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Entscheid

b.851

b.851

26. Juni 2020Deutsch4 min

Autorità indipendente di rocorso in materia radiotelevisiva AIRR 04.06.2019 b. 845/b. 851 Decisione del 29 giugno 2020 Composizione dell’Autorità Mascha Santschi Kallay (presidente) Catherine Müller (vice-presidente) Nadine Jürgensen, Suzanne Pasquier Rossier, Reto Schlatter,...

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Autorità indipendente di rocorso in materia radiotelevisiva AIRR

04.06.2019

b. 845/b. 851

Decisione del 29 giugno 2020

Composizione dell’Autorità Mascha Santschi Kallay (presidente) Catherine Müller (vice-presidente) Nadine Jürgensen, Suzanne Pasquier Rossier, Reto Schlatter, Maja Sieber, Armon Vital, Stéphane Werly (altri membri) Pierre Rieder, Ilaria Tassini Jung (segretariato)

Oggetto

Radio Televisione Svizzera italiana RSI LA 1: trasmissione “Il Quotidiano” del 20 novembre 2019, servizio “Quelle schede giunte in ritardo”

Tele Ticino: edizione del “TG” del 21 febbraio 2020

Ricorsi del 25 aprile 2020 (b. 845) e del 7 maggio 2020 (b. 851)

Parti / Partecipanti al procedimento M (ricorrente)

Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR (opponente)

Tele Ticino SA (opponente)

In fatto:

A. Il 20 novembre 2019, la RSI LA 1 ha diffuso nell’ambito della trasmissione “Il Quotidiano” un servizio “Quelle schede giunte in ritardo” (v. decisione b. 836/b. 840, p. 3 lett. I). Il servizio verteva sulle buste di voto arrivate dopo la chiusura dei seggi ma spedite entro i termini da elettori Svizzeri residenti all’estero. Si annuncia che l’avv. Gianluca Padlina rimette in discussione il risultato del ballottaggio del 17 novembre 2019 per l’elezione dei deputati al Consiglio degli Stati con un’istanza accolta dal Governo. Nel servizio si sono espressi l’avv. Gianluca Padlina e Arnoldo Coduri, cancelliere di Stato. Con scritto del 25 aprile 2020, M (il ricorrente) ha interposto ricorso (b. 845) presso l’Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (di seguito: l’Autorità di ricorso o l’AIRR) contro il servizio della trasmissione “Il Quotidiano” del 20 novembre 2019 sopracitato. Al ricorso è stato allegato il rapporto del mediatore del 26 marzo 2020. Il ricorrente invoca una violazione dell’art. 4 cpv. 1 e 2 della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.40). Con scritto del 29 aprile 2019, l’AIRR ha confermato al ricorrente la ricezione del suo scritto del 25 aprile precedente e dei suoi allegati.

B. L’edizione speciale del 21 febbraio 2020 del “TG” diffusa da Tele Ticino era dedicata alle violenze che hanno avuto luogo durante il Carnevale del Rabadan di Bellinzona. Con scritto del

7 maggio 2020, M (il ricorrente) ha interposto ricorso presso l’AIRR (b. 851). Al ricorso è stato allegato il rapporto del mediatore del 1° aprile 2020. Il ricorrente invoca una violazione dell’art. 4 cpv. 1, 2 e 4 LRTV. Con scritto del 13 maggio 2020, l’AIRR ha confermato al ricorrente la ricezione del suo scritto del 7 maggio precedente e del suo allegato.

C. Il membro dell’AIRR Edy Salmina si è ricusato e non figura quindi nella composizione dell’Autorità di ricorso.

In diritto:

1.

I ricorsi sono stati presentati entro i termini e corredati dai rapporti degli organi di mediazione (art. 95 cpv. 1 LRTV). Inoltre sono sufficientemente motivati (art. 95 cpv. 3 LRTV).

2.

M ha inoltrato personalmente e direttamente i ricorsi del 25 aprile (b. 845) e del 7 maggio 2020 (b. 851).

2.1

La decisione dell’AIRR b. 836/b. 840 del 5 marzo 2020 ha fatto l’oggetto di un ricorso presso il Tribunale federale. Il 22 aprile 2020, il Tribunale federale ha informato l’AIRR della risoluzione del 30 settembre 2019 con la quale l’Autorità regionale di protezione (ARP) di Torricella-Taverne a istituito una curatela di rappresentanza (art. 394 codice civile [CC; RS 210]) a favore di M, ha limitato parzialmente l’esercizio dei suoi diritti civili e ha nominato Francesco Santoro curatore. Per di più, la successiva risoluzione del 9 dicembre 2019, ha nominato l’avv. Pascal Cattaneo co-curatore con segnatamente il compito di rappresentare M in ogni processo giudiziario civile o amministrativo.

2.2

Alla richiesta dell’AIRR, l’avv. Pascal Cattaneo, con scritto del 10 giugno 2020, ha dichiarato à l’AIRR che non intendeva rappresentare M dinanzi l’AIRR nelle cause b. 845 e b. 851.

3.

Considerato che M non ha la capacità processuale e che il suo co-curatore non intende rappresentarlo nelle suddette cause, l’AIRR non può entrare nel merito dei ricorsi. Non vengono prelevate spese di procedura (art. 98 cpv. 1 LRTV).

Per questi motivi l’AIRR:

Per questi motivi l’AIRR:

1. Decide di non entrare in materia sul ricorso b. 845 del 25 aprile 2020.

2. Decide di non entrare in materia sul ricorso b. 851 del 7 maggio 2020.

3. Non percepisce spese di procedura.

4. Intimazione a: […]

In nome dell’Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva

Rimedi giuridici

Contro le decisioni dell’AIRR può essere interposto ricorso al Tribunale federale entro un termine di 30 giorni dalla data d'intimazione conformemente all’articolo 99 LRTV in combinato disposto con gli articoli 82 cpv. 1 lett. a, 86 cpv. 1 lett. c e 89 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110).

Invio: 28 luglio 2020