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Entscheid

9F_17/2018

29. April 2019Deutsch4 min

Source bger.ch

Erwägungen

che la cancelliera Cometta Rizzi non fa parte della Corte giudicante e quindi la domanda di ricusazione nei suoi confronti è priva d'oggetto,

che per il resto, come noto al ricorrente, le generiche critiche appellatorie di ricusazione di cancellieri e giudici del Tribunale federale, di quelli della Corte cantonale nonché di membri di altre autorità, come pure la richiesta di conoscerne anticipatamente le composizioni, peraltro a lui note, sono inammissibili (cfr. da ultimo sentenza 1C_196/2019 del 12 aprile 2019),

che chi adisce il Tribunale federale deve versare un anticipo equivalente alle spese giudiziarie presunte (art. 62 cpv. 1 LTF),

che se l'anticipo spese non è versato nemmeno nel termine suppletorio stabilito dal giudice dell'istruzione, il Tribunale federale non entra nel merito dell'istanza, ossia della domanda di revisione (art. 62 cpv. 3 terza frase LTF),

che ad ogni modo, difendendo il ricorrente il proprio interesse personale e pecuniario, non ricorrono in ogni modo i motivi particolari, i quali devono essere valutati in maniera molto restrittiva, per rinunciare a pretendere il pagamento di un anticipo spese (art. 62 cpv. 1 LTF; sentenza 8C_770/2018 del 7 febbraio 2019 consid. 2 con riferimento),

che la domanda di revisione è pertanto manifestamente inammissibile,

che in simili evenienze si può procedere senza ordinare uno scambio di scritti (art. 127 LTF),

che le spese giudiziarie, commisurate all'onere occasionato, seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF),

che da marzo 2017 l'istante ha avviato più di 60 procedure dinanzi al Tribunale federale, le quali si sono rivelate per lo più manifestamente inammissibili o infondate,

che tale comportamento ha causato più di fr. 12'000.- solo di spese giudiziarie del Tribunale federale, rimaste ad oggi impagate,

che il Tribunale federale, se dovesse perdurare con questa condotta processuale, si riserva di archiviare senza risposta ulteriori scritti relativi alla presente o ad altre procedure (art. 42 cpv. 7 LTF),

Dispositiv

1. Nella misura in cui non è priva d'oggetto, la domanda di ricusazione è inammissibile.

2. Nella misura in cui è ammissibile, la domanda di revisione è respinta.

3. Le spese giudiziarie di fr. 300.- sono poste a carico dell'istante.

4. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 29 aprile 2019

In nome della II Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Pfiffner

Il Cancelliere: Bernasconi