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Entscheid

9C_749/2023

18. März 2024Deutsch3 min

Source bger.ch

Erwägungen

che la parte che adisce il Tribunale federale deve versare un anticipo equivalente alle spese giudiziarie presunte (art. 62 cpv. 1 LTF),

che il presidente della corte (art. 32 cpv. 1 LTF), stabilisce un congruo termine per il versamento dell'anticipo e, se questo scade infruttuoso, viene impartito un termine suppletorio; se l'anticipo non è versato nemmeno nel termine suppletorio (improrogabile), il Tribunale federale non entra nel merito dell'istanza (art. 62 cpv. 3 LTF),

che il ricorrente non ha versato l'anticipo spese nel termine suppletorio impartitogli,

che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato inammissibile conformemente a quanto previsto dall'art. 62 cpv. 3 LTF,

che, in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF, si prescinde in via eccezionale dal prelievo delle spese giudiziarie,

Dispositiv

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Non si prelevano spese giudiziarie.

3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 18 marzo 2024

In nome della III Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Parrino

La Cancelliera: Cometta Rizzi

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