9C_913/2009
25. Februar 2010Deutsch2 min
Source bger.ch
9C_913/2009 {T 0/2}
Sentenza del 25 febbraio 2010
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Borella, in qualità di giudice unico,
cancelliere Grisanti.
Parti
M.________, Italia, patrocinato
dall'avv. Antonio Mediati, Italia,
ricorrente,
contro
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1211 Ginevra 2,
opponente.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità,
ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale, Corte III, del 2 settembre 2009.
Visto:
il ricorso del 24 ottobre 2009 (timbro postale) contro il giudizio 2 settembre 2009 del Tribunale amministrativo federale, Corte III,
il decreto del 14 gennaio 2010 con il quale questa Corte ha assegnato a M.________ un termine suppletorio, scadente il 2 febbraio 2010, per versare un anticipo spese, avvertendolo che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile,
Erwägungen
che il ricorrente non ha versato l'anticipo spese nel termine suppletorio impartitogli,
che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile conformemente a quanto previsto dall'art. 62 cpv. 3 LTF,
che in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF, non si prelevano spese giudiziarie,
Dispositiv
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 25 febbraio 2010
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice unico: Il Cancelliere:
Borella Grisanti