Lexipedia

Entscheid

9C_825/2011

10. November 2011Deutsch3 min

Source bger.ch

Erwägungen

che giusta l'art. 54 cpv. 1 LTF, il procedimento si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata (in concreto: italiana),

che di conseguenza si giustifica - tenuto anche conto del fatto che il ricorrente, da anni residente in Ticino, ha già dato prova di capirne la lingua - di redigere la sentenza in italiano, benché il ricorso sia stato steso in tedesco, come era diritto del ricorrente,

che giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve tra l'altro contenere delle conclusioni e la loro motivazione,

che per l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto,

che, pur non dovendo essere necessariamente corretta, la motivazione deve in ogni modo essere riferita al tema della causa (DTF 123 V 335),

che in concreto il tema della causa è sapere se l'amministrazione si sia resa responsabile di ritardata giustizia nell'esaminare la richiesta dell'insorgente,

che il ricorrente - nelle sue confuse critiche, di difficile lettura e comprensione - non si confronta minimamente con l'oggetto della lite accertato dal primo giudice e non lascia minimamente intendere per quali motivi la Cassa cantonale di compensazione sarebbe incorsa in una ritardata giustizia o avrebbe trattato la sua domanda in maniera eccessivamente lunga o perché il giudice cantonale avrebbe violato il diritto federale, negando a torto un caso di ritardata giustizia,

che in assenza di una siffatta motivazione riferita al tema della causa non è dunque possibile entrare nel merito del ricorso,

che pertanto, il presente ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela inammissibile e può essere evaso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF,

che viste le particolari circostanze non si riscuotono spese,

Dispositiv

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Non si prelevano spese giudiziarie.

3.

Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 10 novembre 2011

In nome della II Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Meyer

Il Cancelliere: Grisanti