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Entscheid

9C_15/2011

24. März 2011Deutsch2 min

Source bger.ch

Erwägungen

che la domanda di proroga - trasmessa l'ultimo giorno del termine suppletorio e nemmeno indicante motivi nuovi, sopravvenuti dopo la scadenza del primo termine - non può essere accolta, la ricorrente essendo stata espressamente resa attenta nel decreto del 4 marzo 2011 sul fatto che il termine suppletorio non era prorogabile,

che la ricorrente non ha così versato l'anticipo spese nel termine suppletorio impartitole,

che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile conformemente a quanto previsto dall'art. 62 cpv. 3 LTF,

che in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF, non si prelevano spese giudiziarie,

Dispositiv

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Non si prelevano spese giudiziarie.

3.

Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale,

Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 24 marzo 2011

In nome della II Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

Il Giudice unico: Il Cancelliere:

Borella Grisanti