur le service de l'emploi. Article 20 Mozione Carobbio Legge sul collocamento. Articolo 20 In Amtliches Bulletin der Bundesversammlung Dans Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale In Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale Jahr 1995 Année Anno Band II Volume Volume Session Frühjahrssession Session Session de printemps Sessione Sessione primaverile Rat Nationalrat Conseil Conseil national Consiglio Consiglio nazionale Sitzung 17 Séance Seduta Geschäftsnummer 94.3542 Numéro d'objet Numero dell'oggetto Datum 24.03.1995 - 08:00 Date Data Seite 938-940 Page Pagina Ref. No 20 025 491 Dieses Dokument wurde digitalisiert durch den Dienst für das Amtliche Bulletin der Bundesversammlung. Ce document a été numérisé par le Service du Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale. Questo documento è stato digitalizzato dal Servizio del Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale.

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