Lexipedia

Entscheid

9C_929/2013

23. Juni 2014Deutsch4 min

Source bger.ch

Erwägungen

che la parte che adisce il Tribunale federale deve versare un anticipo equivalente alle spese giudiziarie presunte (art. 62 cpv. 1 LTF),

che il giudice dell'istruzione stabilisce un congruo termine per il versamento dell'anticipo o la prestazione delle garanzie, atteso che se il termine scade infruttuoso, impartisce un termine suppletorio,

che se l'anticipo non è versato o le garanzie non sono prestate nemmeno nel termine suppletorio, il Tribunale federale non entra nel merito dell'istanza (art. 62 cpv. 3 LTF),

che dagli atti in possesso di questa Corte, segnatamente dalla copia del bollettino di versamento utilizzato, emerge che la ricorrente ha versato tempestivamente le prime due rate, mentre ha pagato la terza (e la quarta) rata soltanto il 4 giugno 2014 anziché entro il 30 maggio 2014 come ingiuntole con il decreto del 28 febbraio 2014,

che di regola - fatti salvi motivi particolari e non prevedibili - un termine suppletorio non è per sua natura prorogabile (cfr. sentenze 9C_511/2010 del 30 settembre 2010;2C_731/2008 del 27 novembre 2008 consid. 2),

che la ricorrente è stata resa espressamente attenta all'improrogabilità dei termini ancora nel decreto del 28 febbraio 2014,

che nella fattispecie la ricorrente non solo non ha tentato, entro la scadenza del termine per il pagamento della terza rata (cfr. sentenza 8C_772/2012 del 15 novembre 2012), di presentare una nuova richiesta di proroga (art. 47 cpv. 2 LTF) - comunque difficilmente accoglibile -, ma neppure può prevalersi di un valido motivo di restituzione del termine omesso, non essendo segnatamente idoneo a tale fine l'accenno generico a difficoltà finanziarie (cfr. sentenza 2A.224/2005 del 20 aprile 2005 consid. 3),

che di conseguenza l'insorgente non ha osservato il (nuovo) termine suppletorio per il versamento dell'anticipo delle spese giudiziarie (art. 48 cpv. 4 LTF) e il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile conformemente all'art. 62 cpv. 3 LTF e secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LTF (cfr. sentenza 2C_1046/2013 del 19 marzo 2014),

che viste le circostanze particolari non si prelevano spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1, seconda frase, LTF),

Dispositiv

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Non si prelevano giudiziarie.

3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 23 giugno 2014

In nome della II Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

Il Giudice unico: Parrino

Il Cancelliere: Grisanti