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Entscheid

b.688

b.688

20. Juni 2014Deutsch10 min

Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva ________________________ b. 688 Decisione del 20 giugno 2014 ________________________ Composizione dell’Autorità Roger Blum (presidente) Carine Egger Scholl (vice-presidente), Vincent Augustin, Paolo Caratti, Heiner K...

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Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva

________________________ b. 688

Decisione del 20 giugno 2014

________________________ Composizione dell’Autorità Roger Blum (presidente) Carine Egger Scholl (vice-presidente), Vincent Augustin, Paolo Caratti, Heiner Käppeli, Catherine Müller, Suzanne Pasquier Rossier, Claudia Schoch Zeller, Stéphane Werly (altri membri) Pierre Rieder, Ilaria Tassini Jung (segretariato)

________________________ Oggetto Televisione svizzera di lingua italiana, RSI: La 1, “Telegiornale delle 20:00” del 7 marzo 2012, servizio sulla votazione in Consiglio nazionale per il passaggio alla punizione tramite multa disciplinare del consumo proprio di canapa

Ricorso del 9 maggio 2014

_________________________ Parti / Partecipanti al procedimento D (ricorrente)

Società svizzera di radiotelevisione SSR SRG (opponente)

In fatto:

A. Il 7 marzo 2012, la Televisione svizzera di lingua italiana (di seguito la RSI: La 1) ha diffuso nell’ambito del “Telegiornale delle 20:00” un servizio sulla votazione in Consiglio nazionale per il passaggio alla punizione tramite multa disciplinare del consumo proprio di canapa, con interviste ad Antonio Perugini e Mirko Steiner e commento finale dell’autrice del servizio. B. Il servizio è introdotto dal lettore del “Telegiornale delle 20:00” affermando “Una multa invece di un processo. È in questo senso che ha votato il Consiglio nazionale riguardo ai consumatori occasionali di spinelli. In pratica chi verrà sorpreso con un quantitativo di canapa inferiore ai dieci grammi dovrà pagare solo una multa e non dovrà presentarsi davanti al giudice; per gli spacciatori invece rimane la procedura penale”. Si passa poi al servizio dove si presentano delle immagini di un giovane fumatore che si accende una sigaretta e si danno informazioni su quanti in Svizzera consumerebbero più o meno regolarmente canapa e sulla natura penale del consumo. Si aggiunge che “il diritto vigente prevede in questi casi una procedura: la giustizia deve accertare i fatti e punire, ma lo fa in modo differenziato nei singoli cantoni. Poi si aggiunge che si cambia con una nuova filosofia targata PPD: per i fumatori di spinelli è applicata una multa fissata à duecento franchi”. La consigliera nazionale del PPD del cantone Argovia, Ruth Humbel, dichiara in un intervento pubblico in parlamento che “una criminalizzazione dei fumatori occasionali di canapa è disproporzionata, inefficiente e richiede sforzi eccessivi”. Il lettore osserva poi che l’opposizione a questa posizione viene “dalla destra, in particolare dall’UDC, che non vuole saperne di entrare in materia”. In seguito immagine sul deputato Thomas De Courten (consigliere nazionale UDC di Basilea Campagna) che sostiene che “al senso di impotenza e di indifferenza verso questo fenomeno tipico di una gioventù sempre più disagiata non risponde in mode adeguato, anzi”. Si mostra poi un tabellone con i risultati di una votazione (verosimilmente quella in questione) ed il giornalista annota che “il principio viene accettato con una maggioranza abbastanza comoda”. Il deputato del PLRT ticinese Ignazio Cassis dichiara: “attenzione: oggi non cambiamo la penalizzazione, oggi diciamo semplicemente come vogliamo penalizzare il consumo […]”. Il giornalista conclude che “il dossier passerà al Consiglio degli Stati che non mancherà di riesaminare qualche punto”. Inizia poi l’intervista al procuratore Antonio Perugini e a Mirko Steiner, esperto in dipendenze. Il giornalista annuncia “numero uno nella lotta contra la canapa, Antonio Perugini è contro la decisione presa dal Nazionale” e prosegue “secondo Mirko Steiner la questione rimane controversa”; l’accento va posto sui danni che la canapa può causare alla salute, più che sui modi di sanzione”. Poi la voce del giornalista annuncia che “su una cosa i due concordano: il Parlamento ha perso un’occasione per fare chiarezza”. Perugini parla “di un messaggio sicuramente disorientante da parte del Parlamento”, mentre Steiner sostiene che “forse un segnale preciso non sono riusciti ancora a darlo e questo può rappresentare ancora un problema; han tentato una soluzione”: Alla fine dell’intervista e del servizio, il giornalista afferma: “Forse il Consiglio degli Stati riuscirà a porre rimedio e a portar maggior chiarezza”. C. Con scritto del 9 maggio 2014, D (di seguito: il ricorrente) ha interposto ricorso presso l’Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (di seguito: l’Autorità di ricorso o l’AIRR) contro la SSR SRG (di seguito: la SSR o l’opponente) in relazione al servizio summenzionato. Al ricorso è stato allegato il rapporto del mediatore del 7 maggio 2014. Il ricorrente fa valere che il ricorso verte esclusivamente sulla frase conclusiva del servizio contestato “Forse il Consiglio degli Stati riuscirà a porre rimedio e portar maggior chiarezza”. Egli sostiene che dopo il dibattito parlamentare sono stati intervistati non un chiaro oppositore ed un chiaro fautore della depenalizzazione dell’uso personale di canapa bensì un acceso oppositore, Antonio Perugini procuratore pubblico, ed un esperto in materia di stupefacenti, Mirko Steiner. Egli osserva che la chiarezza dimostrata al Nazionale con voto del resto ampiamente maggioritario è tutt’altro che poco chiaro e ribadisce di ritenere la frase conclusiva contestata una violazione dell’art. 4 cpv. 2 della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.40) e pure delle direttive editoriali RSI. Secondo il ricorrente, i pareri personali e i commenti non sono stati riconoscibili come tali per il pubblico. Egli aggiunge che la frase conclusiva, in quanto tale, “non ne attenua la portata contenutistica classificandola come formula di congedo”. Egli sostiene che la frase in questione assurge a bilancio finale e pertanto a summa della condanna relativa alla decisione parlamentare. D. Con scritto del 16 maggio 2014, l’AIRR ha informato il ricorrente che il ricorso del 9 maggio 2014 non adempieva ancora le condizioni per attestare la sua legittimazione a ricorrere. Essa gli ha impartito un termine fino al 5 giugno 2014 per fornire le informazioni sulla sua legittimazione a ricorrere (ricorso individuale; art. 94 cpv. 1 LRTV) o le firme di almeno 20 persone legittimate ad interporre ricorso (ricorso popolare; art. 94 cpv. 2 e 3 LRTV). E. Con scritto del 21 maggio 2014, il ricorrente ritiene che non intrattiene uno stretto legame con il servizio contestato, essendo “toccato solo come spettatore/utente”. Perdipiù non è in grado di presentare le firme richieste. F. Con scritto dello stesso giorno, D ha confermato mantenere il ricorso interposto il 9 maggio 2014. L’AIRR l’ha allora informato che alla scadenza del termine fissato nella lettera del 16 maggio 2014 avrebbe esaminato l’entrata nel merito del ricorso.

In diritto:

1.

Il ricorso è stato presentato entro i termini e corredato del rapporto dell’organo di mediazione, conformemente all’art. 95 cpv. 1 LRTV. Inoltre è sufficientemente motivato, ai sensi dell’art. 95 cpv. 3 LRTV.

2.

L’art. 94 LRTV definisce la legittimazione a ricorrere. I capoversi 1 lett. a e b e 3 definiscono le condizioni di un ricorso individuale. È innanzitutto legittimato a ricorrere chiunque abbia partecipato alla procedura di reclamo dinanzi all’organo di mediazione, ha almeno 18 anni, è cittadino svizzero, se straniero, è titolare di un permesso di domicilio o di dimora e dimostra di avere uno stretto legame con l’oggetto della trasmissione contestata (ricorso individuale o popolare).

2.1

Un ricorso è pertanto ammissibile, se il ricorrente stesso è oggetto della trasmissione controversa o se ha uno stretto legame con essa, fatto che lo distingue dagli altri telespettatori. Nella sua giurisprudenza, il Tribunale federale (di seguito: il TF) ha ritenuto che un interesse personale particolare per un determinato argomento non è ancora sufficiente per ammettere un legame stretto con l’oggetto della trasmissione (DTF 130 II 514 consid.

2.2.1

segg., pag. 517 segg. [« Drohung »]).

2.2

Nella fattispecie, il ricorrente non adempie le condizioni dell’art. 94 cpv. 1 e 3 LRTV poiché non intrattiene uno stretto legame con la trasmissione contestata. Conferma in effetti, nella sua lettera del 21 maggio 2014 essere “toccato solo come spettatore/utente” dal servizio contestato.

2.3

Secondo prassi constante, ai ricorrenti che agiscono senza patrocinio di un legale ed il cui ricorso non soddisfa le condizioni del ricorso popolare (art. 94 cpv. 2 e 3 LRTV) l’AIRR assegna loro un breve termine suppletorio per rimediarvi (art. 52 cpv. 2 della legge federale sulla procedura amministrativa PA; RS 172.021). Nella fattispecie, l’Autorità di ricorso ha invitato il ricorrente a fornire entro il 5 giugno 2014 le informazioni sulla sua legittimità a ricorrere (ricorso individuale) o le firme di almeno 20 persone legittimate ad interporre ricorso secondo l’art. 94 cpv. 2 e 3 LRTV (ricorso popolare) con indicazione del loro nome, cognome, indirizzo e anno di nascita.

2.4

Nel termine fissato, il ricorrente non ha prodotto le 20 firme mancanti.

3.

Qualora sussista un interesse pubblico per una decisione, l’AIRR può eccezionalmente esaminare anche ricorsi, purché tempestivi, sprovvisti di 20 cofirmanti richiesti (cfr. giurisprudenza dell’AIRR, GAAC 68/2004, no 28, p. 316ss, consid. 2.2ss [“Werbespot der Schweizerischen Flüchtlingshilfe”]; vedi anche decisione dell’AIRR b. 527 del 30 giugno 200, consid. 2.3 [„Meteo“]).

3.1

La questione di sapere se esiste un tale interesse per trattare materialmente i ricorsi rientra nel potere d’apprezzamento dell’AIRR. Questa esistenza è raramente riconosciuta poiché, nel caso contrario, la ratio legis del ricorso popolare previsto all’art. 94 cpv. 2 e 3 LRTV sarebbe privata del suo senso. In effetti, l’esigenza connessa con il ricorso popolare, ovvero l’obbligo di presentare almeno 20 firme di persone legittimate a ricorrere, si giustifica innanzitutto poiché il ricorrente non ha uno stretto legame con l’oggetto della trasmissione; questa esigenza si giustifica in ragione della gratuità della procedura e dall’esito della decisione. Se il ricorrente presenta una motivazione convincente, egli dovrebbe ottenere senza difficoltà l’appoggio delle 20 firme necessarie al suo ricorso.

3.2

Conformemente alla giurisprudenza consolidata, l’Autorità di ricorso riconosce un interesse pubblico per le trasmissioni il cui oggetto solleva nuovi quesiti giuridici o che è di rilevanza fondamentale per la concezione dei programmi (decisione dell’AIRR b. 564 del 7 dicembre 2007, consid. 2.2, pag. 3 [Alinghi-Logo”]). Il presente ricorso non soddisfa questi criteri, dato che l’AIRR si è già occupata diverse volte di casi simili e già dispone quindi di una vasta giurisprudenza in merito ai principi applicabili all’informazione di cui all’art. 4 LRTV, in particolare quello della corretta presentazione dei fatti e degli avvenimenti e quello della trasparenza dell’art. 4 cpv. 2 della stessa legge (vedi banca dei dati delle decisioni sul sito web dell’AIRR, prevista nel regolamento dell’AIRR e approvato dal Consiglio federale).

4.

Tuttavia, la sola questione che avrebbe potuto porsi, in relazione ad un interesse pubblico, è legata alla “lunga durata” della procedura dinanzi all’organo di mediazione. Essa è in effetti eccessiva visto che il disbrigo del reclamo ha durato due anni mentre che esso deve avvenire al più tardi 40 giorni dal suo deposito (art. 93 cpv. 3 LRTV). Nella fattispecie, è difficile per il ricorrente, due anni dopo la diffusione del servizio contestato, fornire le 20 firme richieste per un ricorso popolare. Per l’AIRR questa “lunga durata” risulta dalla negligenza dell’organo di mediazione e giuridicamente concerne piuttosto la sorveglianza dei mediatori - nella fattispecie si tratta di un mediatore SSR - la cui sorveglianza incombe all’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM). L’AIRR ha d’altronde informato per iscritto l’UFCOM del presente caso.

5.

Considerato che le condizioni per interporre un ricorso popolare non sono soddisfatte, l’AIRR non può entrare nel merito del ricorso.

Per questi motivi l’AIRR:

Per questi motivi l’AIRR:

1. Decide di non entrare in materia sul ricorso.

2. Non percepisce spese di procedura.

3. Intimazione a: (…)

In nome dell’Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva

Rimedi giuridici

Contro le decisioni dell’AIRR può essere interposto ricorso al Tribunale federale entro un termine di 30 giorni dalla data d'intimazione conformemente all’articolo 99 LRTV in combinato disposto con gli articoli 82 cpv. 1 lett. a, 86 cpv. 1 lett. c e 89 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110).

Invio: 18 luglio 2014