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Entscheid

b.1001

b.1001

31. Oktober 2024Deutsch13 min

Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva AIRR 27.08.2019 b. 1001 Decisione del 31 ottobre 2024 Composizione dell’Autorità Mascha Santschi Kallay (presidente) Catherine Müller (vice-presidente) Philippe Eng, Delphine Gendre, Edy Salmina, Reto Schlatter, Maja...

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Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva AIRR

27.08.2019

b. 1001

Decisione del 31 ottobre 2024

Composizione dell’Autorità

Mascha Santschi Kallay (presidente) Catherine Müller (vice-presidente) Philippe Eng, Delphine Gendre, Edy Salmina, Reto Schlatter, Maja Sieber, Armon Vital, (altri membri) Pierre Rieder, Ilaria Tassini Jung (segretariato)

Oggetto

Radio Televisione Svizzera italiana RSI: Radiogiornale del 4 aprile 2024 delle 12:30 sulla Rete Uno e delle 13:00 sulla Rete Due, servizio avente per oggetto l’elevato numero di agenti delle forze che militano in gruppi di estrema destra in Germania

Ricorso del 20 giugno 2024

Parti / Partecipanti al procedimento

A (il ricorrente) e cofirmatari

Società svizzera di radiotelevisione SSR SRG (opponente)

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In fatto:

A. Il 4 aprile 2024, la Radio Televisione svizzera italiana (di seguito: la RSI) ha diffuso nell’ambito del Radiogiornale delle 12:30 su Rete Uno e delle 13:00 su Rete Due un servizio, di circa cinque minuti, volto a informare i radioascoltatori sull’elevato numero di agenti delle forze dell’ordine che militano in gruppi di estrema destra in Germania. Con l’intervista al collaboratore RSI Stefano Grazioli, esperto di estrema destra, l’attenzione è stata posta pure sul piano europeo.

B. Con scritto del 20 giugno 2024, A (il ricorrente) ha inoltrato ricorso presso l'Autorità di ricorso in materia radiotelevisiva (di seguito: l'AIRR) contro il servizio precitato del Radiogiornale del 4 aprile 2024. Il ricorrente lamenta une violazione dell’art. 4 cpv. 2 della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.40). Critica la domanda posta dalla conduttrice al collaboratore Stefano Grazioli: “La domanda successiva è quella se la Germania è un caso isolato. Nelle scorse settimane ha fatto molto discutere, peraltro anche qui da noi, la notizia della partecipazione di una giovane politica ad un incontro con Martin Sellner, noto esponente della destra austriaca”. Il ricorrente sostiene che in questo passaggio vengono taciute due informazioni essenziali, ossia l’identità specifica “della giovane politica” – Sarah Regez, responsabile della strategia dei Giovani dell’Unione Democratica di Centro (UDC) – ed il nome del gruppo svizzero di estrema destra “Junge Tat” che aveva organizzato l’incontro. Egli sostiene che questo rappresenta un atto di censura. Il pubblico si sarebbe potuto formare un’opinione solo su “una giovane politica” e su una innominata e ignorata organizzazione svizzera di estrema destra. Il rapporto della mediatrice del 31 maggio 2024, così come pure le firme di 24 cofirmatari sono stati allegati al ricorso.

C. Nella risposta del 26 agosto 2024, la Società svizzera di radiotelevisione SSR SRG (di seguito: la SSR) ritiene che non sia ravvisabile alcuna violazione delle disposizioni relative al diritto in materia di programmi e chiede di respingere il ricorso, nella misura dell’ammissibile. In particolare, essa osserva che la correttezza e l’obiettività della trasmissione devono essere valutate alla luce dell’intero programma e non solo della singola sequenza. Il servizio avrebbe fornito un quadro informatico completo e sufficiente per permettere al pubblico di comprendere e contestualizzare i fenomeni dell’estremismo di destra, sia in Svizzera che in Europa, e si sarebbe concentrato su elementi rilevanti per il tema trattato. L’opponente sostiene che l’intento del servizio era chiaro e che se un radioascoltatore avesse voluto approfondire la tematica, avrebbe facilmente trovato i precedenti contributi RSI che hanno riferito in merito. Non l’aver riferito nel dettaglio i nominativi delle persone in questo contesto specifico, non avrebbe pregiudicato la capacità dei radioascoltatori di formarsi un’opinione informata. La SSR sottolinea che, considerato l’intero contesto e l’approccio editoriale adottato, il servizio ha rispettato il principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti.

D. Nella replica del 29 agosto 2024, il ricorrente contesta la presa di posizione della SSR. Sostiene che, riferendo di una riunione con un esponente dell’estrema destra, andavano qualificati collocazione e ruoli politici di chi vi aveva partecipato.

E. La SSR non ha fornito nel termine stabilito osservazioni in merito allo scritto del ricorrente del 29 agosto 2024.

F. L'AIRR ha informato le parti della tenuta di deliberazioni pubbliche, considerando che non si opponevano interessi privati degni di protezione (art. 97 cpv. 1 LRTV).

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In diritto:

1.

Il ricorso è stato presentato entro i termini e corredato del rapporto dell’organo di mediazione (art. 95 cpv. 1 LRTV). Inoltre è sufficientemente motivato (art. 95 cpv. 3 LRTV).

2.

È legittimato a ricorrere presso l’AIRR colui che ha partecipato alla procedura di reclamo dinanzi all’organo di mediazione e dimostra di avere uno stretto legame con l’oggetto dei contenuti redazionali contestati, ha almeno 18 anni, è cittadino svizzero o è titolare di un permesso di domicilio o di dimora (art. 94 cpv. 1 e 3 LRTV; ricorso individuale). Le persone fisiche che non hanno uno stretto legame con l’oggetto del contenuto redazionale contestato possono interporre ricorso se quest’ultimo è firmato da almeno 20 cofirmatari (art. 94 cpv. 2 e 3 LRTV; ricorso popolare). Nella fattispecie, il ricorrente ha fornito una lista di 24 firme di persone legittimate ad interporre un ricorso popolare con indicazione del loro nome, cognome, indirizzo e anno di nascita. Le condizioni di un ricorso popolare sono quindi adempiute.

3.

Il ricorso definisce l’oggetto della controversia e delimita pertanto il potere d’esame dell’AIRR. Quando entra nel merito, l’AIRR procede liberamente all’esame del diritto applicabile e non è vincolata alle contestazioni o alle motivazioni delle parti (Stéphane Werly/Denis Barrelet, Droit de la communication, 3° edizione, Berna, 2011, n° 960, pag. 346). Nella fattispecie, il ricorrente sostiene che il servizio contestato, in particolare la seconda domanda posta dalla prestatrice al collaboratore Stefano Grazioli, viola l’art. 4 cpv. 2 LRTV.

4.

L’art. 17 cpv. 1 della Costituzione federale (Cost.; RS 101) garantisce la libertà della radio e della televisione. L’art. 93 cpv. 3 Cost. e l’art. 6 cpv. 2 LRTV proteggono l’autonomia dell’emittente. Quest’ultima è libera di scegliere il tema di un contenuto redazionale e pure di trattarlo secondo modalità di sua scelta. L’emittente, in questo ambito, è però tenuta a rispettare le disposizioni sui contenuti redazionali, tra le quali rientra, in particolare, il principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti (art. 4 cpv. 2 LRTV).

5.

Il principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti garantisce la libera formazione dell’opinione del pubblico (DTF 149 II 209 consid. 3.3 segg. pag. 211 segg.; 137 I 340 consid. 3). Si applica alle pubblicazioni redazionali a contenuto informativo. Errori riguardanti elementi di minore importanza, come pure imperfezioni a livello redazionale, che non potrebbero influenzare notevolmente la visione d’insieme fornita dal contenuto redazionale, non hanno rilevanza dal punto di vista del diritto in materia di programmi. Questo principio è violato quando il pubblico non è stato in grado di formarsi una propria opinione sulla base di fatti e di punti di vista trasmessi dalla trasmissione o il servizio perché non sono stati rispettati i doveri essenziali di diligenza giornalistica.

6.

Il Radiogiornale riferisce i fatti del giorno, dalla Svizzera e del mondo. La sua durata complessiva è di circa 20 minuti, con servizi che si estendono per pochi minuti ciascuno.

6.1

Nella fattispecie, nel sommario, la conduttrice annuncia: “400 poliziotti sotto inchiesta in Germania per la loro appartenenza a organizzazioni di estrema destra. Una tendenza che si vive anche in altri paesi europei.”

All’inizio del servizio, la conduttrice afferma: “In Germania preoccupa l’elevato numero di agenti delle forze dell’ordine che militano in gruppi di estrema destra. Nuovi dati delle forze di sicurezza confermano questo allarmante fenomeno.”

6.2

Walter Rauhe, corrispondente RSI da Berlino rileva: “Il Ministero degli Interni federali e quelli delle sedici regioni tedesche hanno avviato finora oltre 400 procedimenti disciplinari nei confronti di altrettanti agenti della polizia accusati di avere stretti legami con gli ambienti dell’estrema destra neonazista e con il partito ultranazionalista ‘Alternative für Deutschand’. È quanto risulta da un’inchiesta pubblicata oggi dal settimanale ‘Stern’ e confermata nel frattempo anche da un portavoce del governo a Berlino. Secondo […] Ulrich Rocher, l’AFD e altre

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organizzazioni estremiste starebbero tentando già da tempo di infiltrare propri militanti nelle fila della polizia e dell’esercito, ma anche in quelle della giustizia, procure e delle amministrazioni pubbliche. Un fenomeno […] che mira a destabilizzare le istituzioni democratiche del paese […]. Da qui il tentativo da parte del governo federale e di quelli della Länder di contrastare queste attività avviando azioni disciplinari molto severe e, in ultima istanza, anche il licenziamento degli agenti estremisti.”

6.3

La conduttrice prosegue affermando: “Questa è la notizia che ci arriva oggi dalla Germania. Approfondiamo la questione con Stefano Grazioli, il nostro collaboratore, che è esperto di estrema destra.” Pone inseguito al collaboratore la prima domanda: “Nel contesto tedesco possiamo parlare di relazioni tra questo estremismo di destra e politica oppure bisogna, al contrario, fare delle grosse distinzioni?” Stefano Grazioli risponde allora: “La questione dell’estremismo di destra in Germania non è certo cosa nuova […]. Il contesto attuale è quello che le autorità tedesche ritengono preoccupante, molto preoccupante, con l’AFD che è ritenuto un partito estremista, con tratti anche antidemocratici e anticostituzionali. […] Insomma, la vicenda resa nota oggi non è un fulmine a ciel sereno, ma si inserisce nella complessità di un fenomeno che ha radici profonde e intricate.”

6.4

La seconda domanda della conduttrice è volta a sapere se la Germania sia un caso isolato. Afferma la giornalista che “nelle scorse settimane ha fatto molto discutere, peraltro anche qui da noi, la notizia della partecipazione di una giovane politica ad un incontro con Martin Sellner, noto esponente della destra estrema austriaca”. La presentatrice chiede in seguito a Stefano Grazioli qual è il quadro che si può tracciare a livello europeo. L’intervistato risponde: “Ovunque in Europa, ma anche altrove, l’estremismo di destra sta vivendo una congiuntura favorevole, sia che ci si riferisca al livello della politica, sia a quello dell’estremismo più radicale […] e che vi è fisiologicamente in ogni paese, che sia la Svizzera, l’Italia, la Francia o tutto l’Est Europa, ad esempio. […] Che Martin Sellner abbia contatti in Svizzera o Germania non è certo una sorpresa, ma si inserisce appunto in quella strategia che tutti i gruppi estremisti, ma anche partiti politici, mettono in campo da anni: cioè quello di fare rete, creare connessioni sia virtuali che fisiche per allargare la propria influenza e raggiungere i propri obiettivi, realistici o meno che possano apparire. Sellner e i poliziotti tedeschi simpatizzanti dell’AFD fanno parte quindi dello stesso fenomeno, che è in espansione dappertutto.”

7.

Il principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti dell’art. 4 al. 2 LRTV si applica al Radiogiornale del 4 aprile 2024, in ragione del suo contenuto informativo. Nella valutazione di un contenuto redazionale e del suo rispetto del ricordato principio è rilevante l’impressione complessiva che si può ricavare dalla trasmissione contestata (sentenza 2C_862/2008 del TF del 1° maggio 2009 consid. 6.2 [“Le juge, le psy et l’accusé”]).

7.1

Nel corso del Radiogiornale, circa cinque minuti dell’intera trasmissione sono stati dedicati al tema dei rapporti problematici tra gli agenti di polizia tedeschi e i gruppi di estrema destra e neonazisti. L’attenzione giornalistica, a questo proposito, è stata suscitata dal fatto che 400 agenti di polizia in Germania sono indagati dalle autorità locali, poiché militanti in gruppi di estrema destra. Il tema del servizio è stato annunciato nel sommario e all'inizio del servizio stesso e poi presentato in due parti. Nella prima parte, di poco più di due minuti, del corrispondente RSI in Germania, è stato illustrato il problema locale tedesco. È seguita da un’analisi sotto forma di dialogo di circa tre minuti (seconda parte) da parte del corrispondente RSI, Stefano Grazioli, sulle tendenze di estrema destra a livello europeo. Questo schema narrativo è stato chiaramente esplicitato ai radioascoltatori. Parimenti comprensibile che il breve servizio del Radiogiornale non avesse lo scopo (e non potesse averlo, per motivi di tempo) di trattare in modo esaustivo il fenomeno dell’estremismo di destra, in particolare in relazione agli eventi verificatesi nelle settimane precedenti in Svizzera.

7.2

Il ricorrente critica soltanto il passaggio del servizio relativo alla seconda domanda posta dalla presentatrice al giornalista RSI. Sostiene che, in questo ambito, siano state omesse

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delle informazioni essenziali, in particolare l’identità, l’affiliazione al partito e la funzione occupata della “giovane politica”, così come pure il nome del gruppo svizzero di estrema destra che aveva organizzato e partecipato al suddetto incontro.

7.3

Nella fattispecie, all’inizio del servizio si è riferito l’elevato numero di agenti delle forze che militano in gruppi di estrema destra in Germania. All’esperto Stefano Grazioli è stato inseguito chiesto di esprimersi sulle dimensioni politiche degli eventi in Germania (prima domanda) e poi di tracciare un quadro europeo – anche svizzero – del fenomeno dell’estremismo di destra (seconda domanda). L’obiettivo era quello di spostare l’analisi dalla scena tedesca a quella europea. È proprio in questo contesto che la presentatrice ha citato la partecipazione di una “giovane politica” ad un incontro con l’estremista di destra austriaco Martin Sellner. Tale fatto, invece, non è stato né al centro della seconda demanda né al centro dell’attenzione giornalistica in generale del servizio, considerato l’intero contesto e l’approccio editoriale adottato. È stata semplicemente citato come esempio di una rete transnazionale della scena di estrema destra che doveva essere discussa con l’esperto. Allo stesso modo, anche il gruppo svizzero “Junge Tat” e la sua presunta partecipazione all’incontro con Martin Sellner non erano al centro dell’attenzione giornalistica e questo era chiaro ai radioascoltatori. Se effettivamente il nome, la funzione della “giovane politica” e la sua partecipazione all’incontro, come pure il nome ed il ruolo del gruppo svizzero asseritamente presente fossero stati rilevanti per la discussione con l’esperto, non sarebbe certo mancata una maggiore attenzione a queste circostanze. Anche se la presentatrice non ha menzionato l’identità della “giovane politica”, ha tuttavia riferito che la sua partecipazione aveva “fatto molto discutere” nel nostro paese. Da tutte le ragioni qui ricordate discende che la mancata menzione dell’identità e della funzione della “giovane politica” e del gruppo svizzero di estrema destra apparentemente presenti all’incontro con Martin Sellner erano elementi secondari non idonei a influenzare in modo sensibile l’opinione dei radioascoltatori sul vero tema del servizio in discussione. Il pubblico ha quindi potuto farsi una propria opinione e il principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti non è perciò stato violato.

8.

Visto quanto precede, l’AIRR considera che il servizio del Radiogiornale del 4 aprile 2024 non ha leso il diritto in materia di programmi, in particolare l’art. 4 cpv. 2 LRTV. Il ricorso del 20 giugno 2024 deve essere respinto. Non vengono prelevate spese di procedura (art. 98 cpv. 1 LRTV).

2.

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Per questi motivi l’AIRR:

Per questi motivi l’AIRR:

1. Respinge il ricorso all’unanimità.

2. Non percepisce spese di procedura.

3. Intimazione a:

[…]

In nome dell’Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva

Rimedi giuridici

Contro le decisioni dell’AIRR può essere interposto ricorso al Tribunale federale entro un termine di 30 giorni dalla data d'intimazione conformemente all’articolo 99 LRTV in combinato disposto con gli articoli 82 cpv. 1 lett. a, 86 cpv. 1 lett. c e 89 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110). Per le persone che non hanno uno stretto legame con l’oggetto della trasmissione il diritto di ricorso è limitato (DTF 135 II 430).

Invio: 30 aprile 2025

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