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Entscheid

b.833

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29. Mai 2020Deutsch33 min

Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva AIRR 27.08.2019 b. 833 Decisione del 29 maggio 2020 Composizione dell’Autorità Mascha Santschi Kallay (presidente) Catherine Müller (vice-presidente) Nadine Jürgensen, Suzanne Pasquier Rossier, Edy Salmina, Reto Schla...

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Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva AIRR

27.08.2019

b. 833

Decisione del 29 maggio 2020

Composizione dell’Autorità

Mascha Santschi Kallay (presidente) Catherine Müller (vice-presidente) Nadine Jürgensen, Suzanne Pasquier Rossier, Edy Salmina, Reto Schlatter, Armon Vital, Stéphane Werly (altri membri) Pierre Rieder, Ilaria Tassini Jung (segretariato)

Oggetto

Radio Televisione Svizzera italiana RSI LA 1: palinsesto preelettorale per le elezioni federali del 20 ottobre 2019 e negato accesso alla Lega Verde ai programmi organizzati in vista delle elezioni federali del 20 ottobre 2020

Ricorso del 21 novembre 2019

Parti / Partecipanti al procedimento

Xenia Peran (ricorrente)

Società svizzera di radiotelevisione SSR SRG (opponente)

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In fatto:

A. Domenica 20 ottobre 2019 si sono svolte le elezioni federali in vista del rinnovo del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati per la legislatura 2019-2023.

B. La Radio Televisione Svizzera di lingua italiana (di seguito la RSI LA1) ha ampiamente coperto la campagna elettorale che ha preceduto le elezioni federali del 20 ottobre 2019. Allo scopo di presentare i partiti politici in lizza e i loro candidati, la RSI ha programmato a partire dal 2 settembre 2019 un’ampia offerta di contenuti in televisione, in radio, sul web e social (Facebook). Erano previsti in televisione: “Dibattiti tematici del lunedì” su RSI LA2 alle ore

21.05 (cinque puntate dal 2 settembre al 7 ottobre 2019), “La mia Svizzera” su RSI LA1 domenica alle ore 19.20 (cinque puntate dal 15 settembre al 13 ottobre 2019), il Telegiornale su RSI LA1 alle ore 20 che prevedeva cinque settimane tematiche sotto il titolo “Wirst tu voter”? (dal 27 agosto al 4 ottobre 2019). In televisione rispettivamente in radio, erano previsti: “Il Quotidiano” su RSI LA1 alle ore 19 dall’11 al 25 settembre 2019 e le “Cronache della Svizzera italiana“ su Rete Uno alle ore 18 dal 7 settembre 2019 (due approfondimenti tematici). In radio, erano previsti: “Albachiara” su Rete Uno alle ore 05.45-07.00 dal 23 settembre all’11 ottobre 2019, “I Derby del venerdì” su Rete Uno alle ore 11.05 dal 6 settembre all’11 ottobre 2019, il “Radiogiornale” dal 7 all’11 ottobre 2019. Inoltre, sul Web (per cinque settimane dal 19 agosto 2019) e su Facebook (fino al 22 settembre 2019) si sono presentate storie di due persone che operano per dare risposte ai problemi della società contemporanea sul fronte e storie a tema. Il 20 ottobre 2019, la RSI ha seguito in diretta la giornata elettorale con trasmissioni speciali in televisione (RSI LA1 dalle 12.50 alle 22.30), in radio (Rete Uno dalle 12.30), sull’online e su teletext.

C. Con scritto del 21 novembre 2019, Xenia Peran (di seguito: la ricorrente) ha inoltrato, per la Lega Verde e per sé, ricorso presso l'Autorità di ricorso in materia radiotelevisiva (di seguito: l'Autorità di ricorso o l'AIRR) contro il palinsesto preelettorale per le elezioni federali del 20 ottobre 2019 e il negato accesso alla Lega Verde ai programmi preelettorali. Il rapporto del mediatore del 14 ottobre 2019 è stato allegato al ricorso. La ricorrente sostiene che la RSI le ha rifiutato la richiesta di accesso ai programmi organizzati in vista delle elezioni federali, a motivo del fatto cha la Lega Verde sostanzialmente sarebbe una formazione politica troppo piccola in quanto non avrebbe seggi e non sarebbe radicata in Ticino. Inoltre, la RSI addurrebbe che non si potrebbero invitare tutti. La ricorrente considera che i criteri indicati dalla RSI non sono sorretti da una base legale che legittimerebbe la sua condotta - antidemocratica. Il diritto ad un accesso paritario e gratuito al mezzo televisivo sarebbe la premessa per assicurare la possibilità di fare politica a chi non dispone di grandi mezzi personali. La ricorrente specifica che la Lega Verde è notoriamente e genuinamente un movimento contro il sistema e di vera opposizione. Il suo principale esponente e lei stessa sarebbero dei personaggi generanti paura e fastidio per l’establishment dei grandi partiti. La Lega Verde starebbe inoltre cercando di farsi conoscere al pubblico. I due esponenti della Lega Verde avrebbero potuto e dovuto essere coinvolti quantomeno nelle trasmissioni dedicate al Consiglio degli Stati, dove si presentavano solo nove candidati in tutto. Per quel che concerne la partecipazione della Lega Verde al servizio della trasmissione “Il Quotidiano” di uno-due minuti, la ricorrente sostiene che è stato censurato in modo inaccettabile e non può essere opposto quale adempimento alla violazione lamentata. Altresì, la ricorrente critica il rapporto del mediatore. La RSI avrebbe violato l’art. 4 cpv. 2 della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.40), così come gli art. 9, 29 cpv. 2 e 93 cpv. 2 e 3 della Costituzione federale svizzera (Cost.; RS 101). Infine, sono contestate tasse, spese e ripetibili.

D. In applicazione dell'art. 96 cpv. 2 LRTV, la Società svizzera di radiotelevisione SSR SRG (di seguito: la SSR) è stata invitata ad esprimersi sulla fattispecie. Nella risposta del 13 gennaio 2020, l'opponente chiede che il ricorso sia respinto, nella misura dell'ammissibile. Essa sostiene che la RSI ha scelto le forze invitate ai dibattiti secondo la loro rilevanza nazionale, ossia dedicando in egual misura uno spazio all’area di destra (Lega-UDC), all’area di centro (PLR, PPD, Verdi liberali) ed all’area di sinistra (PS, Verdi e Sinistra Alternativa). La SSR ritiene che La Lega Verde, che nelle elezioni cantonali di aprile 2019 ha ottenuto lo 0,62%

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dei voti, non rileva né di una dimensione nazionale e non è nemmeno rappresentata nelle istituzioni del Cantone Ticino, motivo per il quale si giustifica un trattamento diverso rispetto ai grandi schieramenti. Lo stesso ragionamento varrebbe per le elezioni del Consiglio degli Stati, in cui si sono presentati nove candidati. I tre esponenti dei partiti minori (Germano Mattei di MontagnaViva e Werner Nussbaumer e Xenia Peran - qui ricorrente - della Lega Verde) non avrebbero quindi mai avuto titolo per partecipare ai dibattiti con gli altri candidati. Per quel che concerne l’integrazione della Lega Verde nel palinsesto preelettorale rispettivamente l’accertamento dell’illiceità del rifiuto d’accesso all’antenna, la SSR sottolinea che la RSI ha presentato la Lega Verde nel servizio “I partiti minori verso Berna” del “Il Quotidiano” del 10 settembre 2019, che nei confronti degli altri schieramenti minori paragonabili con la Lega Verde (Bello Sognare, Lista civica “proibizione internamento minori”, MontagnaViva), un trattamento equo è stato rispettato, in quanto nessuna di queste liste è stata ammessa ai dibattiti radiofonici o televisivi e specifica che Bello Sognare e Lega Verde sono stati presentati al “Il Quotidiano”, Più Donne (che ha due rappresentanti in Gran Consiglio ticinese dall’aprile 2019) e Montagna-Viva sono stati intervistati nella trasmissione “Albachiara” e Lista civica “proibizione internamento minori” non è neppure stata presentata. La censura del negato accesso all’antenna sarebbe infondata. Per quel che concerne la richiesta della ricorrente di uno spazio (maggiore) per la Lega Verde, rispettivamente l’accertamento dell’illiceità del palinsesto preelettorale della RSI, la SSR osserva che la Lega Verde ha potuto presentarsi al servizio del “Il Quotidiano” del

10 settembre 2019, per di più durante l’orario di punta televisivo e all’inizio della campagna elettorale, che l’uguaglianza di trattamento è stata garantita nei confronti degli altri schieramenti minori e che, nell’insieme delle trasmissioni preelettorali, la pluralità delle opinioni è stata rispettata.

E. Nella replica del febbraio 2020, la ricorrente contesta la presa di posizione della SSR. Essa considera che il principio di uguaglianza prevede la differenza di grandezza tra i grandi partiti e la Lega Verde e giustifica certamente un trattamento diverso, ma non quello di esclusione totale. La SSR avrebbe potuto ridurre il tempo dei candidati minori in questione, ma non spegnere la loro voce escludendoli dalle trasmissioni elettorali, conto tenuto del principio che tutti i “competitors” devono avere accesso alla comunicazione. La ricorrente sostiene che i discorsi della SSR possono trovare una parziale giustificazione ancora per quanto concerne i candidati per il Consiglio nazionale, invero troppi per essere ammessi tutti, ma non per quanto riguarda il Consiglio degli Stati dove i candidati sono stati soltanto nove. Per il resto, la ricorrente rinvia al ricorso del 13 gennaio 2020.

F. Nella duplica del 19 marzo 2020, la SSR indica che deve proporre delle trasmissioni informative e di presentazione dei candidati e mal si vede un telespettatore potersi formare realmente un’opinione su un candidato o, peggio, sull’intero programma del partito di questi, laddove la relativa lista rappresenta una quota di voti pari a 0,62%, aggirandosi il tempo di partecipazione, come auspicato dalla ricorrente, attorno a 45 secondi su una trasmissione di ben due ore. L’opponente ritiene dunque più equo e sensato presentare uno schieramento o partito nuovo all’interno della trasmissione di informazione regionale di riferimento (nella fattispecie il servizio del “Il Quotidiano” in questione), piuttosto che tenere in podio un candidato che non potrebbe esprimersi se non in maniera completamente marginale.

G. L'AIRR ha informato le parti della tenuta di deliberazioni pubbliche, considerando che non si opponevano interessi privati degni di protezione (art. 97 cpv. 1 LRTV).

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In diritto:

1.

Il ricorso è stato presentato entro i termini e corredato del rapporto dell’organo di mediazione (art. 95 cpv. 1 LRTV). Inoltre è sufficientemente motivato (art. 95 cpv. 3 LRTV).

2.

È legittimato a ricorrere presso l’AIRR colui che ha partecipato alla procedura di reclamo dinanzi all’organo di mediazione e dimostra di avere uno stretto legame con l’oggetto dei contenuti redazionali contestati, ha almeno 18 anni, è cittadino svizzero o è titolare di un permesso di domicilio o di dimora (art. 94 cpv. 1 e 3 LRTV; ricorso individuale). Di regola, l’AIRR riconosce uno stretto legame con l’oggetto di una trasmissione quando una persona ha partecipato a una trasmissione o che vi è stata mostrata o citata o che vi si è fatto riferimento in un altro modo (v. decisioni dell’AIRR b. 828 del 14 ottobre 2019, consid. 2.1 e b. 693 del 12 dicembre 2014, consid. 2).

2.2

Il ricorso in esame è stato presentato nell’interesse della Lega Verde. Tale formazione/movimento ambientalista opera a livello politico-mediatico ma, a quanto risulta, non ha un’esistenza giuridica. In effetti, giova osservare che la Lega Verde non è un partito e quindi non è un’associazione e non ha statuti scritti (art. 60 cpv. 1 del Codice civile svizzero [CC; RS 210]) e pertanto non ha personalità giuridica e, conseguentemente, esercizio dei diritti civili (art. 54 CC). La Lega Verde non è dunque legittimata a ricorrere.

2.3

Tuttavia, il ricorso è stato sottoscritto anche da Xenia Peran a titolo personale. La persona in questione era iscritta nella lista dei candidati per l’elezione al Consiglio nazionale e al Consiglio degli Stati in vista delle elezioni federali del 20 ottobre 2019. Essa ha presentato un reclamo presso l’organo di mediazione e un ricorso presso l’AIRR, essendo direttamente toccata dall’operato della RSI, avendo lei stessa chiesto di poter partecipare ai dibattiti politici preelettorali. La possibilità per la sua formazione politica e per lei stessa di partecipare alla programmazione elettorale della RSI ha avuto un’influenza diretta anche sulle sue chances di voto, ossia direttamente come partecipante alla trasmissione e indirettamente per l’effetto della notorietà della sua formazione, a sua volta influenzata dai programmi elettorali. La ricorrente Xenia Peran ha dunque la legittimazione individuale a ricorrere.

3.

L’art. 97 cpv. 2 LRTV limita il potere di esame dell’AIRR, la quale può solo esaminare su ricorso se i contenuti redazionali contestati violano le esigenze minime relative al contenuto del programma (art. 4, 5 e 5a LRTV) o il diritto internazionale applicabile, o se il rifiuto di accedere al programma è illecito. Altre censure o conclusioni essendo inammissibili.

La ricorrente contesta il rapporto del mediatore RSI del 14 ottobre 2019. Si sottolinea che gli organi di mediazione non hanno poteri decisionali e non possono impartire istruzioni (art. 93 cpv. 2 LRTV). Un ricorso all’AIRR non può essere interposto contro un rapporto di mediazione ma contro i contenuti redazionali e il rifiuto di accordare l’accesso al programma o all’ulteriore offerta editoriale della SSR (art. 83 cpv. 1 lett. a LRTV). Inoltre, l’AIRR non è un’autorità di vigilanza dei mediatori di tutti i programmi della SSR. Le contestazioni rilevanti dagli organi di mediazione della RSI – unità aziendale della SSR – sono di competenza dell’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM).

4.

Il ricorso definisce l’oggetto della controversia e delimita pertanto il potere d’esame dell’AIRR. Quando entra in materia, l’AIRR procede liberamente all’esame del diritto applicabile e non è vincolata alle contestazioni o alle motivazioni delle parti (Denis Barrelet/Stéphane Werly, Droit de la communication, 2° edizione, Berna 2011, n° 880, pag. 262). La questione che si pose è quella di sapere se si tratta di un ricorso contro il negato accesso al programma o di un ricorso contro le trasmissioni già diffuse. La ricorrente ha allegato al suo ricorso una lettera della RSI del 5 settembre 2019 indirizzata alla Lega Verde. La RSI vi spiega che, in occasione delle elezioni federali, presenta un palinsesto completo della propria offerta che prevede appuntamenti in radio, in televisione e sul web. Essa presta particolare attenzione alla dimensione nazionale ma, per quanto riguarda i dibattiti e le interviste dei candidati e delle

2.

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candidate, si concentra sul Canton Ticino e sui Grigioni. La RSI indica aver comunicato il palinsesto alle formazioni politiche ticinesi il 20 agosto 2019 e aver scelto, anche stavolta, una modalità rispettosa delle istituzioni e garante di equità fra le formazioni politiche che partecipano alla competizione elettorale. Per quanto riguarda le interviste, i faccia a faccia e i dibattiti in radio e in televisione, poggia sulla combinazione di due criteri principali: il peso nazionale delle formazioni politiche (in termini di voti, seggi e presenza nei cantoni) e il radicamento delle stesse formazioni nel panorama politico ticinese. Per quanto attiene all’elezione al Consiglio nazionale, si tiene conto delle congiunzioni fra le liste. La RSI aggiunge che le liste sono tante, numerose sono congiunte fra di loro ed è impensabile che tutte le liste presenti possano partecipare alle interviste o ai dibattiti radio e televisione. Infine, essa informa che la Lista Verde, formazione politica senza eletti in Canton Ticino e senza una dimensione nazionale, verrà presentata in un servizio nel “Quotidiano” e un servizio radiofonico nelle “Cronache della Svizzera italiana”.

4.1

Nella fattispecie, la ricorrente ammette che la RSI ha presentato la Lega Verde nel servizio televisivo “I partiti minori verso Berna” del “Il Quotidiano” delle 19 del 10 settembre 2019. Essa fa valere che non vi è stato un trattamento equo e richiede un spazio per la Lega Verde nelle trasmissioni elettorali. Per di più, la RSI ha brevemente presentato la Lista Verde nel servizio radiofonico “Le Cronache della Svizzera italiana” delle 18 del 10 settembre 2019. Ciò che è contestato è la differenza di spazio d’antenna fra grandi e piccoli partiti. Di conseguenza, il presente ricorso è un ricorso per violazione delle disposizioni relative al contenuto delle trasmissioni diffuse (art. 4 e 5 LRTV). Il ricorso per rifiuto di accesso («Zugangsbeschwerde») è in linea di principio sussidiario al ricorso inoltrato contro il contenuto di una trasmissione diffusa («Programmbeschwerde»; v. in particolare Andreas Kley, «Beschwerde wegen verweigertem Programmzugang: Trojanisches Pferd oder Ei des Kolumbus?», in medialex 1/08, pag. 15 segg.; Denis Masmejan, op. cit., pag. 745, n° 47 segg.). Non vi è rifiuto d’accesso illecito a un programma se un partito politico o un candidato può partecipare a una trasmissione elettorale (v. decisione dell’AIRR b. 640 precitata, consid. 6.1 segg.).

4.2

La ricorrente ha interposto ricorso contro le trasmissioni (televisive e radiofoniche) mandate in onda che hanno coperto la campagna elettorale che ha preceduto le elezioni federali del 20 ottobre 2019 in vista del rinnovo del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati. Si tratta di un ricorso temporale nel quale un ricorrente può muovere critiche contro diverse trasmissioni contemporaneamente (DTF 123 II 115 consid. 3, pag. 121 [“Arena”]; decisioni dell’AIRR b. 722 dell’11 dicembre 2015, consid. 4 [“ECOPOP”] e b. 614 del 20 agosto 2010, consid. 3). Conformemente all’art. 92 cpv. 1 terza frase LRTV, tra la prima e l’ultima trasmissione contestata non devono intercorrere più di tre mesi. D’altronde, in virtù della giurisprudenza dell’AIRR (v. in particolare la decisione b. 614 precitata), i diversi servizi devono essere caratterizzati da una tematica comune. Nella fattispecie, i due requisiti sopracitati sono adempiuti: la prima trasmissione è andata in onda il 2 settembre 2019 e l’ultima il 13 ottobre 2019 si iscrivono nel termine di tre mesi, e le elezioni federali del 20 ottobre 2019 fungono da filo rosso, garantendo così il rispetto dell’esigenza dello stretto legame di connessione.

4.3

In generale, l’AIRR non tiene conto, in un ricorso temporale, delle trasmissioni diffuse dopo il reclamo indirizzato al mediatore. Solo nel caso in cui la trasmissione mandata in onda successivamente faccia visibilmente parte di una serie di emissioni o di un concetto programmatico globale e che sia stata fissata prima del deposito del reclamo che l’Autorità ne tiene conto nel suo esame (v. GAAC 69/2005 n° 128, consid. 1.4, pag. 1555 [«Trentième anniversaire sur plébiscite d’auto-détermination jurassien»], decisioni dell’AIRR b. 722 precitata e b. 500 del 4 febbraio 2005).

4.4

Nella fattispecie, la ricorrente, candidata della Lega Verde, ha inoltrato un reclamo presso il mediatore il 25 settembre 2019. La campagna elettorale in vista delle elezioni federali del 20 ottobre 2019 è iniziata il 2 settembre 2019. Certe trasmissioni radiofoniche e televisive erano già state diffuse. Tuttavia, visto che queste ultime fanno anche parte della copertura elettorale delle elezioni federali del 20 ottobre 2019, l’AIRR ne terrà conto nel suo esame.

2.

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5.

Il principio della pluralità delle opinioni sancito dall’art. 4 cpv. 4 LRTV ha come scopo essenziale di impedire che i media elettronici influenzino l’opinione del pubblico in maniera parziale e unilaterale, privilegiando certe tendenze a scapito delle altre (v. Denis Masmejan, op. cit. pag. 105, n° 68 relativo all’art. 4 cpv. 4 LRTV). Ciò significa che l’emittente non deve dare troppo peso alle posizioni estreme, né limitarsi a riportare unicamente le opinioni dominanti. La radio e la televisione, considerate nel loro insieme, sono tenute a presentare la pluralità delle dottrine e delle opinioni (v. GAAC 69/2005 n° 128 precitata, consid. 5, pag. 1557). Contrariamente al principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti, il principio della pluralità riguarda i programmi nel loro insieme.

5.1

Le trasmissioni realizzate in periodo di elezioni o votazioni sono delicate poiché sono suscettibili di influenzare la formazione dell’opinione politica. Si tratta di un periodo sensibile, in cui i requisiti di diligenza giornalistica sono particolarmente elevati (GAAC 61/1997 n° 69, consid. 3.3, pag. 651 [“Arena”]). Il punto di vista dei vari partiti politici in lizza deve in particolare emergere in modo adeguato. L’emittente deve tener conto del principio secondo cui ogni candidato (e ogni partito) deve poter partecipare alle elezioni a pari opportunità. Detto questo, l’emittente non è tenuta a trattare i partiti e i candidati in modo assolutamente identico, ignorando il presunto grado di interesse della popolazione nei loro confronti. Infatti, se le trasmissioni elettorali devono garantire pari opportunità tra i partiti, esse devono anche rispondere alle esigenze di informazione del telespettatore o ascoltatore (DTF 125 II 497, consid. 3a/dd, pag.

504.

[“Tamborini”]). Nell’ambito della sua raccomandazione CM/Rec (2007) 15 adottata dal Comitato dei Ministri il 7 novembre 2007, il Consiglio d’Europa ha sottolineato il ruolo essenziale dei media elettronici nella copertura delle campagne elettorali. Esso ha ritenuto in particolare che i media pubblici e privati dovrebbero essere equi, equilibrati e imparziali nei loro programmi d’informazione e d’attualità, compresi i programmi di discussione quali le interviste o i dibattiti. L’indipendenza e l’autonomia di cui godono le emittenti lasciano loro una certa flessibilità nell’organizzazione delle trasmissioni (v. Denis Masmejan, op. cit., pag. 110, n° 81, relativo all’art. 4 cpv. 4 LRTV).

5.2

Le emittenti godono di autonomia e libertà nella concezione dei programmi. Secondo l’art. 6 cpv. 2 LRTV, le emittenti sono quindi libere di stabilire il numero e il genere di trasmissioni elettorali che intendono mandare in onda. In particolare, essi sono liberi di ripartire il tempo di parola e di adattare le modalità di partecipazione alle trasmissioni in funzione dell’importanza di ciascuna formazione politica, in modo da rispondere alle effettive esigenze d’informazione del pubblico. Essi possono basarsi sulla proporzione di rappresentanti eletti di cui tali formazioni dispongono già negli esecutivi o nei legislativi. I piccoli partiti potranno, all’occorrenza, non avere accesso alla piattaforma in cui sono accolti i rappresentanti dei più grandi schieramenti, e dovere accontentarsi di un tempo di parola e di una visibilità inferiori (DTF 125 II 497, consid. 3c, pag. 506). Occorre tuttavia che partiti di pari importanza siano trattati in modo uguale (decisione dell’AIRR b. 578, consid. 7). I piccoli partiti o i nuovi partiti non possono essere semplicemente esclusi dall’antenna e, se sono esclusi da alcune trasmissioni elettorali, essi devono almeno poter partecipare ad altre (DTF 125 II 497, consid. 3d, pag. 506). I criteri scelti dalle emittenti devono essere obiettivi, non discriminatori e imparziali e non devono portare a risultati non equi (decisione dell’AIRR b. 645 del 20 aprile 2012, consid. 6 [“Plainte contre les émissions relatives aux élections fédérales 2011 de Rhône FM”]). I criteri di ammissione alle trasmissioni che valgono per un tipo di elezione possono inoltre non essere adatti ad altri, ad esempio quelli dove gioca un ruolo particolarmente importante la personalità dei candidati (DTF 125 II 497, consid. 3a/ee, pag. 506).

6.

La RSI ha mandato in onda a partire dal 2 settembre 2019 in televisione e dall’11 settembre 2019 in radio, una serie di trasmissioni mirate a presentare i partiti politici in lizza e i loro candidati in vista del rinnovo del Consiglio nazionale et del Consiglio degli Stati nell’ambito delle elezioni federali del 20 ottobre 2019. La RSI ha stabilito le trasmissioni secondo le direttive della SSR del 15 gennaio 2019 per la copertura mediatica delle elezioni federali del 20 ottobre 2019.

6.1

Ai “Dibattiti tematici del lunedì” hanno partecipato:

2.

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- il 2 settembre 2019, dei candidati (7) della Lega, dell’UDC, del PLR, del PPD, del PS, I Verdi/SA e I Verdi liberali - il 9 settembre 2019, dei candidati (7) della Lega, dell’UDC, del PLR, del PPD, del PS, I Verdi/SA e Più Donne - il 16 settembre 2019, dei candidati (6) della Lega, dell’UDC, del PLR, del PPD, del PS e I Verdi/SA - il 23 settembre 2019, dei candidati (6) della Lega, dell’UDC, del PLR, del PPD, del PS e I Verdi/SA - il 7 ottobre 2019, 6 candidati al Consiglio degli Stati: Marina Carobbio Guscetti (PS), Greta Gysin (I Verdi/Sinistra Alternativa), Filippo Lombardi (PDP/GG), Giovanni Merlini (PLR), Marco Chiesa (Lega dei ticinesi/UDC), Battista Ghiggia (Lega dei ticinesi/UDC).

Alla “Mia Svizzera” hanno partecipato in totale 20 candidati/e al Consiglio nazionale o al Consigli degli Stati. Le presenze sono ripartite in 3 Lega, 3 UDC, 3 PLR, 3 PPD, 3 PS, 3 I Verdi/SA, 1 Verdi liberali et 1 Più Donne: - il 15 settembre 2019, un candidato della Lega, uno del PLR, uno de I Verdi/SA e uno dei Verdi liberali - il 22 settembre 2019, un candidato del PPD, uno del PS, uno dell’UDC e uno di Più Donne - il 29 settembre 2019, un candidato della Lega, uno del PLR, uno del PPD e uno del PS - il 6 ottobre 2019, uno dell’UDC, uno del PPD, uno del PS e uno dei Verdi/SA - il 13 ottobre 2019, uno dell’UDC, uno del PLR, uno della Lega e uno dei Verdi/SA Al “Il Quotidiano”, tre faccia a faccia fra sei candidati al Consiglio degli Stati che rappresentano le principali forze politiche del cantone: - l’11 settembre 2019, Greta Gysin dei Verdi/Sinistra Alternativa contro Marco Chiesa della Lega dei ticinesi/UDC - il 18 settembre 2019, Filippo Lombardi del PPD/GG contro Battista Ghiggia della Lega dei ticinesi/UDC - il 25 settembre 2019, Marina Carobbio Guscetti del PS contro Giovanni Merlini del PLR Quattro approfondimenti tematici nel “Il Quotidiano” con interviste registrate a tre candidati al Consiglio Nazionale in ogni puntata: - la prima con Marina Carobbio Guscetti, Marco Chiesa e Marco Romano - la seconda con Roberta Pantani, Franco Cavalli e Rocco Cattaneo - la terza con Lorenzo Quadri, Greta Gysin e Fabio Regazzi - la quarta con Piero Marchesi, Igor Righini e Natalia Ferrara “Le Cronache della Svizzera italiana” hanno programmato due approfondimenti tematici, uno sulla sanità, l’altro sul lavoro e fiscalità.

Alla radio “Albachiara” 15 partecipanti candidati al Consiglio nazionale o al Consiglio degli Stati: 2 della Lega, 2 dell’UDC, 2 del PLR, 2 del PPD, 2 del PS, 2 dei Verdi/SA, 1 Verdi liberali, 1 Più Donne e 1 MontagnaViva.

Sempre alla radio, ai “Derby del venerdì”, è stato previsto uno spazio dibattito con dimensione nazionale e ticinese. Le presenze dei candidati ticinesi: 3 fra PLR, PPD e Verdi liberali, 3 fra UDC e Lega, 3 fra PS e I Verdi/SA. In particolare, il 6 settembre e l’11 ottobre 2019 hanno avuto luogo i dibattiti fra 3 candidati al Consiglio degli Stati, il primo con Marina Carobbio Guscetti, Giovanni Merlini e Marco Chiesa e il secondo con Greta Gysin, Filippo Lombardi e Battista Ghiggia.

6.2

Nell’opuscolo di presentazione del 20 agosto 2019 della RSI del palinsesto preelettorale intitolato “Elezioni federali 2019 - Canton Ticino - Informazione RSI”, si menzionano i nove

2.

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candidati che si sono presentati per l’elezione al Consiglio degli Stati: Giovanni Merlini (PLR), Germano Mattei (MontagnaViva), Werner Nussbaumer e Xenia Peran (Lega Verde), Greta Gysin (I verdi/Sinistra Alternativa), Marco Chiesa (Lega dei ticinesi/UDC), Battista Ghiggia (Lega dei ticinersi/UDC), Filippo Lombardi (PPD/GG), Marina Carobbio Guscetti (PS). Per le elezioni al Consiglio nazionale, il Canton Ticino aveva diritto a 8 seggi. Si presentano 23 liste – liste congiunte o sottocongiunte e le altre liste – per un totale di 149 candidati.

Le liste congiunte o sottocongiunte erano: - Lega, UDC, Giovani UDC, UDC Agrari, UDC UDF - PLR, PPD, PPD GG Sottoceneri, PPD GG Sopraceneri, PPD Ticinesi nel mondo, Verdi liberali - PS, PS Giso, PS 60+, I Verdi/Sinistra Alternativa, I Verdi/Sinistra Alternativa giovani Verdi, I Verdi/Sinistra Alternativa lista donne, I Verdi/Sinistra Alternativa partito operaio popolare.

Le altre liste erano: - Più Donne - MontagnaViva - Lega Verde - Bello Sognare - Lista Civica “proibizione internamento minori”.

Nello stesso opuscolo del 20 agosto 2019 della RSI, si menzionano:

- “Le tre aree politiche (destra, centro e sinistra) che, attraverso le congiunzioni e le sottocongiunzioni si confrontano per gli otto seggi in palio per l’elezione al Consiglio Nazionale, saranno presenti in modo equo nella nostra offerta di avvicinamento al voto del 20 ottobre […]” (pag. 3). - “Le formazioni politiche scelgono i partecipanti ai primi quattro dibattiti. I candidati al Consiglio Nazionale partecipano al massimo ad uno dei primi quattro dibattiti. Chi è candidato sia al Consiglio nazionale sia al Consiglio degli Stati può partecipare, se designato dal proprio partito, anche ad uno dei primi quattro dibattiti” (pag. 7). - “Le formazioni politiche scelgono i partecipanti a La mia Svizzera” (pag. 8). - “I partiti designano i partecipanti a Albachiara” (pag. 12). - “I partiti ticinesi congiunti sceglieranno i partecipanti ai Derby del venerdì” (pag. 14). - “Il Quotidiano e Le Cronache della Svizzera italiana seguiranno con attenzione gli sviluppi della campagna elettorale e presenteranno, con brevi servizi, le liste di formazioni politiche non presenti nel Parlamento federale e nel Gran Consiglio ticinese” (pag. 11).

6.3

La Radio e la Televisione della RSI distinguono nel loro concetto, l’accesso alle trasmissioni elettorali in radio e in televisione (interviste, “faccia a faccia” e dibattiti) riservate ai partiti secondo la loro rilevanza nazionale, ossia riservate alle tre aree politiche di destra (Lega/UDC), di centro (PLR, PPD, Verdi liberali) e di sinistra (PS, Verdi e Sinistra Alternativa). Mentre “Il Quotidiano” e “Le Cronache della Svizzera italiana” presentano, con brevi servizi, le liste di formazioni politiche non presenti nel Parlamento federale e nel Gran Consiglio ticinese. La RSI ha presentato la Lega Verde nel servizio “I partiti minori verso Berna” del “Il Quotidiano” del 10 settembre 2019 dedicandole 1 minuto e 37 secondi e nel servizio “Le Cronache della Svizzera italiana” mandato in onda lo stesso giorno dedicandole 37 secondi.

6.3.1

Il servizio “I partiti minori verso Berna” è preceduto dal seguente lancio da parte del giornalista: “23 liste per il nazionale e nove i candidati degli Stati. In Ticino non manca certo la concorrenza tra i partiti e le persone che il prossimo 20 ottobre correranno alle elezioni federali. Noi oggi abbiamo incontrato alcuni rappresentanti dei cosiddetti partiti minori e degli indipendenti”. Dapprima segue la presentazione del movimento Bello Sognare (1 minuto e 29 secondi), dopodiché il servizio prosegue rilevando: “Ed a continuare pure l’esperienza della Lega Verde di Werner Nussbaumer. Presenta otto candidati alla Nazionali e due per gli Stati”.

2.

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Poi Werner Nussbaumer sostiene: “L’obiettivo è quello di fare un consigliere nazionale. Sappiamo che sarà molto duro per questo abbiamo chiesto ai Verdi liberali di fare una congiunzione; non hanno voluto. Noi riteniamo di rappresentare i Verdi moderati, i Verdi del centro”. Il giornalista prosegue dicendo che puntano (la Lega Verde) principalmente su due temi per fare centro a Berna. Werner Nussbaumer cita “le casse malati in quanto non si può più andare avanti così”. Ritiene che “dobbiamo ritornare come eravamo una volta, cercare di prevenire cercare quindi di diminuire i costi della medicina e non creare dei malati come purtroppo fa la nostra medicina classica. E quindi riteniamo dover assolutamente cambiare rotta”. Esso cita pure il “problema del CO2”. Secondo lui “il problema del CO2 è essenziale” e il loro motto è “Prima è il clima”. Prosegue dicendo che “per esempio lanceremo una petizione per dismettere l’aeroporto di Agno e creare un centro di ricerca per cure con le erbe”. Il giornalista aggiunge che il movimento guarda anche alle Comunali di aprile. Infine, Werner Nussbaumer aggiunge che “visto la valanga dei voti cha ha ricevuto, riteniamo che non dobbiamo mollare e cercare di portare avanti le tematiche ambientai”.

6.3.2

Per quel che riguarda il servizio “Le Cronache della Svizzera italiana”, la presentatrice annuncia: “Gli avevamo conosciuti per le cantonali e li ritroviamo in corsa per le federali. Fra le 21 liste e tanti nomi ci sono quelli di tre formazioni minori: Bello Sognare, Lista Verde e Lista Civica proibizione internamento minori”. Dopo l’intervista a Bello Sognare è la volta della Lega Verde di Werner Nussbaumer ad esprimersi. Egli spiega che «ha fatto una brillante votazione con 6'000 voti personali su 600 schede e ritiene che non devono mollare”. La Lega Verde prosegue proponendo, ad esempio, di diminuire le casse malati, l’impegno a favore del clima e di lanciare una petizione per chiudere l’aeroporto di Agno e creare un centro di ricerca per cure con le erbe. La presentatrice precisa che la Lega Verde ha congiunto le sue schede con quelle di Lista civica “proibizione internamento minori”. Quest’ultima però ha preferito non partecipare al servizio per non svelare il suo programma elettorale.

7.

La ricorrente sostiene che non vi è stato un trattamento equo fra i grandi e i piccoli partiti e che la RSI avrebbe dovuto concedere maggior spazio alla Lega Verde durante le trasmissioni elettorali. In particolare, la ricorrente giustifica parzialmente il fatto che i candidati al Consiglio nazionale erano invero troppi per essere ammessi tutti alle trasmissioni elettorali (149 candidati), essa non ritiene tuttavia giustificato l’aver escluso i due candidati della Lega Verde dalle trasmissioni dedicate all’elezione al Consiglio degli Stati allorquando i candidati in lizza erano soltanto nove.

7.1

La RSI a mandato in onda complessivamente 49 programmi televisivi o radiofonici nell’ambito della sua campagna elettorale. Essa ha applicato gli stessi criteri per l’elezione al Consiglio nazionale all’elezione per il Consiglio degli Stati: per i dibattiti, interviste e faccia a faccia in radio e in televisione, la RSI ha scelto i partiti politici secondo la loro rilevanza nazionale (in termini di voti, seggi e presenza nei cantoni) e in funzione del loro radicamento nel panorama politico ticinese. La Lega Verde, formazione politica nuova, non avente seggi e non avendo una dimensione nazionale e non essendo nemmeno radicata in Ticino, è stata ammessa a partecipare solo a un servizio televisivo dedicandole 1 minuto e 37 secondi e a un servizio radiofonico dedicandole 37 secondi (v. consid. 6.3).

7.2

Nello specifico, per l’elezione al Consiglio degli Stati i candidati in lizza erano nove per otto liste: sei candidati dei principali partiti politici (Giovanni Merlini [PLR], Greta Gysin [I Verdi/Sinistra Alternativa], Marco Chiesa [Lega dei ticinesi/UDC)], Battista Ghiggia [Lega dei ticinersi/UDC)], Filippo Lombardi [PPD/GG], Marina Carobbio Guscetti [PS] e tre candidati di due piccoli formazioni politiche (Werner Nussbaumer e Xenia Peran della Lega Verde e Germano Mattei di MontagnaViva). La RSI ha dedicato quattro dibattiti televisivi alla campagna elettorale per l’elezione al Consiglio degli Stati. Tutti i sei candidati del PLR, de I Verdi/Sinistra Alternativa, della Lega dei ticinesi/UDC, PPD/GG, PS hanno partecipato il 7 ottobre 2019 ai “Dibattiti tematici del Lunedì” e durante i tre faccia a faccia nel “Il Quotidiano” dell’11, 18 e 25 settembre 2019. In radio (“I Derby del venerdì”), tre dei sei candidati affermati hanno partecipato al dibattito del 6 settembre 2019 e gli altri tre al dibattito dell’11 ottobre 2019. Quattro di questi sei candidati affermati hanno altresì partecipato a programmi televisivi che non erano

2.

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consacrati all’elezione al Consiglio degli Stati e hanno quindi goduto di un tempo di antenna supplementare. Gli altri tre candidati al Consiglio degli Stati (della Lega Verde e di Montagan-Viva) non hanno mai invece avuto l’opportunità di partecipare ai dibattiti televisivi. La selezione della partecipazione dei candidati al Consiglio degli Stati è stata fatta dalla RSI in applicazione degli stessi criteri della rilevanza nazionale e dal radicamento nel panorama politico ticinese (v. consid. 7.1 e 4) adottati per l’elezione al Consiglio nazionale.

7.3

Inoltre, nessuna delle trasmissioni consacrate all’elezione al Consiglio degli Stati ha neppure fatto menzione dei candidati dei partiti minori, nella fattispecie dei candidati della Lega Verde, né li ha brevemente presentati, né ha illustrato le loro formazioni, le loro ideologie e i loro programmi. Si è fatto esclusivamente cenno ai sei candidati al Consiglio degli Stati dei principali partiti politici ticinesi. Al “Derby del venerdì” dell’11 ottobre 2019 si parla di “tre dei nove candidati in corsa per il Consiglio degli Stati sono con noi”, tuttavia senza citare gli altri tre candidati. I sei candidati dei partiti maggiori sono perciò stati chiaramente avvantaggiati nei confronti degli altri tre candidati alla corsa per l’elezione al Consiglio degli Stati. A sua volta il pubblico, in questo caso le elettrici e gli elettori ticinesi, non hanno avuto modo di conoscere, nelle trasmissioni elettorali della RSI, tre dei sei candidati al Consiglio degli Stati, e tra essi di quelli della lista Lega Verde.

7.4

Come già ricordato, l’emittente non è tenuta a trattare i partiti e i candidati in modo assolutamente identico (v. consid. 5.1 sopracitato). Inoltre, una differenza di trattamento fra candidati è possibile e giustificata anche per l’elezione al Consiglio degli Stati (v. decisione dell’AIRR b. 730 del 17 giugno 2016, consid. 5.4 e 6.4 [“Berichterstattung zu den Ständeratswahlen im Kanton Bern”]). I piccoli partiti possono non avere accesso alla piattaforma in cui sono accolti i rappresentanti dei più grandi e dovere accontentarsi di un tempo di parola e di visibilità inferiori (v. consid. 5.2 sopracitato e decisione dell’AIRR b. 722 dell’11 dicembre 2015, consid. 7.6 [“ECOPOP”]). Tuttavia i piccoli e i nuovi partiti non possono essere semplicemente esclusi d’antenna e, se sono esclusi da alcune trasmissioni elettorali, essi devono almeno partecipare ad altre (v. consid. 5.2 sopracitato). Parimenti, va tenuto conto della tipologia specifica dell’elezione in gioco (v. consid. 5.2 sopracitato). I due servizi (1 minuto e 37 secondi per il servizio televisivo e 37 secondo per il servizio radiofonico) ai quali la Lega Verde è stata ammessa ad esprimersi sono stati brevi e generali e non si sono concentrati sull’elezione al Consiglio degli Stati in cui la personalità dei candidati gioca un ruolo primordiale. Lo spazio accordato non è quindi stato sufficiente e non ha permesso ai candidati di questa piccola nuova formazione di presentarsi correttamente e adeguatamente.

8.

In conclusione, il principio della pluralità delle opinioni (art. 4 cpv. 4 LRTV) è stato violato poiché i tre altri candidati dei partiti minori (due della Lega Verde e uno di MontagnaViva) in lizza all’elezione per il Consiglio degli Stati non sono stati per nulla menzionati nelle sei trasmissioni specialmente dedicate all’elezione al Consiglio degli Stati (quattro trasmissioni televisive e due radiofoniche). Il ricorso del 21 novembre 2019 è accolto, nella misura in cui è ammissibile.

9.

La questione di sapere se anche le trasmissioni televisive e radiofoniche che hanno coperto la campagna elettorale che ha preceduto l’elezione federale del 20 ottobre 2019 per il rinnovo del Consiglio nazionale hanno violato il diritto in materia di programmi, in particolare il principio della pluralità delle opinioni di cui l’art. 4 cpv. 4 LRTV può rimanere aperta. Può rimanere ugualmente aperta la questione di sapere se la Lega Verde ha avuto un trattamento identico agli altri piccoli partiti politici, in particolare con Più Donne e MontagnaViva (v. “Le altre liste” [consid. 6.2]).

10.

Infine, la ricorrente chiede delle ripetibili (spese ripetibili) ai sensi dell’art. 64 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021). L’AIRR ha ammesso il ricorso. Tuttavia, giova ricordare che la procedura dinanzi l’AIRR è gratuita (art. 98 cpv. 1 LRTV) sia per la ricorrente che per l’emittente. Ne discende che le spese di procedura non possono essere messe a carico della parte soccombente e non può essere assegnata un’indennità per

2.

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le spese occasionate dal ricorso (spese ripetibili) alla parte vincente (v. decisione dell’AIRR b. 817 del 13 settembre 2019, consid. 12).

2.

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Per questi motivi l’AIRR:

Per questi motivi l’AIRR:

1. Accoglie il ricorso all’unanimità, nella misura in cui è ammissibile.

2. Invita la SRG SSR, in applicazione dell’art. 89 cpv. 1 lett. a, cifra 1 e 2 LRTV, a comunicarle i provvedimenti adottati per porre rimedio ed evitare il ripetersi della violazione entro 60 giorni dall’intimazione della presente decisione, rispettivamente entro 30 giorni dalla crescita in giudicato della stessa.

3. Non percepisce spese di procedura.

4. Intimazione a:

[…]

In nome dell’Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva

Rimedi giuridici

Contro le decisioni dell’AIRR può essere interposto ricorso al Tribunale federale entro un termine di 30 giorni dalla data d'intimazione conformemente all’articolo 99 LRTV in combinato disposto con gli articoli 82 cpv. 1 lett. a, 86 cpv. 1 lett. c e 89 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110).

Invio: 11 settembre 2020

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