b.836
b.836
5. März 2020Deutsch26 min
Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva AIRR 04.06.2019 b. 836/b. 840 Decisione del 5 marzo 2020 Composizione dell’Autorità Mascha Santschi Kallay (presidente) Catherine Müller (vice-presidente) Nadine Jürgensen, Suzanne Pasquier Rossier, Reto Schlatter, Ma...
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Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva AIRR
04.06.2019
b. 836/b. 840
Decisione del 5 marzo 2020
Composizione dell’Autorità
Mascha Santschi Kallay (presidente) Catherine Müller (vice-presidente) Nadine Jürgensen, Suzanne Pasquier Rossier, Reto Schlatter, Maja Sieber, Armon Vital, Stéphane Werly (altri membri) Pierre Rieder, Ilaria Tassini Jung (segretariato)
Oggetto
Tele Ticino: edizione di “TG Talk” del 4 novembre 2019, edizioni del “TG” del 20 e 28 novembre 2019,
Ricorsi del 30 dicembre 2019 (b. 836) e dell’8 febbraio 2020 (b. 840)
Parti / Partecipanti al procedimento
A (ricorrente)
Tele Ticino SA (opponente)
In fatto:
A. L’edizione del 4 novembre 2019 di “TG Talk” diffusa da Tele Ticino era dedicata, fra l’altro, al caso Jelassi, l’iman luganese al quale la SEM (Segreteria di stato della migrazione) ha negato la naturalizzazione per sospetti legami con il terrorismo islamico. In studio è intervenuto il giornalista Stefano Piazza che ha espresso il suo punto di vista riguardo all’intervista rilasciata da Jelassi all’interno del “TG” andato in onda precedentemente e riguardo le accuse mosse all’incontro di Jelassi e contestate da quest’ultimo.
B. Con scritto del 28 novembre 2019 inviato per e-mail, A ha presentato reclamo contro l’edizione del “TG Talk” del 4 novembre 2019 diffusa da Tele Ticino.
C. Nel suo rapporto finale del 29 novembre 2019, il mediatore di Tele Ticino ha costatato che il reclamo era stato presentato oltre il termine di 20 giorni fissato all’art. 92 cpv. 2 della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.40) e che era quindi irricevibile.
D. Per e-mail del 10 dicembre 2019, l’Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (di seguito: l’Autorità di ricorso o l’AIRR) ha specificato a A che in un eventuale ricorso doveva giustificare il fatto che non aveva rispettato il termine per inoltrare la reclamazione dinanzi il mediatore e che quest’ultimo, a torto, non era entrato in materia sulla sua richiesta.
E. Con scritto del 30 dicembre 2019, A (il ricorrente) ha interposto ricorso presso l’AIRR (b. 836) contro l’edizione del “TG Talk” diffusa da Tele Ticino il 4 novembre 2019. Al ricorso è stato allegato il rapporto del mediatore. Il ricorrente presenta il “reclamo” secondo l’art. 95 LRTV e rinnova la richiesta di valutazione secondo denegata e ritardata giustizia (art. 50 cpv.
2 della legge federale sulla procedura amministrativa [PA; RS 172.021]) con contestazione dell’abuso di potere di apprezzamento e inadeguatezza procedurale (art. 49 lett. a a c PA). Il ricorrente sostiene aver interposto a Tele Ticino delle domande inerenti alla modalità di conduzione del giornalista Sacha Dalcol e alle scelte di partecipazione degli ospiti alla trasmissione “TG Talk” del 4 novembre 2019. Non avendo ricevuto risposta dalla redazione, esso ha compiegato le sue perplessità alle modalità di gestione informativa all’invitato Stefano Piazza che ha disatteso delle indicazioni utili alla questione sollevata. Il ricorrente ha allora inoltrato reclamo presso il mediatore di Tele Ticino. Esso sostiene che il reclamo è tempestivo poiché presentato entro 20 giorni dal rifiuto di Tele Ticino di accordare l’accesso al programma ed è presentato conformemente all’art. 91 cpv. 3 e all’art. 89 cpv. 1 lett. a LRTV. Il ricorrente pretende vantare “un sufficiente legale” con l’argomento trattato nella trasmissione contestata e ritiene che sussiste un interesse pubblico a una decisione in merito alle modalità di conduzione televisive approssimative della trasmissione “TG Talk” di Tele Ticino, nonché alle modalità di gestione dei reclami cantonali inerenti a questa emittente. Esso invoca una violazione dell’art.
4 cpv. 1 e cpv. 2 LRTV. Sostiene che la trasmissione “TG Talk” attuando un approfondimento di cronaca secondo una propria concezione di idea giornalistica continua ad utilizzare l’intervista diretta per sobillare degli scontri sociali. Le modalità di presentare argomenti di interesse pubblico con modalità informative incomplete e con interventi non opportunatamente edotti del caso, rileva una mancanza di diligenza giornalistica e riporto di notizie approssimative e fuorvianti senza nessuna risoluzione alla questione sollevata. Nemmeno l’intervento dell’ospite porrebbe rimedio a questa tipologia di contenuto redazionale che non consentirebbe al pubblico di farsi una propria opinione. Il ricorrente critica altresì, l’operato e il ruolo del mediatore di Tele Ticino, così come il suo rapporto finale. Invita l’AIRR a determinare se il procedimento adottato al mediatore con il reclamo a lui presentato siano state rispettate determinate garanzie elementari di procedura. Sostiene che le questioni di negligenza procedurale cantonale determinate dal mediatore sono rimaste inevase. Il ricorrente rinnova l’invito di astensione del membro italofono dell’AIRR Edy Salmina, della segretaria giuridica, del responsabile della segreteria. Invita l’Autorità di ricorso, qualora continuasse a non ritenere di entrare in merito del ricorso, a compiegare il suo scritto del 30 dicembre 2019 al Consiglio svizzero della stampa. Infine, chiede all’AIRR di determinare se il rifiuto di accordare l’accesso alle linee direttive guida televisive per la gestione dei reclami è illegale secondo l’art. 97 cpv. 2 lett. b LRTV.
F. Con scritto del 7 gennaio 2020, l’AIRR ha confermato al ricorrente la ricezione del suo scritto del 30 dicembre 2019 e dei suoi allegati.
G. L’edizione del 20 novembre 2019 del “TG” diffusa da Tele Ticino era dedicata al risultato del ballottaggio del 17 novembre 2019 per l’elezione di due deputati ticinesi al Consiglio degli Stati, in particolare all’inoltro di un’istanza al Consiglio di Stato da parte dell’avv. Gianluca Padlina che chiede di conservare le eventuali buste di voto per corrispondenza provenienti da Svizzeri all’estero giunte in ritardo, istanza accolta dal Governo. Nel servizio si sono espressi l’avv. Gianluca Padlina e Arnoldo Coduri, cancelliere di Stato.
H. L’edizione del 28 novembre 2019 del “TG” diffusa da Tele Ticino era dedicata agli strascichi legali del ballottaggio del 17 novembre 2019. Il presentatore annuncia che si continua a votare e che in Cancelleria arrivano buste di voto spedite sia dal Canton Ticino che dall’estero dopo il ballottaggio. Esso annuncia pure che il Consiglio di Stato presenterà il 29 novembre 2019 le sue osservazioni al ricorso presentato dall’avv. Gianluca Padlina. In studio si è espresso Marco Borradori, sindaco di Lugano.
I. Il 20 novembre 2019, la RSI LA 1 ha diffuso nell’ambito della trasmissione “Il Quotidiano” un servizio “Quelle schede giunte in ritardo”. Il servizio verteva sulle buste di voto arrivate dopo la chiusura dei seggi ma spedite entro i termini da elettori Svizzeri residenti all’estero. Si annuncia che l’avv. Gianluca Padlina rimette in discussione il risultato del ballottaggio del 17 novembre 2019 per l’elezione dei deputati al Consiglio degli Stati con un’istanza accolta dal Governo. Nel servizio si sono espressi l’avv. Gianluca Padlina e Arnoldo Coduri, cancelliere di Stato.
J. Con scritto dell’8 febbraio 2020 (data dell’affrancatura), A ha interposto ricorso presso l’AIRR (b. 840) contro le edizioni del “TG” del 20 e 28 novembre 2019 diffuse da Tele Ticino e contro il servizio della trasmissione “Il Quotidiano” del 20 novembre 2019 intitolato “Quelle schede giunte in ritardo. Al ricorso è stato allegato solo il rapporto del mediatore di Tele Ticino del 9 gennaio 2020. Per quel che concerne il servizio della trasmissione “Il Quotidiano”, il ricorrente indica che nessun rapporto finale è stato emesso dal sostituto mediatore RSI. Il ricorrente presenta il “reclamo” secondo l’art. 95 LRTV e rinnova la richiesta di valutazione secondo denegata e ritardata giustizia (art. 50 cpv. 2 PA) con contestazione dell’abuso di potere di apprezzamento e inadeguatezza procedurale (art. 49 lett. a a c PA). Esso invita a contemplare se il presente ricorso debba essere considerato “parte estensiva del dispositivo b. 836” per la trattazione del ricorso periodico rispetto alle trasmissioni del “TG-TG Talk” di Tele Ticino e “Il Quotidiano” della RSI per il periodo novembre-gennaio. Il ricorrente ritiene di vantare “un sufficiente legame” con quanto concerne le modalità di gestione e le modalità procedurali di votazione e come tale gli è consentito impugnare l’oggetto della trasmissione contestata di Tele Ticino e ritiene che sussiste anche un interesse pubblico a una decisione in merito alle modalità di conduzione televisive approssimative della trasmissione del “TG” di Tele Ticino, nonché alle modalità di gestione dei reclami cantonali inerenti a questa emittente. Esso invoca una violazione dell’art. 4 cpv. 1 e cpv. 2 LRTV Sostiene aver interposto a Tele Ticino e alla RSI delle domande inerenti alle modalità di diffusione delle notizie della presentazione ricorsuale dell’avv. Gianluca Padlina per le presunte inadeguatezze di compiego postale delle schede di voto degli Svizzeri residenti all’estero. La vertenza istituzionale sarebbe trattata fornendo informazioni difformi alla pratica legislativa confondendo l’utenza televisiva. Inoltre, il tema sarebbe stato affrontato con faziosità, soprattutto da Tele Ticino. Il ricorrente considera che “la redazione ha concepito un contenuto redazionale che ha determinato fraintendimenti all’utenza che ha portato le buste elettorali ai Comuni e al Consiglio di Stato, costretto ad emettere un comunicato stampa per tacciare l’esuberanza dell’avv. Padlina”. A suo avviso, le questioni gestionali e procedurali sono state espresse in modo approssimativo banalizzando le responsabilità dei funzionari dello Stato rispetto all’interesse pubblico. Il ricorrente critica altresì, l’operato, il ruolo e il rapporto finale del mediatore di Tele Ticino, così come pure l’operato del sostituto mediatore RSI. Invita l’AIRR a determinare se i procedimenti adottati dai mediatori di Tele Ticino e RSI con i reclami inoltrati contro le edizioni del “TG” e contro il servizio della trasmissione “Il Quotidiano” siano state rispettate determinate garanzie elementari di procedura. Sostiene pure che la richiesta di sostituzione del mediatore di Tele Ticino con il suo sostituto deve essere esaminata dall’AIRR. Il ricorrente rinnova l’invito di astensione del membro italofono dell’AIRR Edy Salmina, della segretaria giuridica, del responsabile della segreteria. Infine, chiede all’Autorità di ricorso di determinare se il rifiuto di accordare l’accesso alle linee direttive guida televisive per la gestione dei reclami è illegale secondo l’art. 97 cpv.
2 lett. b LRTV.
K. Con scritto dell’11 febbraio 2020, l’AIRR ha confermato al ricorrente la ricezione del suo scritto dell’8 febbraio 2020 e dei suoi allegati contro le edizioni del “TG” diffuse da Tele Ticino il 20 e 28 novembre precedenti. Per quel che concerne la trasmissione “Il Quotidiano” del 20 novembre 2019 intitolata “Quelle schede giunte in ritardo” diffusa dalla RSI, l’AIRR l’ha informato che la procedura dinanzi al mediatore era ancora pendente e che un ricorso poteva essere interposto solo dopo il ricevimento del rapporto conclusivo del mediatore.
L. Il membro dell’AIRR Edy Salmina si è ricusato e non figura quindi nella composizione dell’Autorità di ricorso.
In diritto:
1.
Il ricorso b. 836 del 30 dicembre 2019 contro l’edizione del “TG Talk” del 4 novembre 2019 e il ricorso b. 840 dell’8 febbraio 2020 contro le edizioni del “TG” del 20 e 28 novembre 2019 tutte diffuse da Tele Ticino sono stati presentati entro i termini e corredati dai rapporti dell’organo di mediazione (art. 95 cpv. 1 LRTV). Inoltre sono sufficientemente motivati (art. 95 cpv. 3 LRTV). Invece, il rapporto finale del mediatore RSI contro il servizio della trasmissione “Il Quotidiano” del 20 novembre 2019 non è ancora stato emesso, la procedura essendo ancora pendente dinanzi al mediatore RSI, di modo che un ricorso non può essere ancora interposto.
2.
Prima di trattare materialmente il ricorso b. 836 del 30 dicembre 2019 contro l’edizione del “TG-Talk” del 4 novembre 2019 diffusa da Tele Ticino, l’AIRR deve verificare se sono adempiute le condizioni formali in vigore, in particolare, se la procedura preliminare e obbligatoria dinanzi all’organo di mediazione dell’emittente è stata osservata come stipulato agli art.
92.
e 93 LRTV.
2.1
Secondo l’art. 92 cpv. 1 et cpv. 2 LRTV, chiunque può presentare un reclamo al competente organo di mediazione entro 20 giorni dalla pubblicazione del contenuto contestato o dal rifiuto di accordare l’accesso al programma.
2.2
Il termine di 20 giorni è un termine legale che non può essere prorogato. Conformemente alla giurisprudenza relativa (v. decisione dell’AIRR b. 659 del 7 dicembre 2012, consid.
4.1
[“Très raffiné: enquête sur les pollutions générées par la raffinerie T dans le Chablais “]; ATF 124 II 265 [“arrêt John Dupraz”]) si tratta di un termine perentorio – analogamente al termine di 30 giorni per l’inoltro di un ricorso – che impone il compimento di un atto entro un termine fissato a pena di decadenza.
2.3
Nella fattispecie, l’edizione del “TG Talk” è stata diffusa da Tele Ticino il 4 novembre 2019. Il termine per la presentazione di un reclamo scritto dinanzi all’organo di mediazione scadeva il 24 novembre 2019, ma essendo una domenica, il termine è riportato al 25 novembre 2019 (v. art. 20 cpv. 3 PA). Il reclamo del 28 novembre 2019 indirizzato per e-mail al mediatore di Tele Ticino è quindi tardivo.
2.4
Visto le numerose procedure di reclamo già inoltrate presso il mediatore di Tele Ticino e della RSI – e i ricorsi relativi nelle cause b. 755, b. 801, b. 808, b. 810, b. 812, b. 816, b. 821 e b. 828, il ricorrente è perfettamente a conoscenza delle condizioni formali e quindi del termine per presentare un reclamo all’organo di mediazione. Tutti i precedenti reclami sono stati introdotti dal ricorrente entro il termine di 20 giorni dalla diffusione della trasmissione contestata. Il ritardo non può quindi essere scusato.
2.5
Il ricorrente sostiene inoltre aver sottoposto a Tele Ticino delle domande inerenti alla modalità di conduzione del giornalista Sacha Dalcol e alle scelte di partecipazione degli ospiti alla trasmissione “TG Talk” del 4 novembre 2019. Non avendo ricevuto risposta dalla redazione, esso ha compiegato le sue perplessità alle modalità di gestione informativa all’invitato Stefano Piazza che ha risposto per e-mail in data del 22 novembre 2019. Conoscendo la procedura di reclamo, il ricorrente era quindi consapevole che il termine di 20 giorni per interporre un reclamo stava per scadere e che disponeva ancora di pochi giorni (fino al 25 novembre 2019, termine per il deposito del reclamo) per agire. Il 27 novembre successivo, il ricorrente si era di nuovo indirizzato all’intervistato Stefano Piazza per sapere se era iscritto all’ordine dei giornalisti e se era l’autore di una pubblicazione su youtube. Quest’ultimo gli aveva dato risposta il giorno stesso. Avendo presentato il reclamo il 28 novembre 2019, il ricorrente doveva sapeva che il termine era già scaduto. Per rispettare il termine di 20 giorni fissato dalla legge, il ricorrente avrebbe dovuto deporre il reclamo senza attendere l’ulteriore risposta dell’invitato. Anche per questo motivo, il ritardo non può essere scusato.
2.6
Infine, il ricorrente sostiene che il reclamo è “tempestivo poiché presentato entro 20 giorni dal rifiuto di Tele Ticino di accordare l’accesso al programma ed è presentato conformemente all’art. 91 cpv. 3 e all’art. 89 cpv. 1 lett. a LRTV”. L’AIRR osserva che il ricorrente ha presentato un reclamo, rispettivamente un ricorso, contro l’edizione del “TG-Talk” del 4 novembre 2019 diffusa da Tele Ticino. Esso non ha mai indicato che intendeva partecipare all’edizione di “TG-Talk” del 4 novembre 2019 e che l’emittente gli aveva rifiutato l’accesso al programma. L’argomento presentato non può quindi essere preso in considerazione per il calcolo del termine del reclamo ai sensi dell’art. 92 cpv. 2 LRTV.
2.7
Visto quanto precede, non costituisce un formalismo eccessivo né è arbitrario attenersi, nella fattispecie, al termine di 20 giorni fissato dalla LRTV. Il ricorso b. 836 del 30 dicembre 2019 contro l’edizione del “TG-Talk” del 4 novembre 2019 diffuso da Tele Ticino è irricevibile, poiché il reclamo del 28 novembre 2019 è tardivo.
3.
Il ricorrente ha presentato il reclamo del 30 novembre 2019 contro le edizioni del “TG” del 20 e 28 novembre 2019 diffuse da Tele Ticino entro il termine di 20 giorni fissato all’art. art. 92 cpv. 2 e cpv. 3 LRTV Tuttavia, l’AIRR deve ancora verificare se sono adempiute le altre condizioni formali per interporre un ricorso (art. 94 e 96 LRTV).
3.1
Mentre chiunque, senza ulteriori condizioni, può presentare un reclamo presso l’organo di mediazione (art. 92 cpv. 1 LRTV), i requisiti di legittimazione per interporre ricorso all’AIRR sono più severi (v. “Tra libertà dei media e protezione del pubblico”, La regolamentazione dei media in Svizzera e la giurisprudenza dell’AIRR, pag. 55).
3.2
È legittimato a ricorrere presso l’AIRR colui che ha partecipato alla procedura di reclamo dinanzi all’organo di mediazione e dimostra di avere uno stretto legame con l’oggetto dei contenuti redazionali contestati, ha almeno 18 anni, è cittadino svizzero o è titolare di un permesso di domicilio o di dimora (art. 94 cpv. 1 e 3 LRTV, ricorso individuale). Di regola, l’AIRR riconosce uno stretto legame con l’oggetto di una trasmissione quando una persona ha partecipato a una trasmissione o che vi è stata mostrata o citata o che vi si è fatto riferimento in un altro modo (v. decisioni dell’AIRR b. 828 del 14 ottobre 2019, consid. 2.1, b. 818 dell’8 luglio 2019, consid. 3, b. 811 del 23 aprile 2019, consid. 2 e b. 693 del 12 dicembre 2014, consid. 2). Può prevalersi di uno stretto legame con l’oggetto del contenuto redazionale contestato anche colui che non è stato espressamente citato (v. Denis Masmejan, in: Denis Masmejan/Bertil Cottier/Nicolas Capt [Ed.]), Loi sur la radio-télévision, Commentaire, Berna 2014, pag. 732 n° 8 relativo all’art. 94 LRTV e giurisprudenza citata). Tuttavia la legittimazione a ricorrere a titolo individuale di una persona che non è citata deve essere ammessa con riserva (decisione dell’AIRR b. 755 del 31 agosto 2017, consid. 3.1 e 3.2). Un interesse personale per un determinato argomento o delle conoscenze particolari in un determinato campo o su un tema specifico non sono ancora sufficienti per ammettere un legame stretto con l’oggetto della trasmissione.
3.3
Le edizioni del “TG” del 20 e 28 novembre 2019 hanno per oggetto comune il ballottaggio del 17 novembre 2019 per l’elezione di due deputati al Consiglio degli Stati per il Cantone Ticino e l’inoltro di un’istanza al Consiglio di Stato da parte dell’avv. Gianluca Padlina chiedente di conservare le eventuali schede di voto di elettori Svizzeri all’estero giunte in ritardo. Il ricorrente ritiene vantare un sufficiente legame, concernente “le modalità di gestione e procedurali di votazione e come tale gli è consentito impugnare l’oggetto della trasmissione contestata”, ossia delle edizioni del “TG” del 20 e 28 novembre 2019. Nella fattispecie, il ricorrente non ha partecipato alle edizioni del TG” di Tele Ticino del 20 e 28 novembre 2019, non vi è stato mostrato o citato, né vi si è fatto riferimento in un altro modo. Il fatto di sentirsi coinvolto dalla tematica della trasmissione non implica ancora uno stretto legame con il contenuto delle edizioni del “TG” contestate e disporre così della legittimazione a ricorrere. Nel presente caso, il ricorrente non adempie le condizioni per interporre un ricorso individuale.
3.4
L’art. 94 cpv. 2 e 3 LRTV consente alle persone fisiche che non hanno uno stretto legame con l’oggetto di un contenuto redazionale (p. es. una trasmissione, un servizio) di interporre ricorso se sono sostenute da almeno 20 persone (ricorso popolare).
3.5
Secondo prassi costante, ai ricorrenti che agiscono senza patrocinio di un legale ed il cui ricorso non soddisfa le condizioni del ricorso popolare (art. 94 cpv. 2 e 3 LRTV) l’AIRR assegna loro un breve termine suppletorio per rimediarvi (art. 52 cpv. 2 PA). Nella fattispecie, l’Autorità di ricorso non ha impartito al ricorrente un termine per fornire le firme di 20 persone legittimate ad interporre ricorso secondo l’art. 94 cpv. 2 e 3 LRTV (ricorso popolare). Visto le precedenti procedure inoltrate nelle cause b. 801, b. 808, b. 810, b. 812, b. 816, b. 821 e b. 828 dinanzi l’AIRR (v. lettere del 4 dicembre 2018 nella causa b. 801, del 25 gennaio e 20 febbraio 2019 nella causa b. 808, dell’8 marzo 2019 nella causa b. 810, del 2 aprile 2019 nella causa b. 812 e del 2 luglio 2019 nella causa b. 816), le decisioni finali relative e le decisioni b. 821 consid. 3 e b. 828 consid. 5, così come pure le informazioni giuridiche contenute nei rapporti del mediatore della RSI e di Tele Ticino, le condizioni per interporre un ricorso popolare dovevano essere ormai conosciute dal ricorrente.
3.6
Se vi è un interesse pubblico a una decisione, l’AIRR entra nel merito anche dei ricorsi che non adempiono tutte le condizioni formali, purché tempestivi (art. 96 cpv. 1 LRTV, cfr. giurisprudenza dell’AIRR, JAAC 68/2004, n° 28, pag. 316 segg., consid. 2.2 segg. [“Werbespot der Schweizerischen Flüchtlingshilfe”]; vedi anche decisione dell’AIRR b. 527 del 30 giugno 2006, consid. 2.3 [“Meteo”]).
3.7
La questione di sapere se esiste un tale interesse per trattare materialmente i ricorsi rientra nel potere d’apprezzamento dell’AIRR. Questa esistenza è raramente riconosciuta poiché, nel caso contrario, la ratio legis del ricorso popolare previsto all’art. 94 cpv. 2 e 3 LRTV sarebbe privata del suo senso. In effetti, l’esigenza connessa con il ricorso popolare, ovvero l’obbligo di presentare almeno 20 firme di persone legittimate a ricorrere, si giustifica in ragione della gratuità della procedura e dall’esito della decisione (DTF 123 II 115 consid. 2c, pag. 119 seg.). La clausola di eccezione dell’art. 96 cpv. 1 LRTV sottolinea la natura particolare del ricorso dinanzi l’AIRR che non è destinato a proteggere dei diritti individuali ma a garantire la libera formazione dell’opinione nell’interesse del pubblico (v. Denis Masmejan, op. cit., pag. 754, n° 7 relativo all’art. 96 LRTV). Se il ricorrente presenta una motivazione convincente, egli dovrebbe ottenere senza difficoltà l’appoggio delle 20 firme necessarie al suo ricorso.
3.8
L’Autorità di ricorso riconosce un interesse pubblico per le trasmissioni il cui oggetto solleva nuovi quesiti giuridici o che concerne aspetti che hanno rilevanza fondamentale per la concezione dei programmi (decisione dell’AIRR b. 564 del 7 dicembre 2007 consid. 2.2 [“Alinghi-Logo”]). Se un ricorso contro una trasmissione tocca delle disposizioni fondamentali, a proposito delle quali non esiste ancora nessuna giurisprudenza consolidata, l’AIRR considera che vi è anche un interesse pubblico a una decisione (v. Denis Masmejan, op. cit., pag. 755, n° 10 relativo all’art. 96 LRTV e decisioni dell’AIRR b. 818 sopracitata, consid. 5.2, b. 811 sopracitata, consid. 4.2 et b. 749 del 12 maggio 2017 consid. 4 segg.).
3.9
Il presente ricorso b.840 non soddisfa questi criteri. Le critiche sollevate dal ricorrente in relazione con le edizioni del “TG” del 20 e 28 novembre 2019 di Tele Ticino riguardano l’art.
4.
cpv. 2 LRTV. Esso sostiene che la vertenza istituzionale sarebbe trattata fornendo informazioni difformi alla pratica legislativa confondendo l’utenza televisiva. Inoltre, il tema sarebbe stato affrontato con faziosità. Il ricorrente considera che “la redazione ha concepito un contenuto redazionale che ha determinato fraintendimenti all’utenza cha ha portato le buste elettorali ai comuni e al Consiglio di Stato, costretto ad emettere un comunicato stampa per tacciare l’esuberanza dell’avv. Padlina”. A suo avviso, le questioni gestionali e procedurali sono state espresse in modo approssimativo banalizzando le responsabilità dei funzionari dello Stato rispetto all’interesse pubblico. Le edizioni del “TG” contestate non sollevano nuove questioni giuridiche. L’AIRR si è già occupata diverse volte di casi simili e già dispone quindi di una vasta giurisprudenza in merito ai principi applicabili all’informazione, in particolare al principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti dell’art. 4 cpv. 2 LRTV, p. es. decisioni b. 766 e b. 794 del 2 novembre 2018, b. 783 e b. 784 del 14 settembre 2018, b. 738 del 25 agosto 2016, b. 732 del 17 giugno 2016 (v. Urs Saxer/Florian Brunner, Rundfunkrecht – Das Recht von Radio und Fernsehen, in: Biaggini e al. [Ed.], Fachhandbuch Verwaltungsrecht, 2015, n° 7.97 segg., pag. 310 segg.; Denis Barrelet/Stéphane Werly, Droit de la communication, 2° edizione, pag. 266 segg.; Denis Masmejan, op. cit., pag. 92 segg., n° 28 segg. relativo all’art.
4 LRTV). Per questi motivi, non vi è un interesse pubblico a una decisione ai sensi dell’art. 96 cpv. 1 LRTV.
4 LRTV). Per questi motivi, non vi è un interesse pubblico a una decisione ai sensi dell’art. 96 cpv. 1 LRTV.
3.10. Considerato che le condizioni per interporre un ricorso popolare non sono adempiute (art. 94 LRTV) e che non vi è un interesse pubblico a una decisione (art. 96 cpv. 1 LRTV), l’AIRR non può entrare nel merito del ricorso b. 840.
3.11. Secondo l’art. 98 cpv. 1 LRTV, la procedura di ricorso dinanzi l’AIRR è gratuita. In via eccezionale, in caso di ricorso temerario, l’AIRR può addossare al ricorrente le spese di procedura (art. 98 cpv. 2 LRTV).
3.12. Secondo la giurisprudenza, un ricorso è temerario se una persona ricorre ripetutamente all’AIRR con istanze motivate in maniera analoga e palesemente ingiustificate (v. decisioni dell’AIRR b. 633, 638, 641, 648 del 30 agosto 2012, consid. 9, b. 812, b. 816 e b. 828 sopracitate). Durante le precedenti procedure istruttorie e decisioni finali (b. 801, b. 808, b. 810, b. 812, b. 816, b. 821 e b. 828), l’AIRR ha spiegato ripetutamente al ricorrente le condizioni necessarie per interporre un ricorso individuale o popolare. Il ricorrente ha pure beneficiato precedentemente il deposito dei ricorsi dinanzi l’AIRR di informazioni giuridiche contenute nei diversi rapporti del mediatore della RSI e di Tele Ticino in merito alle condizioni per interporre ricorso (art. 94 e 95 LRTV). Nella fattispecie, il ricorrente è perfettamente a conoscenza delle indicazioni formali e essenziali per interporre un ricorso ma le ha totalmente ignorate. Esso ha interposto un ottavo ricorso dinanzi l’AIRR presentando gli stessi argomenti dei precedenti sette ricorsi senza fornire nuove spiegazioni o aver dimostrato concretamente che ciò avanzato dall’AIRR non era corretto. Ne discende che il ricorso b. 840 è temerario (v. decisioni b. 812 consid. 7, b. 816 consid. 8 e b. 828 consid. 8.1). Le spese di procedura sono quindi messe a carico del ricorrente.
3.13. Conformemente all’art. 63 cpv. 4bis PA la tassa di decisione è in particolare stabilita in funzione dell’ampiezza e della difficoltà della causa. Il suo importo oscilla da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario. Al ricorrente sono dunque addossate le spese di procedura per un ammontare di 250 franchi (v. decisione dell’AIRR del 30 agosto sopracitata consid. 9.2).
4. Il ricorrente invita l’AIRR a contemplare se il ricorso b. 840 dell’8 febbraio 2020 debba essere considerato “parte estensiva del dispositivo b. 836”, ossia del ricorso del 30 dicembre 2019, per la trattazione del ricorso periodico rispetto alle trasmissioni del “TG-TG Talk” di Tele Ticino e “Il Quotidiano” della RSI per il periodo novembre-gennaio. L’Autorità di ricorso osserva che nell’ambito di un reclamo possono essere contestate più trasmissioni contemporaneamente (art. 92 cpv. 3 LRTV), le quali saranno poi l’oggetto di un ricorso temporale dinanzi l’AIRR. Le trasmissioni contestate nell’ambito di una procedura di reclamo devono vertere sullo stesso tema, ciò che nella fattispecie non è il caso per tutte le trasmissioni, visto che l’edizione del “TG-Talk” del 4 novembre 2019 di Tele Ticino porta sul caso Jelassi, allora che le edizioni del “TG” del 20 e 28 novembre 2019 di Tele Ticino e del “Il Quotidiano” del 20 novembre 2019 sono dedicate al ballottaggio del 17 novembre 2019. Per di più, le trasmissioni contestate devono concernere la stessa emittente, ciò che è il caso per le trasmissioni di Tele Ticino ma non per la trasmissione “Il Quotidiano” della RSI. A ogni modo, come già indicato, per quel che concerne il servizio “Il Quotidiano” del 20 novembre 2019 la procedura di reclamo è ancora pendente, di modo che un ricorso non può ancora essere interposto (v. consid. 1 sopracitato).
5. Il ricorrente contesta nei suoi ricorsi l’operato e i rapporti finali del mediatore di Tele Ticino e sostiene che la richiesta di ricusazione del mediatore di Tele Ticino con il suo sostituto
deve essere trattata dall’AIRR. Essa esamina le critiche espresse contro il mediatore di Tele Ticino malgrado il fatto che non hanno nulla a che vedere con la procedura di ricorso.
5.1. Giova ribadire che l’AIRR e il mediatore non sono competenti per esaminare le modalità gestionali di Tele Ticino e che la sorveglianza generale sulle emittenti incombe all’Ufficio federale delle comunicazioni UFCOM (v. decisione dell’AIRR b. 828 sopracitata, consid. 9.1).
5.2. Dopo aver esaminato attentamente sia il reclamo contro l’edizione del “TG-Talk” del 4 novembre 2019 che il reclamo contro le edizioni del “TG” del 20 e 28 novembre 2019 diffuse da Tele Ticino, l’AIRR è giunta alla conclusione che entrambi i reclami sono stati trattati dal mediatore conformemente all’art. 93 LRTV – come d’altronde ha sempre fatto – e che alcuna carenza non vi è stata costatata (v. decisione dell’AIRR b. 828 citata, consid. 9.2). Non vi era dunque alcun motivo di ricusazione da parte del mediatore di Tele Ticino.
6. Per quel che concerne la richiesta di astensione della segretaria giuridica e del responsabile della segreteria, l’AIRR ribadisce che non vi è alcun motivo di ricusazione secondo l’art.
10 PA, salvo per il membro italofono Edy Salmina che si è ricusato e che non figura nella composizione dell’Autorità di ricorso (decisione dell’AIRR b. 828, consid. 10).
7. Infine, il ricorrente chiede all’AIRR di determinare se il rifiuto di accordare l’accesso alle linee direttive guida televisive per la gestione dei reclami è illegale (art. 97 cpv. 2 lett. b LRTV). Giova ricordare (decisione dell’AIRR b. 828, consid. 11) che l’AIRR si è pronunciata il 21 giugno 2019 sul rifiuto di accordare l’accesso “alla direttive-linee guida della SSR/RSI per la gestione dei reclami televisivi”. La procedura dinanzi l’AIRR è quindi terminata. Altresì, il ricorrente ha inoltrato ricorso contro la decisione dell’AIRR del 21 giugno 2019 al Tribunale federale, il quale ha reso una sentenza il 30 luglio 2019 (1C_390/2019). Infine, l’articolo 97 cpv. 2 lett. b LRTV si riferisce al rifiuto di accordare l’accesso al programma.
Per questi motivi l’AIRR:
1. Decide di non entrare in materia sul ricorso b. 836 del 30 dicembre 2019.
2. Decide di non entrare in materia sul ricorso b. 840 dell’8 febbraio 2020.
3. Al ricorrente sono addossate le spese di procedura per un ammontare di 250 franchi nel caso b. 840.
4. Intimazione a:
- (…)
In nome dell’Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva
Rimedi giuridici
Contro le decisioni dell’AIRR può essere interposto ricorso al Tribunale federale entro un termine di 30 giorni dalla data d'intimazione conformemente all’articolo 99 LRTV in combinato disposto con gli articoli 82 cpv. 1 lett. a, 86 cpv. 1 lett. c e 89 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110).
Invio: 10 marzo 2020