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Entscheid

b.904

b.904

22. November 2021Deutsch15 min

Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva AIRR b. 904 Decisione del 22 novembre 2021 Composizione dell’Autorità Mascha Santschi Kallay (presidente) Catherine Müller (vice-presidente) Nadine Jürgensen, Delphine Gendre, Reto Schlatter, Maja Sieber, Armon Vital,...

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Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva AIRR

b. 904

Decisione del 22 novembre 2021

Composizione dell’Autorità

Mascha Santschi Kallay (presidente) Catherine Müller (vice-presidente) Nadine Jürgensen, Delphine Gendre, Reto Schlatter, Maja Sieber, Armon Vital, Stéphane Werly (altri membri) Pierre Rieder, Ilaria Tassini Jung (segretariato)

Oggetto

Radio Televisione Svizzera italiana RSI LA 2: trasmissione “Democrazia diretta”, servizi del 17 maggio 2021 “Misure di polizia per la lotta al terrorismo” e del 31 maggio 2021 relativo al dibattito “sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di Covid-19 in votazione il 13 giugno” Radio Televisione Svizzera italiana RSI LA 1: trasmissione “Il Quotidiano”, servizi del 21 maggio 2021 “Genitori condannati”, del 15 giugno 2021 “Un paese armato” e del 6 luglio 2021 “Sulle tracce della stregoneria”

Ricorso del 13 ottobre 2021

Parti / Partecipanti al procedimento

N (ricorrente)

Società svizzera di radiotelevisione SSR SRG (opponente)

2 \ COO.2207.108.2.25710

In fatto:

A. Il 17 maggio 2021, la Radio Televisione svizzera di lingua italiana (di seguito: la RSI LA 2) ha diffuso nell’ambito della trasmissione “Democrazie diretta” un servizio intitolato “Misure di polizia per la lotta al terrorismo” relativo al dibattito sulla legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in votazione il 13 giugno seguente. Ospiti della puntata Marco Romano, consigliere nazionale (PPD TI), Rocco Cattaneo, consigliere nazionale (PLR TI), Pierluigi Pasi (UDC), Carlo Sommaruga, consigliere agli stati (PS GE), Sarah Rusconi, Amnesty International della Svizzera italiana, Bruno Balestra Procuratore generale del Canton Ticino dal 2002 al 2010.

B. Il 31 maggio 2021, la RSI LA 2 ha diffuso nell’ambito della trasmissione “Democrazia diretta” un servizio relativo al dibattito “sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di Covid-19 in votazione il 13 giugno”. Ospiti della puntata Christian Vitta, consigliere di Stato, Federica De Rossa, prof. di diritto all’USI e all’Università di Lucerna, Lorenzo Quadri, consigliere nazionale (Lega dei Ticinesi), Werner Nussbaumer (Lega Verde), Xenia Peran (Amici della Costituzione) e Jürg Heim, responsabile di un centro fitness e salute.

C. Il 21 maggio 2021, nell’ambito della trasmissione “Il Quotidiano”, la RSI LA 1 ha diffuso un servizio intitolato “Genitori condannati” che verteva sulla condanna di una coppia di genitori per violazione del dovere di assistenza o educazione.

D. “Il Quotidiano” del 15 giugno 2021 ha diffuso un servizio intitolato “Un paese armato” che riferiva che la Svizzera era uno dei paesi europei ad alta concentrazione di armi. Nel servizio sono intervenuti Enrico Ortelli responsabile cantonale Giovani tiratori, Alberto Broggini titolare Casarmi SA, Sarah Rusconi, portavoce Amnesty International Svizzera, e Elia Arrigoni capo dei Servizi Generali della Polizia del Canton Ticino.

E. “Il Quotidiano” del 6 luglio 2021 ha diffuso un servizio intitolato “Sulle tracce della stregoneria” che raccontava la storia della stregoneria in Val Poschiavo, una storia fatta di leggenda ma anche intinta di cruda realtà: quella delle persone uccise per aver stretto un patto con il diavolo. Nel servizio è intervenuta Cristina Codega ricercatrice.

F. Con scritto del 13 ottobre 2021, N (la ricorrente) ha interposto ricorso presso l’Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (di seguito: l’Autorità di ricorso o l’AIRR) contro i servizi delle trasmissioni “Democrazia diretta” (v. lett. A e B) e “Il Quotidiano” (v. lett. C a E). La ricorrente presenta il “reclamo” secondo l’art. 95 cpv. 1 della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.40). In particolare chiede di valutare se le trasmissioni contestate hanno rispettato l’art. 4 cpv. 2 LRTV. Per quel che concerne il servizio di “Democrazia diretta” del 17 maggio 2021, la ricorrente sostiene che gli ospiti vengono presentati senza dettagliare la motivazione e competenza personale e professionale, che le informazioni che si pretende dibattere non vengono trattate con metodo di indicazione oggettiva fattuale e che le ragioni delle fazioni opposte consentono di aprire altre tematiche che confondono il pubblico (v. ricorso del 13 ottobre 2021, pag. 5 a 7). Per quel che concerne il servizio del 31 maggio 2021, essa indica che è evidente la confusione giudiziaria che regna nell’ambito del Covid-19, che lo schema dibattimentale non ha consentito al pubblico di determinare se con la votazione si può porre rimedio alle anomalie gestionali occorse con la pandemia e ai vuoti legislativi ed operativi che ne sono emersi e che indicazioni dettagliate non sono state fornite rispetto alla legge Covid-19 (v. ricorso pag. 7 a 11). Per quel che concerne il servizio del 21 maggio 2021, la cronaca giudiziaria riportata confonde il pubblico con immagini senza indicarne la fonte e se sono immagini di archivio o di un altro caso, non viene chiarita la differenza di pena tra i genitori e non viene indicato se sono stati presi provvedimenti nei confronti dei curatori e del personale delle commissioni tutorie (v. ricorso pag. 11 a 15). Per quel che concerne il servizio del 15 giugno 2021, la ricorrente sostiene che non risulta chiaro chi abbia fornito i dati mostrati e critica il comportamento del Tenente Elia Arrigoni (v. ricorso, pag. 15 a 16). Infine, il servizio del 6 luglio 2021 confonde il pubblico con immagini, interviste senza indicarne la fonte, non viene indicato

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se quanto riferito è appurabile a documenti storici e i pareri personali e i commenti non sono riconoscibili come tali (v. ricorso pag. 17 a 20). Peraltro, la ricorrente critica l’operato e il ruolo del sostituto mediatore RSI, Stefano Vassere, e chiede di verificare l’operato e le attestazioni professionali del sostituto mediatore per le emittenti radiotelevisive private, Paolo Caratti. Infine, essa chiede l’astensione del segretariato, del membro italofono Edy Salmina e della Presidente Mascha Santschi Kallay. Al ricorso è stato allegato il rapporto del mediatore RSI dell’8 settembre 2021.

G. Con scritto del 27 ottobre 2021, l’AIRR ha informato la ricorrente che il ricorso del 13 ottobre precedente non adempiva le condizioni per attestare la sua legittimazione a ricorrere, non avendo alcun indizio in tal senso. Essa gli ha allora impartito un termine suppletorio all’11 novembre 2021 per fornire le firme di almeno 20 persone legittimate a interporre ricorso (ricorso popolare; art. 94 cpv. 2 LRTV). L’AIRR l’ha pure informata che se vi è un interesse pubblico a una decisione, essa entra nel merito dei ricorsi che non adempiono tutte le condizioni formali, purché tempestivi. L’Autorità di ricorso le ha comunicato che le contestazioni rilevanti dal mediatore della RSI o dal suo supplente – unità aziendale della SSR – sono di competenza dell’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM). Essa ha avvisato la ricorrente che il suo scritto del 13 ottobre 2021, contenente in parte le critiche concernente il sostituto mediatore RSI, sarà trasmesso all’UFCOM per ragione di competenza (art. 8 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa [PA; RS 172.021]).

H. Con scritto del 6 novembre 2021, la ricorrente critica l’indicazione contenuta nella lettera del 27 ottobre 2021 “La informiamo che esso non adempie le condizioni di un ricorso” e “[…] L’AIRR non ha alcun indizio in tal senso”. Sostiene inoltre che l’interesse pubblico non è rilegato necessariamente ad un ricorso popolare. Nel termine fissato, la ricorrente non ha presentato le 20 firme richieste di persone legittimate a ricorrere.

I. Il membro dell’AIRR Edy Salmina si è ricusato secondo l’art. 10 cpv. 1 PA e non figura quindi nella composizione dell’Autorità di ricorso.

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In diritto:

1.

Il ricorso è stato presentato entro i termini e corredato del rapporto dell’organo di mediazione (art. 95 cpv. 1 LRTV). Inoltre è sufficientemente motivato (art. 95 cpv. 3 LRTV).

2.

La richiesta di astensione del segretariato e della Presidente Mascha Santschi Kallay è infondata. l’Autorità di ricorso considera che non vi è alcun motivo di ricusazione secondo l’art. 10 PA, visto che è la prima volta che la ricorrente interpone ricorso.

3.

Mentre chiunque, senza ulteriori condizioni, può presentare un reclamo presso l’organo di mediazione (art. 92 cpv. 1 LRTV), i requisiti di legittimazione per interporre ricorso all’AIRR sono più severi (v. decisione dell’AIRR b. 828 del 14 ottobre 2019, consid. 2).

3.1

L’art. 94 LRTV definisce la legittimazione a ricorrere dinanzi l’AIRR. Può interporre ricorso contro un contenuto redazionale pubblicato chiunque abbia partecipato alla procedura di reclamo dinanzi all’organo di mediazione e dimostra di avere uno stretto legame con l’oggetto dei contenuti redazionali contestati, ha almeno 18 anni, è cittadino svizzero o è titolare di un permesso di domicilio o di dimora (art. 94 al. 1 e 3 LRTV, ricorso individuale). In generale, l’AIRR considera che le persone che hanno partecipato a un servizio o che vi sono state mostrate o citate o che vi si è fatto riferimento in un altro modo riempiono le condizioni di un ricorso individuale (decisioni dell’AIRR b. 836/b. 840 del 5 marzo 2020, consid. 3.2 e 3.3, b. 849 del 28 agosto 2020, consid. 2 e b. 693 del 12 dicembre 2014, consid. 2). Può prevalersi di uno stretto legame con l’oggetto del contenuto redazionale contestato anche colui che non è stato espressamente citato (v. Denis Masmejan, in: Denis Masmejan/Bertil Cottier/Nicolas Capt [Ed.), Loi sur la radio-télévision, Commentaire, Berna 2014, pag. 732 n° 8 relativo all’art.

94.

LRTV e giurisprudenza citata). Tuttavia la legittimazione a ricorrere a titolo individuale di una persona che non è citata deve essere ammessa con riserva (decisione dell’AIRR b. 755 del 31 agosto 2017, consid. 3.1 e 3.2). Un interesse personale per un determinato argomento, una problematica generale o conoscenze particolari in un determinato campo o su un tema specifico non sono ancora sufficienti per ammettere un legame stretto con l’oggetto della trasmissione.

3.2

Nella fattispecie, la ricorrente non adempie le condizioni per interporre un ricorso individuale. Rilevante è che N non ha partecipato alle trasmissioni “Democrazia diretta” del 17 e

31.

maggio 2021 e del “Il Quotidiano” del 21 maggio, 15 giugno e 6 luglio 2021, non vi è stata mostrata o citata, né vi si è fatto riferimento in un altro modo. Il fatto di sentirsi coinvolta dal servizio del “Il Quotidiano” del 21 maggio 2021, poiché si è fatto riferimento all’avv. Pascal Cattaneo, rappresentante di uno dei coniugi condannati per violazione del dovere di assistenza o educazione e curatore di M, marito della ricorrente, non implica ancora uno stretto legame con il contenuto del servizio contestato e disporre così della legittimazione a ricorrere.

4.

L’art. 94 cpv. 2 e 3 LRTV consente alle persone fisiche che non hanno uno stretto legame con l’oggetto di un contenuto redazionale (p. es. una trasmissione, un servizio) di interporre ricorso se sono sostenute da almeno 20 persone (ricorso popolare).

5.

Secondo prassi costante, ai ricorrenti che agiscono senza patrocinio di un legale ed il cui ricorso non soddisfa le condizioni del ricorso popolare (art. 94 cpv. 2 e 3 LRTV) l’AIRR assegna loro un breve termine suppletorio per rimediarvi (art. 52 cpv. 2 PA). Nella fattispecie, l’Autorità di ricorso ha impartito alla ricorrente un termine entro l’11 novembre 2021 per fornire le firme di 20 persone legittimate ad interporre ricorso secondo l’art. 94 cpv. 2 e 3 LRTV (ricorso popolare) con indicazione del loro nome, cognome, indirizzo e anno di nascita. Tuttavia, nel termine fissato, la ricorrente non ha prodotto le firme mancanti.

6.

Se vi è un interesse pubblico a una decisione, l’AIRR entra nel merito anche dei ricorsi che non adempiono tutte le condizioni formali, purché tempestivi (art. 96 cpv. 1 LRTV, cfr.

2.

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giurisprudenza dell’AIRR, GAAC 68/2004, n° 28, pag. 316 segg., consid. 2.2 segg. [“Werbespot der Schweizerischen Flüchtlingshilfe”]; vedi anche decisione dell’AIRR b. 527 del 30 giugno 2006, consid. 2.3 [«Meteo»]).

6.1

La questione di sapere se esiste un tale interesse per trattare materialmente i ricorsi rientra nel potere d’apprezzamento dell’AIRR. Questa esistenza è raramente riconosciuta poiché, nel caso contrario, la ratio legis del ricorso popolare previsto all’art. 94 cpv. 2 e 3 LRTV sarebbe privata del suo senso. In effetti, l’esigenza connessa con il ricorso popolare, ovvero l’obbligo di presentare almeno 20 firme di persone legittimate a ricorrere, si giustifica in ragione della gratuità della procedura e dall’esito della decisione (DTF 123 II 115 consid. 2c, pag. 119 seg.). La clausola di eccezione dell’art. 96 cpv. 1 LRTV sottolinea la natura particolare del ricorso dinanzi l’AIRR che non è destinato a proteggere i diritti individuali ma a garantire la libera formazione dell’opinione nell’interesse del pubblico (v. Denis Masmejan, op. cit. pag.

754.

n° 7 relativo all’art. 96 LRTV). Se la ricorrente presenta una motivazione convincente, essa dovrebbe ottenere senza difficoltà l’appoggio di 20 firme necessarie al suo ricorso.

6.2

L’Autorità di ricorso riconosce un interesse pubblico per le trasmissioni il cui oggetto solleva nuovi quesiti giuridici o che concerne aspetti che hanno rilevanza fondamentale per la concezione dei programmi (decisione dell’AIRR b. 564 del 7 dicembre 2007, consid. 2.2 [“Alinghi-Logo”]). Se un ricorso contro una trasmissione tocca delle disposizioni fondamentali, a proposito delle quali non esiste ancora nessuna giurisprudenza consolidata, l’AIRR considera che vi è anche un interesse pubblico a una decisione (v. Denis Masmejan, op. cit., pag. 755 n° 10 relativo all’art. 96 LRTV e decisioni dell’AIRR b. 836/b. 840 sopracitata, consid. 3.8, b. 749 del 12 maggio 2017, consid. 4 segg.).

6.3. Il presente ricorso non soddisfa questi criteri. La ricorrente invoca, in particolare, la violazione dell’art. 4 cpv. 2 LRTV in relazione con le trasmissioni “Democrazia diretta” dei 17 e 31 maggio 2021 e del “Il Quotidiano” dei 21 maggio, 5 giugno e 6 luglio 2021 (v. lett. F sopracitata). Le trasmissioni contestate non sollevano nuove questioni giuridiche. L’AIRR si è già occupata diverse volte di casi simili e già dispone quindi di una vasta giurisprudenza in merito ai principi applicabili all’informazione, in particolare al principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti dell’art. 4 cpv. 2 LRTV, p. es. decisioni dell’AIRR b. 766 e b. 794 del 2 novembre 2018, b. 783 e b. 784 del 14 settembre 2018, b. 738 del 25 agosto 2016, b. 732 del 17 giugno 2016 (v. Urs Saxer/Florian Brunner, Rundfunkrecht – Das Recht von Radio und Fernsehen, in: Biaggini e al. [Ed.], Fachhandbuch Verwaltungsrecht, 2015, n° 7.97 segg., pag. 310 segg.; Denis Barrelet/Stéphane Werly, Droit de la communication, 2a ed., Berna 2011, pag. 266 segg.; Denis Masmejan, op. cit., pag. 92 segg., n° 28 segg. relativo all’art. 4 LRTV). Per questi motivi, non vi è un interesse pubblico a una decisione ai sensi dell’art. 96 cpv. 1 LRTV.

6.3. Il presente ricorso non soddisfa questi criteri. La ricorrente invoca, in particolare, la violazione dell’art. 4 cpv. 2 LRTV in relazione con le trasmissioni “Democrazia diretta” dei 17 e 31 maggio 2021 e del “Il Quotidiano” dei 21 maggio, 5 giugno e 6 luglio 2021 (v. lett. F sopracitata). Le trasmissioni contestate non sollevano nuove questioni giuridiche. L’AIRR si è già occupata diverse volte di casi simili e già dispone quindi di una vasta giurisprudenza in merito ai principi applicabili all’informazione, in particolare al principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti dell’art. 4 cpv. 2 LRTV, p. es. decisioni dell’AIRR b. 766 e b. 794 del 2 novembre 2018, b. 783 e b. 784 del 14 settembre 2018, b. 738 del 25 agosto 2016, b. 732 del 17 giugno 2016 (v. Urs Saxer/Florian Brunner, Rundfunkrecht – Das Recht von Radio und Fernsehen, in: Biaggini e al. [Ed.], Fachhandbuch Verwaltungsrecht, 2015, n° 7.97 segg., pag. 310 segg.; Denis Barrelet/Stéphane Werly, Droit de la communication, 2a ed., Berna 2011, pag. 266 segg.; Denis Masmejan, op. cit., pag. 92 segg., n° 28 segg. relativo all’art. 4 LRTV). Per questi motivi, non vi è un interesse pubblico a una decisione ai sensi dell’art. 96 cpv. 1 LRTV.

7. La critica espressa nella presente procedura nei confronti del sostituto mediatore per le emittenti radiotelevisive private, Paolo Caratti, non avendo nulla a che vedere con la procedura di ricorso, sarà esaminato dall’AIRR in una lettera separata come denunzia secondo l’art.

71 PA e l’art. 20 del Regolamento dell’Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva [Regolamento dell’AIRR; RS 784.409]).

8. Considerato che le condizioni per interporre un ricorso popolare non sono adempiute (art. 94 LRTV) e che non vi è un interesse pubblico a una decisione (art. 96 cpv. 1 LRTV), l’AIRR non può entrare nel merito del ricorso. Nella fattispecie, non vengono prelevate spese di procedura (art. 98 cpv. 1 LRTV).

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Per questi motivi l’AIRR:

1. Decide di non entrare in materia sul ricorso.

2. Non percepisce spese di procedura.

3. Intimazione a:

[…]

In nome dell’Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva

Rimedi giuridici

Contro le decisioni dell’AIRR può essere interposto ricorso al Tribunale federale entro un termine di 30 giorni dalla data d'intimazione conformemente all’articolo 99 LRTV in combinato disposto con gli articoli 82 cpv. 1 lett. a, 86 cpv. 1 lett. c e 89 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110).

Invio: 20 dicembre 2021

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