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Entscheid

9C_793/2017

1. Dezember 2017Deutsch3 min

Source bger.ch

Erwägungen

che, conformemente all'art. 100 cpv. 1 LTF, il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione,

che il termine è reputato osservato se l'atto scritto è consegnato al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla Posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF),

che il giudizio del Tribunale amministrativo è stato notificato tramite pubblicazione mediante inserzione nel Foglio federale in data 26 settembre 2017 (cfr. FF 2017 5169; cfr. art. 11 cpv. 3 PC in relazione all'art. 71 LTF, in virtù del quale il giorno della notifica coincide con quello in cui esce il Foglio federale),

che il termine di ricorso ha pertanto iniziato a decorrere il giorno successivo a tale pubblicazione (art. 44 cpv. 1 LTF), ossia il 27 settembre 2017, giungendo a scadenza il 26 ottobre 2017,

che il gravame, consegnato a un ufficio postale in Kenya il 2 novembre 2017 (cfr. busta di spedizione; invio n. RR 008002740 KE) e pervenuto alla Posta svizzera il 9 novembre 2017 (R in. 98.40.472361.11861962), è chiaramente tardivo e sfugge pertanto a ogni esame di merito,

che, statuendo secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, il ricorso tardivo deve di conseguenza essere dichiarato inammissibile,

che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),

Dispositiv

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Non si prelevano spese giudiziarie.

3. Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 1° dicembre 2017

In nome della II Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Pfiffner

La Cancelliera: Cometta Rizzi