Lexipedia

Entscheid

9C_610/2008

26. September 2008Deutsch3 min

Source bger.ch

Erwägungen

che giusta l'art. 42 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando segnatamente perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254),

che il Tribunale federale esamina in linea di massima solo le censure sollevate, non essendo per contro tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste ultime non sono sollevate in sede federale,

che nel caso concreto, l'atto di ricorso non adempie manifestamente queste esigenze di motivazione,

che infatti il ricorrente - limitandosi a fare valere una non meglio precisata disparità di trattamento rispetto ad altre fondazioni, che avrebbero provveduto a liquidare colleghi con analoghe vicende professionali e di prepensionamento, e un non meglio sostanziato pregiudizio per le aspettative e per l'affidamento risposti nella disponibilità delle somme in lite -, non si confronta nelle debite forme con i motivi che hanno indotto la Corte cantonale a rendere il giudizio impugnato,

che in particolare l'insorgente non spiega perché e in quale misura l'argomentazione sviluppata dalla Corte cantonale riguardo al fatto che egli debba rimanere, per la parte obbligatoria, assicurato all'istituto collettore fino al 65esimo anno di età, sarebbe contraria al diritto applicabile,

che in tali condizioni, il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela inammissibile e può essere evaso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF,

che le spese giudiziarie, ridotte, sono poste a carico del ricorrente, soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF),

Dispositiv

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 200.- sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 26 settembre 2008

In nome della II Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

Il Giudice unico: Il Cancelliere:

Borella Grisanti

9C_610/2008 | Lexipedia