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Entscheid

b.906

b.906

21. Dezember 2021Deutsch13 min

Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva AIRR b. 906 Decisione del 21 dicembre 2021 Composizione dell’Autorità Mascha Santschi Kallay (presidente) Catherine Müller (vice-presidente) Nadine Jürgensen, Delphine Gendre, Reto Schlatter, Maja Sieber, Armon Vital,...

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Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva AIRR

b. 906

Decisione del 21 dicembre 2021

Composizione dell’Autorità

Mascha Santschi Kallay (presidente) Catherine Müller (vice-presidente) Nadine Jürgensen, Delphine Gendre, Reto Schlatter, Maja Sieber, Armon Vital, Stéphane Werly (altri membri) Pierre Rieder, Ilaria Tassini Jung (segretariato)

Oggetto

Radio Televisione Svizzera italiana RSI LA 1: trasmissione “Il Quotidiano”, servizio del 31 agosto 2021 “Sempre al lavoro per la giustizia ticinese” Tele Ticino: trasmissione “Ticinonews Sera” del 2 settembre 2021, servizio “Dicastero Lugano, deluso UDC”

Ricorso del 15 novembre 2021

Parti / Partecipanti al procedimento

N (ricorrente)

Società svizzera di radiotelevisione SSR SRG (opponente)

Tele Ticino SA (opponente)

2 \ COO.2207.108.2.25710

In fatto:

A. Il 31 agosto 2021, la Radio Televisione svizzera di lingua italiana (di seguito: la RSI LA 1) ha diffuso nell’ambito della trasmissione “Il Quotidiano” un servizio intitolato “Sempre al lavoro per la giustizia ticinese” che verteva sull’ultimo giorno di lavoro del giudice Marco Mini, presidente della corte dei reclami penali del Canton Ticino, prima del pensionamento. È stato incontrato per capire come lo vede la giustizia ticinese a cui ha dedicato la sua vita professionale, come avvocato poi come giudice.

B. Il 2 settembre 2021, nell’ambito della trasmissione “Ticinonews Sera” Tele Ticino ha mandato in onda un servizio intitolato “Dicastero di Lugano, deluso l’UDC”. Dopo aver riportato la notizia che Tiziano Galeazzi (UDC) è ufficialmente municipale di Lugano, la presentatrice annuncia l’arrivo di un comunicato stampa della sezione della città di Lugano dell’UDC sull’attribuzione dei dicasteri.

C. Con scritto del 15 novembre 2021, N (la ricorrente) ha interposto ricorso presso l’Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (di seguito: l’Autorità di ricorso o l’AIRR) contro i servizi delle trasmissioni “Il Quotidiano” (v. lett. A) e “Ticinonews Sera” (v. lett. B). La ricorrente presenta il “reclamo” secondo l’art. 95 cpv. 1 della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.40). Essa considera che un diniego formale è perpetrato ai suoi danni, non consentendo di affrontare la tutela della dignità umana violata. Chiede di valutare se le trasmissioni contestate hanno rispettato, in particolare, l’art. 4 cpv. 2 LRTV. Per quel che concerne il servizio di “Il Quotidiano” del 31 agosto 2021, la ricorrente sostiene che il giornalista e la redazione RSI hanno fornito delle informazioni incomplete e fuorvianti confondendo i telespettatori che non hanno potuto farsi un’opinione sul tema trattato. Per quel che concerne il servizio di “Ticinonews Sera” del 2 settembre 2021, la ricorrente indica che il comunicato stampa dell’UDC non è aggiornato e, nonostante la sua lettura, l’interpretazione redazionale appare fuorviante e non sono riconoscibili i commenti dei giornalisti. Peraltro, la ricorrente critica l’operato e il ruolo del mediatore RSI come pure l’operato e il ruolo del mediatore per le emittenti radiotelevisive private e i loro rapporti finali. N chiede inoltre di verificare le attestazioni professionali del mediatore Francesco Galli e l’operato e le attestazioni professionali del suo sostituto, Paolo Caratti. Infine, essa chiede l’astensione del segretariato, del membro italofono Edy Salmina e della Presidente Mascha Santschi Kallay. Al ricorso sono stati allegati i rapporti del mediatore RSI e del mediatore per le radiotelevisioni private del 13 ottobre 2021.

D. Con scritto del 24 novembre 2021, l’AIRR ha informato la ricorrente che il ricorso del

15 novembre precedente non adempiva le condizioni per attestare la sua legittimazione a ricorrere, non avendo alcun indizio in tal senso. Essa gli ha allora impartito un termine suppletorio all’8 dicembre 2021 per fornire le firme di almeno 20 persone legittimate a interporre ricorso (ricorso popolare; art. 94 cpv. 2 LRTV). L’AIRR l’ha pure informata che se vi è un interesse pubblico a una decisione, essa entra nel merito dei ricorsi che non adempiono tutte le condizioni formali, purché tempestivi. L’Autorità di ricorso le ha comunicato che le contestazioni rilevanti dal mediatore della RSI o dal suo supplente – unità aziendale della SSR – sono di competenza dell’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM). Essa ha avvisato la ricorrente che il suo scritto del 15 novembre 2021, contenente in parte le critiche concernente il mediatore RSI e del suo sostituto, sarà trasmesso all’UFCOM per ragione di competenza (art.

8 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa [PA; RS 172.021]). Infine, l’Autorità di ricorso ha ribadito che le esigenze relative alla legittimazione per ricorrere menzionate dovevano esserle già note visto lo scritto del 27 ottobre 2021 nella causa b. 904, così come pure le indicazioni giuridiche che le sono state fornite dal mediatore nei suoi rapporti del 13 ottobre 2021.

E. Nel termine fissato, la ricorrente non ha presentato le 20 firme richieste di persone legittimate a ricorrere.

F. Il membro dell’AIRR Edy Salmina si è ricusato secondo l’art. 10 cpv. 1 PA e non figura quindi nella composizione dell’Autorità di ricorso.

2 \ COO.2207.108.2.25710 2/5

In diritto:

1.

Il ricorso è stato presentato entro i termini e corredato dai rapporti degli organi di mediazione (art. 95 cpv. 1 LRTV). Inoltre è sufficientemente motivato (art. 95 cpv. 3 LRTV).

2.

La richiesta di astensione del segretariato e della Presidente Mascha Santschi Kallay è infondata. l’Autorità di ricorso considera che non vi è alcun motivo di ricusazione secondo l’art. 10 PA (v. decisione dell’AIRR b. 904 del 22 novembre 2021, consid. 2).

3.

Mentre chiunque, senza ulteriori condizioni, può presentare un reclamo presso l’organo di mediazione (art. 92 cpv. 1 LRTV), i requisiti di legittimazione per interporre ricorso all’AIRR sono più severi (v. decisione dell’AIRR b. 828 del 14 ottobre 2019, consid. 2).

3.1

L’art. 94 LRTV definisce la legittimazione a ricorrere dinanzi l’AIRR. Può interporre ricorso contro un contenuto redazionale pubblicato chiunque abbia partecipato alla procedura di reclamo dinanzi all’organo di mediazione e dimostra di avere uno stretto legame con l’oggetto dei contenuti redazionali contestati, ha almeno 18 anni, è cittadino svizzero o è titolare di un permesso di domicilio o di dimora (art. 94 al. 1 e 3 LRTV, ricorso individuale). In generale, l’AIRR considera che le persone che hanno partecipato a un servizio o che vi sono state mostrate o citate o che vi si è fatto riferimento in un altro modo riempiono le condizioni di un ricorso individuale (decisioni dell’AIRR b. 904 del 22 novembre 2021, consid. 3.1 e 3.2, b. 836/b. 840 del 5 marzo 2020, consid. 3.2 e 3.3, b. 849 del 28 agosto 2020, consid. 2 e b.

693.

del 12 dicembre 2014, consid. 2). Può prevalersi di uno stretto legame con l’oggetto del contenuto redazionale contestato anche colui che non è stato espressamente citato (v. Denis Masmejan, in: Denis Masmejan/Bertil Cottier/Nicolas Capt [Ed.), Loi sur la radio-télévision, Commentaire, Berna 2014, pag. 732 n° 8 relativo all’art. 94 LRTV e giurisprudenza citata). Tuttavia la legittimazione a ricorrere a titolo individuale di una persona che non è citata deve essere ammessa con riserva (decisione dell’AIRR b. 755 del 31 agosto 2017, consid. 3.1 e 3.2). Un interesse personale per un determinato argomento, una problematica generale o conoscenze particolari in un determinato campo o su un tema specifico non sono ancora sufficienti per ammettere un legame stretto con l’oggetto della trasmissione.

3.2

Nella fattispecie, la ricorrente non adempie le condizioni per interporre un ricorso individuale. Rilevante è che N non ha partecipato alle trasmissioni del “Il Quotidiano” del 31 agosto 2021 e di “Ticinonews Sera” del 2 settembre 2021, non vi è stata mostrata o citata, né vi si è fatto riferimento in un altro modo.

4.

L’art. 94 cpv. 2 e 3 LRTV consente alle persone fisiche che non hanno uno stretto legame con l’oggetto di un contenuto redazionale (p. es. una trasmissione, un servizio) di interporre ricorso se sono sostenute da almeno 20 persone (ricorso popolare).

5.

Secondo prassi costante, ai ricorrenti che agiscono senza patrocinio di un legale ed il cui ricorso non soddisfa le condizioni del ricorso popolare (art. 94 cpv. 2 e 3 LRTV) l’AIRR assegna loro un breve termine suppletorio per rimediarvi (art. 52 cpv. 2 PA). Nella fattispecie, l’Autorità di ricorso ha impartito alla ricorrente un termine entro l’8 dicembre 2021 per fornire le firme di 20 persone legittimate ad interporre ricorso secondo l’art. 94 cpv. 2 e 3 LRTV (ricorso popolare) con indicazione del loro nome, cognome, indirizzo e anno di nascita. Tuttavia, nel termine fissato, la ricorrente non ha prodotto le firme mancanti.

6.

Se vi è un interesse pubblico a una decisione, l’AIRR entra nel merito anche dei ricorsi che non adempiono tutte le condizioni formali, purché tempestivi (art. 96 cpv. 1 LRTV, cfr. giurisprudenza dell’AIRR, GAAC 68/2004, n° 28, pag. 316 segg., consid. 2.2 segg. [“Werbespot der Schweizerischen Flüchtlingshilfe”]; vedi anche decisione dell’AIRR b. 527 del 30 giugno 2006, consid. 2.3 [«Meteo»]).

2.

\ COO.2207.108.2.25710 3/5

6.1

La questione di sapere se esiste un tale interesse per trattare materialmente i ricorsi rientra nel potere d’apprezzamento dell’AIRR. Questa esistenza è raramente riconosciuta poiché, nel caso contrario, la ratio legis del ricorso popolare previsto all’art. 94 cpv. 2 e 3 LRTV sarebbe privata del suo senso. In effetti, l’esigenza connessa con il ricorso popolare, ovvero l’obbligo di presentare almeno 20 firme di persone legittimate a ricorrere, si giustifica in ragione della gratuità della procedura e dall’esito della decisione (DTF 123 II 115 consid. 2c, pag. 119 seg.). La clausola di eccezione dell’art. 96 cpv. 1 LRTV sottolinea la natura particolare del ricorso dinanzi l’AIRR che non è destinato a proteggere i diritti individuali ma a garantire la libera formazione dell’opinione nell’interesse del pubblico (v. Denis Masmejan, op. cit. pag.

754.

n° 7 relativo all’art. 96 LRTV). Se la ricorrente presenta una motivazione convincente, essa dovrebbe ottenere senza difficoltà l’appoggio di 20 firme necessarie al suo ricorso.

6.2

L’Autorità di ricorso riconosce un interesse pubblico per le trasmissioni il cui oggetto solleva nuovi quesiti giuridici o che concerne aspetti che hanno rilevanza fondamentale per la concezione dei programmi (decisione dell’AIRR b. 564 del 7 dicembre 2007, consid. 2.2 [“Alinghi-Logo”]). Se un ricorso contro una trasmissione tocca delle disposizioni fondamentali, a proposito delle quali non esiste ancora nessuna giurisprudenza consolidata, l’AIRR considera che vi è anche un interesse pubblico a una decisione (v. Denis Masmejan, op. cit., pag. 755 n° 10 relativo all’art. 96 LRTV e decisioni dell’AIRR b. 836/b. 840 sopracitata, consid. 3.8, b. 749 del 12 maggio 2017, consid. 4 segg.).

6.3. Il presente ricorso non soddisfa questi criteri. La ricorrente invoca, in particolare, la violazione dell’art. 4 cpv. 2 LRTV in relazione con le trasmissioni del “Il Quotidiano” del 31 agosto 2021 e di “Ticinonews Sera” del 2 settembre 2021 (v. lett. C sopracitata). Le trasmissioni contestate non sollevano nuove questioni giuridiche. L’AIRR si è già occupata diverse volte di casi simili e già dispone quindi di una vasta giurisprudenza in merito ai principi applicabili all’informazione, in particolare al principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti dell’art. 4 cpv. 2 LRTV, p. es. decisioni dell’AIRR b. 766 e b. 794 del 2 novembre 2018, b. 783 e b. 784 del 14 settembre 2018, b. 738 del 25 agosto 2016, b. 732 del 17 giugno 2016 (v. Urs Saxer/Florian Brunner, Rundfunkrecht – Das Recht von Radio und Fernsehen, in: Biaggini e al. [Ed.], Fachhandbuch Verwaltungsrecht, 2015, n° 7.97 segg., pag. 310 segg.; Denis Barrelet/Stéphane Werly, Droit de la communication, 2a ed., Berna 2011, pag. 266 segg.; Denis Masmejan, op. cit., pag. 92 segg., n° 28 segg. relativo all’art. 4 LRTV). Per questi motivi, non vi è un interesse pubblico a una decisione ai sensi dell’art. 96 cpv. 1 LRTV.

6.3. Il presente ricorso non soddisfa questi criteri. La ricorrente invoca, in particolare, la violazione dell’art. 4 cpv. 2 LRTV in relazione con le trasmissioni del “Il Quotidiano” del 31 agosto 2021 e di “Ticinonews Sera” del 2 settembre 2021 (v. lett. C sopracitata). Le trasmissioni contestate non sollevano nuove questioni giuridiche. L’AIRR si è già occupata diverse volte di casi simili e già dispone quindi di una vasta giurisprudenza in merito ai principi applicabili all’informazione, in particolare al principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti dell’art. 4 cpv. 2 LRTV, p. es. decisioni dell’AIRR b. 766 e b. 794 del 2 novembre 2018, b. 783 e b. 784 del 14 settembre 2018, b. 738 del 25 agosto 2016, b. 732 del 17 giugno 2016 (v. Urs Saxer/Florian Brunner, Rundfunkrecht – Das Recht von Radio und Fernsehen, in: Biaggini e al. [Ed.], Fachhandbuch Verwaltungsrecht, 2015, n° 7.97 segg., pag. 310 segg.; Denis Barrelet/Stéphane Werly, Droit de la communication, 2a ed., Berna 2011, pag. 266 segg.; Denis Masmejan, op. cit., pag. 92 segg., n° 28 segg. relativo all’art. 4 LRTV). Per questi motivi, non vi è un interesse pubblico a una decisione ai sensi dell’art. 96 cpv. 1 LRTV.

7. La ricorrente critica l’operato e il ruolo del mediatore RSI. Giova ricordare che l’AIRR non è un’autorità di vigilanza dei mediatori della RSI, ma dei mediatori di emittenti radiotelevisive private svizzere secondo l’art. 91 cpv. 1 LRTV. La vigilanza del mediatore RSI – unità aziendale della SSR – incombe all’Ufficio federale delle comunicazioni UFCOM (art. 86 cpv. 1 LRTV). Il 24 novembre 2021, l’AIRR ha trasmesso à quest’ultimo il ricorso del 15 novembre 2021, contente in parte le critiche rivolte al mediatore RSI e al suo sostituto (v. lett. D).

8. Le critiche espresse nella presente procedura nei confronti del mediatore per le emittenti radiotelevisive private, Francesco Galli, e nei confronti del suo sostituto, Paolo Caratti, non avendo nulla a che vedere con la procedura di ricorso, saranno esaminate dall’AIRR in una lettera separata come denunzia secondo l’art. 71 PA e l’art. 20 del Regolamento dell’Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva [Regolamento dell’AIRR; RS 784.409]).

9. Considerato che le condizioni per interporre un ricorso popolare non sono adempiute (art. 94 LRTV) e che non vi è un interesse pubblico a una decisione (art. 96 cpv. 1 LRTV), l’AIRR non può entrare nel merito del ricorso. Nella fattispecie, non vengono prelevate spese di procedura (art. 98 cpv. 1 LRTV). Tuttavia, l’AIRR attira l’attenzione sul fatto che per i ricorsi temerari le spese di procedura possono essere addossate alla ricorrente (art. 98 cpv. 1 LRTV). Questo può anche includere un ricorso che viene ripetutamente interposto senza le firme necessarie, sebbene la ricorrente sia consapevole delle esigenze di legittimazione a ricorrere da precedenti decisioni (v. decisione dell’AIRR b. 633, 638, 641, 648 del 30 agosto 2012, consid. 9).

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Per questi motivi l’AIRR:

1. Decide di non entrare in materia sul ricorso.

2. Non percepisce spese di procedura.

3. Intimazione a:

[…]

In nome dell’Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva

Rimedi giuridici

Contro le decisioni dell’AIRR può essere interposto ricorso al Tribunale federale entro un termine di 30 giorni dalla data d'intimazione conformemente all’articolo 99 LRTV in combinato disposto con gli articoli 82 cpv. 1 lett. a, 86 cpv. 1 lett. c e 89 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110).

Invio: 7 gennaio 2022

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