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Entscheid

9C_374/2023

22. Juni 2023Deutsch5 min

Source bger.ch

Erwägungen

che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 148 V 265 consid. 1.1 con riferimenti),

che per l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso, per essere ammissibile, deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto (art. 95 e 96 LTF) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF),

che per adempiere tali esigenze la ricorrente non deve limitarsi a presentare o ribadire la propria opinione, rinviando agli atti della procedura cantonale, ma deve confrontarsi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 144 V 173 consid. 3.2.2 con riferimenti) e dimostrare con precisione dove e perché ella ritenga che l'autorità giudiziaria precedente abbia violato il diritto (DTF 142 I 99 consid. 1.7.1 con riferimenti) o sia incorsa in accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF; DTF 147 V 35 consid. 4.2),

che la ricorrente non si confronta minimamente con i considerandi della sentenza impugnata ma si limita a contestare in modo apodittico e in maniera appellatoria (sul tema cfr. DTF 145 I 26 consid. 1.3 con riferimenti) l'accertamento dei fatti operato dal Tribunale cantonale, omettendo altresì una qualsivoglia conclusione, non apportando dunque una motivazione sufficiente nel senso dell'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF per entrare nel merito del suo gravame,

che nemmeno gli scritti allegati al ricorso sorreggono la ricorrente, in quanto costituiscono pseudonova, ovvero atti anteriori alla sentenza impugnata (cfr. art. 99 cpv. 1 LTF; sulla nozione cfr. DTF 143 III 272 consid. 2.2.1.2 con riferimenti) e la ricorrente, se del caso li ha già trasmessi dinnanzi all'istanza giudiziaria precedente o non ne dimostra la rilevanza nel presente gravame, e pertanto essi sono inammissibili,

che in ogni modo il gravame non è ammissibile anche per un secondo motivo, poiché un ricorso in materia di diritto pubblico contro le sentenze cantonali relative a controversie riferite all'art. 52 LAVS è possibile solo se il valore litigioso ammonta almeno a fr. 30'000.- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF) o se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF), che spetta alla ricorrente spiegare (art. 42 cpv. 2 LTF),

che nel caso in rassegna questi presupposti non sono realizzati, ritenuto che il valore litigioso di fr. 15'514.30 non raggiunge la soglia minima necessaria e che l'insorgente non dimostra l'esistenza di una questione di diritto di importanza fondamentale,

che, considerata l'inammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico, può essere preso in considerazione solo il ricorso sussidiario in materia costituzionale (cfr. art. 113 segg. LTF), con cui può essere censurata soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF) e questo solo alle rigorose condizioni di motivazione stabilite dall'art. 106 cpv. 2 LTF, cui rinvia l'art. 117 LTF (DTF 142 V 577 consid. 4.2.3),

che nel suo gravame la ricorrente non pretende e nemmeno menziona la violazione dei suoi diritti costituzionali,

che, in conclusione, nel caso di specie nessuna delle esigenze formali sopra menzionate è soddisfatta,

che, statuendo secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, rispettivamente art. 117 LTF in relazione all'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile,

che, in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF, non si prelevano spese giudiziarie,

Dispositiv

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Non si prelevano spese giudiziarie.

3. Comunicazione alle parti, a B.________, a C.________, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 22 giugno 2023

In nome della III Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Parrino

La Cancelliera: Cometta Rizzi