Lexipedia

Entscheid

9C_407/2024

21. Oktober 2024Deutsch3 min

Source bger.ch

Erwägungen

che la parte che adisce il Tribunale federale deve versare un anticipo equivalente alle spese giudiziarie presunte (art. 62 cpv. 1 LTF),

che il Presidente della Corte stabilisce un congruo termine per il versamento dell'anticipo e, se questo scade infruttuoso, fa impartire un termine suppletorio improrogabile (art. 62 cpv. 1 e 3 LTF),

che, se l'anticipo non è versato nemmeno nel termine suppletorio, il Tribunale federale non entra nel merito del ricorso (art. 62 cpv. 3 LTF),

che l'insorgente non ha versato l'anticipo spese nel termine suppletorio impartitogli,

che, statuendo secondo la procedura semplificata prevista dall'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, il ricorso dev'essere pertanto dichiarato inammissibile, conformemente a quanto previsto dall'art. 62 cpv. 3 LTF,

che le spese per la procedura giudiziaria davanti al Tribunale federale, che ha comportato la pronuncia di diversi decreti, devono essere poste a carico del ricorrente, secondo soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF),

Dispositiv

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le spese giudiziarie di fr. 2'000.- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione alle parti, alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e all'Amministrazione federale delle contribuzioni.

Lucerna, 21 ottobre 2024

In nome della III Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Parrino

Il Cancelliere: Savoldelli

9C_407/2024 | Lexipedia