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Entscheid

9C_540/2008

22. August 2008Deutsch3 min

Source bger.ch

Erwägungen

che giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve tra l'altro contenere delle conclusioni e la loro motivazione,

che per l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto,

che pur non dovendo essere necessariamente corretta, la motivazione deve in ogni modo essere riferita al tema della causa (DTF 123 V 335),

che nel caso di specie la Corte cantonale ha rilevato l'impossibilità di procedere a una divisione ai sensi dell'art. 122 CC vista l'improponibilità di una tale divisione per le aspettative di entrambi gli ex coniugi,

che i primi giudici hanno così accertato che sia l'avere previdenziale della ricorrente sia quello dell'ex marito non sono suscettibili di essere divisi giusta l'art. 122 CC, il primo perché è già stato versato in contanti nel mese di febbraio 1997 a seguito dell'inizio di un'attività lavorativa indipendente da parte dell'interessata, il secondo perché risulta da un credito dell'ex coniuge nei confronti di un istituto previdenziale avente sede all'estero,

che l'istanza precedente ha inoltre osservato che l'ordinata divisione sarebbe comunque inattuabile anche se l'impossibilità riguardasse la posizione di uno solo dei due ex coniugi,

che la ricorrente si limita a lamentare un prelevamento di fr. 213'105.15 da parte del marito sul conto previdenziale di quest'ultimo, a contestare di avere concesso il suo perdono all'ex marito e a fare valere che la pronuncia di divorzio è una sentenza svizzera e non estera,

che in tali condizioni la ricorrente non si confronta nelle debite forme con i motivi che hanno indotto la Corte cantonale a rendere il giudizio impugnato,

che il ricorso si dimostra così manifestamente motivato in modo insufficiente,

che pertanto si può decidere di non entrarvi nel merito mediante la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF,

che le spese giudiziarie, ridotte, sono poste a carico della ricorrente, soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF),

Dispositiv

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 200.- sono poste a carico della ricorrente.

3.

Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 22 agosto 2008

In nome della II Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Il Cancelliere:

Meyer Grisanti