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Entscheid

9C_460/2020

7. Oktober 2020Deutsch4 min

Source bger.ch

Erwägungen

che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 143 IV 85 consid. 1.1 pag. 87 e rinvii),

che per l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso, per essere ammissibile, deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto (art. 95 e 96 LTF) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF),

che la Corte cantonale ha confermato il contenuto della decisione dell'UAI dopo ponderazione di tutta la documentazione medica a disposizione - in relazione allo stato di salute e all'abilità lavorativa - accertandone la piena valenza probatoria (sul tema cfr. DTF 134 V 231 consid. 5.1 pag. 232 con riferimenti), come pure sulla scorta dei dati economici ivi esposti,

che in particolare il Servizio Medico Regionale dell'UAI (SMR) ha accertato che il ricorrente, sia nella sua professione di viticoltore che in attività adeguate, era inabile al lavoro al 50% dall'11 febbraio 2017 e all'80% dall'8 maggio 2017 ma che dal 1° agosto 2017 egli rimaneva inabile al 100% quale viticoltore ma abile totalmente in attività adeguate fino all'intervento chirurgico alla schiena del 24 ottobre 2018, a seguito del quale l'incapacità totale è perdurata fino al 22 maggio 2019, data a partire dalla quale egli è stato ritenuto abile al 100% in attività adeguate,

che la Corte cantonale ha inoltre specificatamente accertato che le conclusioni dei medici del SMR erano allineate con quelle del 22 maggio 2019 del neurochirurgo dott. B.________ che ha eseguito l'intervento chirurgico, come pure che rispecchiava quelle tratte il 9 maggio 2019 dal medico curante dott. C.________,

che il ricorrente postula per una rendita invalidità già da novembre 2017, in quanto a suo dire da quella data era inabile al lavoro in qualsiasi attività,

che l'insorgente si limita a esporre, per di più in maniera appellatoria (sul tema cfr. DTF 145 I 26 consid. 1.3 pag. 30 con riferimenti), la propria opinione senza però dimostrare perché sarebbe stato arbitrario da parte del Tribunale cantonale dare la preferenza alle conclusioni dei medici dell'UAI,

che in estrema sintesi il ricorrente non allega né tanto meno motiva perché il giudizio impugnato sarebbe contrario al diritto o si fonderebbe su accertamenti manifestamente inesatti (DTF 145 V 188 consid. 2 pag. 190) ai sensi dell'art. 97 cpv. 1 LTF,

che infine la richiesta di riconoscere il diritto a una riqualifica professionale è pure inammissibile, nella misura in cui esula dall'oggetto del presente litigio,

che pertanto, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile,

che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),

Dispositiv

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Non si prelevano spese giudiziarie.

3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 7 ottobre 2020

In nome della II Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Parrino

La Cancelliera: Cometta Rizzi