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Entscheid

A-1916/2011

Dogane

9. Juni 2011Deutsch5 min

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Source admin.ch

Erwägungen

20.

dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) e degli artt. 2 cpv. 1 prima frase e 4 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF, RS 173.320.2), le spese processuali fissate in fr. 500.-- sono poste a carico della A._______ SA; che ad avvenuta crescita in giudicato del presente giudizio tale importo verrà compensato nella misura corrispondente con l'anticipo spese di fr. 1'000.da lei versato il 13 novembre 2008 e che la rimanenza le verrà quindi restituita, previa indicazione delle coordinate bancarie, che giusta l'art. 64 cpv. 1 PA, se ammette il ricorso, l'autorità giudicante assegna al ricorrente un'indennità per le spese che ha sopportato; che la A._______ SA ha agito nella procedura di cui al numero di ruolo A6956/2008 davanti allo scrivente Tribunale facendosi assistere da un legale iscritto nel registro degli avvocati del Canton Ticino; che con riferimento all'art. 7 e segg. TS-TAF, in particolare all'art. 7 cpv. 2 TS-TAF che prevede una riduzione in proporzione delle spese ripetibili nel caso di vincita solo parziale di una parte, l'autorità inferiore verserà alla A._______ SA l'importo di fr. 1'000.-- (inclusa IVA e disborsi) a titolo di ripetibili per la predetta procedura di ricorso, ad avvenuta crescita in giudicato del presente giudizio, che non vengono prelevate né spese di procedura (cfr. art. 6 lett. b TS-TAF), né accollate ripetibili (cfr. art. 64 cpv. 1 PA e art. 7 cpv. 1 TS-TAF) per la presente decisione, -- 3 of 5 -A-1916/2011 Pagina 4 il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Le spese processuali relative alla decisione A-6956/2008 del 3 giugno 2010 per un importo di fr. 500.-- sono poste a carico dalla A._______ SA. Ad avvenuta crescita in giudicato del presente giudizio, tale ammontare verrà compensato nella misura corrispondente con l'anticipo spese di fr. 1'000.-- da lei versato. La somma rimanente di fr. 500.-- verrà restituita alla ricorrente, previa indicazione delle sue coordinate bancarie.

2.

La Confederazione (Amministrazione federale delle dogane) corrisponderà alla ricorrente l'importo di fr. 1'000.-- (inclusa IVA e disborsi) a titolo di ripetibili per la procedura di ricorso davanti allo scrivente Tribunale di cui al numero di ruolo A-6956/2008, ad avvenuta crescita in giudicato del presente giudizio.

3.

Non si prelevano spese processuali per la presente decisione, né vengono assegnate indennità per ripetibili.

4.

Comunicazione a: – ricorrente (atto giudiziario), – autorità inferiore (atto giudiziario). Il presidente del collegio: La cancelliera: Markus Metz Frida Andreotti Rimedi giuridici: contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine -- 4 of 5 -A-1916/2011 Pagina 5 di 30 giorni dalla sua notificazione (artt. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della Legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:

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