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Entscheid

9C_131/2018

23. Februar 2018Deutsch3 min

Source bger.ch

Erwägungen

che l'art. 54 LTF prevede che il procedimento dinanzi al Tribunale federale si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata,

che nel caso di specie il giudizio cantonale è stato redatto in italiano e pertanto la sentenza oggetto della presente vertenza sarà elaborata in italiano, lingua comprensibile per il ricorrente, residente a Lugano dal 1° marzo 2014, malgrado il fatto che egli abbia steso un gravame in tedesco, come del resto era suo diritto,

che per l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso, per essere ammissibile, deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto (art. 95 e 96 LTF; DTF 140 III 86 consid. 2 pag. 88 e seg. con riferimenti) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF),

che la motivazione, pur non dovendo essere necessariamente corretta, deve in ogni modo essere riferita al tema della causa (cfr. DTF 123 V 335 consid. 1a pag. 336 con riferimenti), in particolare il ricorso contro una decisione di irricevibilità deve contenere l'indicazione della specifica contestazione dei motivi su cui è stata fondata l'irricevibilità,

che il Tribunale cantonale, accertata l'ampia tardività del gravame trasmessogli e l'assenza di motivi di restituzione del termine per ricorrere, lo ha respinto nella misura della sua ricevibilità,

che il ricorrente non impugna la tardività del rimedio di diritto ma si limita a domandare l'accoglimento della propria obiezione, nel senso che egli evidenzia anche in questa sede di essere già affiliato contro le malattie presso un assicuratore germanico, che copre i sinistri in tutti i Paesi, e che ora è stato obbligato ad affiliarsi presso un istituto svizzero sconosciuto, del quale non si è mai servito e mai si servirà,

che, in mancanza di un'argomentazione topica che si confronti con le motivazioni formali del giudizio del Tribunale cantonale, il ricorso deve essere dichiarato manifestamente inammissibile e, sfuggendo a ogni esame di merito, può essere deciso secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF,

che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dall'addossare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),

Dispositiv

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Non si prelevano spese giudiziarie.

3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Lucerna, 23 febbraio 2018

In nome della II Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Pfiffner

La Cancelliera: Cometta Rizzi