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Entscheid

9C_378/2015

9. Juli 2015Deutsch4 min

Source bger.ch

Erwägungen

che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (art. 29 cpv. 1 LTF; cfr. DTF 140 I 90 consid. 1 pag. 92),

che, secondo gli art. 82 lett. a, art. 86 cpv. 1 lett. d, art. 90 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è diretto contro una decisione finale pronunciata in una causa di diritto pubblico da un'autorità cantonale di ultima istanza,

che conformemente all'art. 95 LTF il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione (a) del diritto federale, (b) del diritto internazionale, (c) dei diritti costituzionali cantonali, (d) delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari e (e) del diritto intercantonale,

che secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto (cfr. DTF 136 I 49 consid. 1.4.1),

che la motivazione, pur non dovendo essere necessariamente corretta, deve in ogni modo essere riferita al tema della causa (cfr. DTF 136 II 132 consid. 2.1 e 123 V 335 consid. 1a), in particolare il ricorso contro una decisione di irricevibilità deve contenere l'indicazione della specifica contestazione dei motivi su cui è stata fondata l'irricevibilità,

che nel caso concreto l'atto ricorsuale - confuso e, a tratti, al limite della sconvenienza per le critiche apodittiche nei confronti di una vasta cerchia di autorità - è privo del necessario riferimento al tenore, di natura formale, della decisione di irricevibilità emessa dall'autorità giudiziaria cantonale, considerato che il ricorrente non si confronta con i motivi che ne hanno determinato l'inammissibilità e non soddisfa pertanto le esigenze formali minime di motivazione richieste dalla legge,

che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, il ricorso, in mancanza di una argomentazione topica che si confronti con le motivazioni del giudizio cantonale, deve di conseguenza essere dichiarato inammissibile,

che il Presidente della Corte può delegare questo compito a un altro giudice (art. 108 cpv. 2 LTF),

che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),

Dispositiv

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Non si prelevano spese giudiziarie.

3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 9 luglio 2015

In nome della II Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

Il Giudice unico: Parrino

La Cancelliera: Cometta Rizzi