Lexipedia

Entscheid

9C_356/2015

11. Juni 2015Deutsch4 min

Source bger.ch

Erwägungen

che, secondo l'art. 82 lett. a, l'art. 86 cpv. 1 lett. d e l'art. 90 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è diretto contro una decisione finale pronunciata in una causa di diritto pubblico da un'autorità cantonale di ultima istanza,

che, conformemente all'art. 95 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione (a) del diritto federale, (b) del diritto internazionale, (c) dei diritti costituzionali cantonali, (d) delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari e (e) del diritto intercantonale,

che il ricorso può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (cfr. DTF 137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62 seg.) e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF),

che secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto,

che per adempiere tali esigenze il ricorrente non deve limitarsi a presentare o ribadire la propria opinione, rinviando agli atti della procedura cantonale, ma deve confrontarsi con i considerandi del giudizio impugnato (DTF 139 I 306 consid. 1.2 pag. 308 seg.) e indicare in quale misura l'atto impugnato violerebbe il diritto (art. 96 e 96 LTF) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF),

che nel caso concreto il ricorrente si limita a criticare in maniera appellatoria - e pertanto inammissibile - il giudizio impugnato e a ribadire la propria opinione già espressa davanti al Tribunale cantonale senza confrontarsi con le ragioni - in fatto e in diritto - che hanno indotto il giudice di prime cure - sulla base della copiosa documentazione valetudinaria e amministrativa agli atti - a ritenere l'assenza dei presupposti per la concessione di prestazioni AI,

che il ricorso non soddisfa le esigenze formali minime suesposte,

che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, il ricorso deve di conseguenza essere dichiarato inammissibile,

che il Presidente della Corte può delegare questo compito a un altro giudice (art. 108 cpv. 2 LTF),

che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv.1 seconda frase LTF),

che in tali condizioni la domanda di assistenza giudiziaria diventa priva d'oggetto, come pure si può prescindere dall'esaminare se siano adempiuti i requisiti di necessità di assistenza legale e del conseguente gratuito patrocino, considerato che le conclusioni del ricorrente sembravano a priori prive di probabilità di successo (art. 64 LTF),

Dispositiv

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Non si prelevano spese giudiziarie.

3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 11 giugno 2015

In nome della II Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

Il Giudice unico: Parrino

La Cancelliera: Cometta Rizzi