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8. März 2022Deutsch15 min
Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva AIRR b. 909 Decisione dell’8 marzo 2022 Composizione dell’Autorità Mascha Santschi Kallay (presidente) Catherine Müller (vice-presidente) Nadine Jürgensen, Delphine Gendre, Reto Schlatter, Maja Sieber, Armon Vital, St...
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Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva AIRR
b. 909
Decisione dell’8 marzo 2022
Composizione dell’Autorità
Mascha Santschi Kallay (presidente) Catherine Müller (vice-presidente) Nadine Jürgensen, Delphine Gendre, Reto Schlatter, Maja Sieber, Armon Vital, Stéphane Werly (altri membri) Pierre Rieder, Ilaria Tassini Jung (segretariato)
Oggetto
Radio Televisione Svizzera italiana RSI LA 1: trasmissione “Il Quotidiano”, servizi dell’11 ottobre 2021 “Bodycam e Polizia, è iniziato il test” e del 22 ottobre 2021 “Il declino della giudiziaria“ Radio Televisione Svizzera italiana RSI LA 2: trasmissione “60 minuti”, servizio del 18 ottobre 2021 intitolato “Mafie senza frontiere-Porte aperte al crimine? La caccia etica” e servizio di “Democrazia diretta” dell’8 novembre 2011 “Democrazia diretta-legge Covid-19”
Ricorso del 24 gennaio 2022
Parti / Partecipanti al procedimento
N (ricorrente)
Società svizzera di radiotelevisione SSR SRG (opponente)
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In fatto:
A. L’11 ottobre 2021, la Radio Televisione svizzera di lingua italiana (di seguito: la RSI LA 1) ha diffuso nell’ambito della trasmissione “Il Quotidiano” un servizio intitolato “Bodycam e Polizia, è iniziato il test” che verteva sui progetti pilota per l’utilizzo della videosorveglianza mobile in dotazione alla Polizia cantonale e a quella comunale di Lugano. Nel servizio è intervenuto il Tenente Renato Pizzolli portavoce della Polizia cantonale.
“Il Quotidiano” del 22 ottobre 2021 ha diffuso un servizio intitolato “Il declino della giudiziaria“ composto da interviste dirette e immagini di repertorio su come negli anni si è evoluta o involuta la cronaca giudiziaria.
B. Il 18 ottobre 2021, la RSI LA 2 ha diffuso nell’ambito della trasmissione “60 minuti” un servizio intitolato “Mafie senza frontiere-Porte aperte al crimine? - La caccia etica” sulla criminalità organizzata e sulla sua penetrazione in Svizzera, cominciando dal Canton Ticino. In apertura del servizio, l’intervista ad Alessandra Cerretti, pubblico ministero Direzione Distrettuale Antimafia Milano, che non solo osserva il fenomeno ma che le combatte. Segue poi un dibattito in studio con Marco Romano, consigliere nazionale PPD TI, Pierluigi Pasi, avvocato, Norman Gobbi, consigliere di stato TI.
C. L’8 novembre 2022, la RSI LA 1 ha diffuso nell’ambito della trasmissione “Democrazia diretta”, un servizio intitolato “Democrazia diretta-legge Covid-19” dedicato al dibattito sulla legge COVID-19 in votazione il prossimo 28 novembre”. Ospiti della puntata Raffaele De Rosa, consigliere di stato TI, Alex Farinelli, consigliere nazionale PLR TI, Jon Pult, consigliere nazionale PS TI, Paolo Pamini, granconsigliere UDC TI, Werner Nussbaumer, Lega Verde, Sergio Morandi, portavoce Amici della Costituzione.
D. Con scritto del 24 gennaio 2022 (data dell’impostazione), N (la ricorrente) ha interposto ricorso presso l’Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (di seguito: l’Autorità di ricorso o l’AIRR) contro i servizi delle trasmissioni “Il Quotidiano” (v. lett. A e B), “60 minuti” (v. lett. C) e “Democrazia diretta” (v. lett. D). La ricorrente presenta il “reclamo” secondo l’art.
95 cpv. 1 della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.40). Essa considera che un diniego formale è perpetrato ai suoi danni, non consentendo di affrontare la tutela della dignità umana violata. Chiede di valutare se le trasmissioni contestate hanno rispettato, in particolare, l’art. 4 cpv. 2 LRTV. Per quel che concerne il servizio del “Il Quotidiano” dell’11 ottobre 2021, la ricorrente sostiene che esso confonde l’utente con immagini e video e che non si comprende se le informazioni vengono veicolate solo con una visione istituzionale. Per quel che concerne il servizio del “Il Quotidiano” del 22 ottobre 2021, la ricorrente osserva delle omissioni e critica la scelta dei partecipanti. Per quel che concerne il servizio di “60 minuti” del
18 ottobre 2021, viene criticato il dibattito con gli ospiti e per il servizio di “Democrazia diretta” dell’8 novembre 2021, esso è stato confuso e non ordinato. Peraltro, la ricorrente critica l’operato e il ruolo del mediatore RSI ed il suo rapporto finale, come pure l’operato e il ruolo del sostituto mediatore per le emittenti radiotelevisive private, Paolo Caratti. N chiede infine, l’astensione del segretariato, del membro italofono Edy Salmina e della Presidente Mascha Santschi Kallay. Al ricorso è stato allegato il rapporto del mediatore RSI del 17 dicembre 2021 relativo alle trasmissioni contestate.
E. Con scritto del 26 gennaio 2022, l’AIRR ha confermato a N la ricezione del suo scritto del 24 gennaio precedente e del suo allegato.
F. Il membro dell’AIRR Edy Salmina si è ricusato secondo l’art. 10 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) e non figura quindi nella composizione dell’Autorità di ricorso.
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In diritto:
1.
Il ricorso è stato presentato entro i termini e corredato del rapporto dell’organo di mediazione (art. 95 cpv. 1 LRTV). Inoltre è sufficientemente motivato (art. 95 cpv. 3 LRTV).
2.
La richiesta di astensione del segretariato e della Presidente Mascha Santschi Kallay è infondata, visto che la ricorrente non indica alcuna ragione personale di astensione. L’Autorità di ricorso considera che non vi è alcun motivo di ricusazione secondo l’art. 10 PA (v. decisioni dell’AIRR b. 906 del 21 dicembre 2021, consid. 2 e b. 904 del 22 novembre 2021, consid. 2).
3.
Mentre chiunque, senza ulteriori condizioni, può presentare un reclamo presso l’organo di mediazione (art. 92 cpv. 1 LRTV), i requisiti di legittimazione per interporre ricorso all’AIRR sono più severi (v. decisione dell’AIRR b. 828 del 14 ottobre 2019, consid. 2).
3.1
L’art. 94 LRTV definisce la legittimazione a ricorrere dinanzi l’AIRR. Può interporre ricorso contro un contenuto redazionale pubblicato chiunque abbia partecipato alla procedura di reclamo dinanzi all’organo di mediazione e dimostra di avere uno stretto legame con l’oggetto dei contenuti redazionali contestati, ha almeno 18 anni, è cittadino svizzero o è titolare di un permesso di domicilio o di dimora (art. 94 al. 1 e 3 LRTV, ricorso individuale). In generale, l’AIRR e il Tribunale federale (di seguito: il TF) considerano che le persone che hanno partecipato a un servizio o che vi sono state mostrate o citate o che vi si è fatto riferimento in un altro modo riempiono le condizioni di un ricorso individuale (decisioni dell’AIRR b. 904 del
22.
novembre 2021, consid. 3.1 e 3.2, b. 836/b. 840 del 5 marzo 2020, consid. 3.2 e 3.3, b. 849 del 28 agosto 2020, consid. 2, b. 693 del 12 dicembre 2014, consid. 2; DTF 135 II 430 consid.
2.2
[“Unternehmenssteuerreform”] e sentenza del TF 2C_788/2019 del 12 agosto 2020, consid. 2.4 [“Mein Arzt, mein Sterbehelfer”]. Un interesse personale per un determinato argomento, una problematica generale o conoscenze particolari in un determinato campo o su un tema specifico non sono ancora sufficienti per ammettere un legame stretto con l’oggetto della trasmissione (DTF 130 II 514 consid. 2.2.1 e sentenza del TF sopracitata, consid. 2.5.2).
3.2
Nella fattispecie, la ricorrente non adempie le condizioni per interporre un ricorso individuale. Rilevante è che N non ha partecipato alle trasmissioni del “Il Quotidiano” dell’11 e
22.
ottobre 2021, di “60 minuti” del 18 ottobre 2021 e di “Democrazia Diretta” dell’8 novembre 2021, non vi è stata mostrata o citata, né vi si è fatto riferimento in un altro modo.
4.
L’art. 94 cpv. 2 e 3 LRTV consente alle persone fisiche che non hanno uno stretto legame con l’oggetto di un contenuto redazionale (p. es. una trasmissione, un servizio) di interporre ricorso popolare se sono sostenute da almeno 20 persone (DTF 123 II 115 consid. 2b/bb e sentenza del TF sopracitata, consid. 2.4).
5.
Secondo prassi costante, ai ricorrenti che agiscono senza patrocinio di un legale ed il cui ricorso non soddisfa le condizioni del ricorso popolare (art. 94 cpv. 2 e 3 LRTV) l’AIRR assegna loro un breve termine suppletorio per rimediarvi (art. 52 cpv. 2 PA). Nella fattispecie, l’Autorità di ricorso non ha impartito alla ricorrente un termine per fornire le firme di 20 persone legittimate ad interporre ricorso secondo l’art. 94 cpv. 2 e 3 LRTV (ricorso popolare). Visto le precedenti procedure inoltrate da N nelle cause b. 904 e b.906 (v. lettere del 27 ottobre 2021 nella causa b. 904 e del 24 novembre 2021 nella causa b. 906) le decisioni finali relative, così come pure le informazioni giuridiche contenute nei rapporti del mediatore RSI e di Tele Ticino, le condizioni per interporre un ricorso popolare dovevano essere ormai note alla ricorrente.
6.
Se vi è un interesse pubblico a una decisione, l’AIRR entra nel merito anche dei ricorsi che non adempiono tutte le condizioni formali, purché tempestivi (art. 96 cpv. 1 LRTV, cfr. giurisprudenza dell’AIRR, GAAC 68/2004, n° 28, pag. 316 segg., consid. 2.2 segg. [“Werbespot der Schweizerischen Flüchtlingshilfe”]; vedi anche decisione dell’AIRR b. 527 del
30.
giugno 2006, consid. 2.3 [«Meteo»]).
2.
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6.1
La questione di sapere se esiste un tale interesse per trattare materialmente i ricorsi rientra nel potere d’apprezzamento dell’AIRR. Questa esistenza è raramente riconosciuta poiché, nel caso contrario, la ratio legis del ricorso popolare previsto all’art. 94 cpv. 2 e 3 LRTV sarebbe privata del suo senso. In effetti, l’esigenza connessa con il ricorso popolare, ovvero l’obbligo di presentare almeno 20 firme di persone legittimate a ricorrere, si giustifica in ragione della gratuità della procedura e dall’esito della decisione (DTF 123 II 115 consid. 2c, pag. 119 seg.). La clausola di eccezione dell’art. 96 cpv. 1 LRTV sottolinea la natura particolare del ricorso dinanzi l’AIRR che non è destinato a proteggere i diritti individuali ma a garantire la libera formazione dell’opinione nell’interesse del pubblico (v. Denis Masmejan, in: Denis Masmejan/Bertil Cottier/Nicolas Capt [Ed.], Loi sur la radio-télévision, Commentaire, Berna 2014, pag. 754 n° 7 relativo all’art. 96 LRTV). Se la ricorrente presenta una motivazione convincente, essa dovrebbe ottenere senza difficoltà l’appoggio di 20 firme necessarie al suo ricorso.
6.2
L’Autorità di ricorso riconosce un interesse pubblico per le trasmissioni il cui oggetto solleva nuovi quesiti giuridici o che concerne aspetti che hanno rilevanza fondamentale per la concezione dei programmi (decisione dell’AIRR b. 564 del 7 dicembre 2007, consid. 2.2 [“Alinghi-Logo”]). Se un ricorso contro una trasmissione tocca delle disposizioni fondamentali, a proposito delle quali non esiste ancora nessuna giurisprudenza consolidata, l’AIRR considera che vi è anche un interesse pubblico a una decisione (v. Denis Masmejan, op. cit., pag. 755 n° 10 relativo all’art. 96 LRTV e decisioni dell’AIRR b. 836/b. 840 sopracitata, consid. 3.8, b. 749 del 12 maggio 2017, consid. 4 segg.).
6.3. Il presente ricorso non soddisfa questi criteri. La ricorrente invoca, in particolare, la violazione dell’art. 4 cpv. 2 LRTV in relazione con le trasmissioni del “Il Quotidiano” dell’11 e del 22 ottobre 2021, di “60 minuti” del 18 ottobre 2021 e di “Democrazia Diretta” dell’8 novembre 2021(v. lett. E sopracitata). Le trasmissioni contestate non sollevano nuove questioni giuridiche. L’AIRR si è già occupata diverse volte di casi simili e già dispone quindi di una vasta giurisprudenza in merito ai principi applicabili all’informazione, in particolare al principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti dell’art. 4 cpv. 2 LRTV, p. es. decisioni dell’AIRR b. 766 e b. 794 del 2 novembre 2018, b. 783 e b. 784 del 14 settembre 2018, b. 738 del 25 agosto 2016, b. 732 del 17 giugno 2016 (v. Urs Saxer/Florian Brunner, Rundfunkrecht – Das Recht von Radio und Fernsehen, in: Biaggini e al. [Ed.], Fachhandbuch Verwaltungsrecht, 2015, n° 7.97 segg., pag. 310 segg.; Denis Barrelet/Stéphane Werly, Droit de la communication, 2° ed., Berna, 2011, pag. 266 segg.; Denis Masmejan, op. cit., pag. 92 segg., n° 28 segg. relativo all’art. 4 LRTV). Per questi motivi, non vi è un interesse pubblico a una decisione ai sensi dell’art. 96 cpv. 1 LRTV.
6.3. Il presente ricorso non soddisfa questi criteri. La ricorrente invoca, in particolare, la violazione dell’art. 4 cpv. 2 LRTV in relazione con le trasmissioni del “Il Quotidiano” dell’11 e del 22 ottobre 2021, di “60 minuti” del 18 ottobre 2021 e di “Democrazia Diretta” dell’8 novembre 2021(v. lett. E sopracitata). Le trasmissioni contestate non sollevano nuove questioni giuridiche. L’AIRR si è già occupata diverse volte di casi simili e già dispone quindi di una vasta giurisprudenza in merito ai principi applicabili all’informazione, in particolare al principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti dell’art. 4 cpv. 2 LRTV, p. es. decisioni dell’AIRR b. 766 e b. 794 del 2 novembre 2018, b. 783 e b. 784 del 14 settembre 2018, b. 738 del 25 agosto 2016, b. 732 del 17 giugno 2016 (v. Urs Saxer/Florian Brunner, Rundfunkrecht – Das Recht von Radio und Fernsehen, in: Biaggini e al. [Ed.], Fachhandbuch Verwaltungsrecht, 2015, n° 7.97 segg., pag. 310 segg.; Denis Barrelet/Stéphane Werly, Droit de la communication, 2° ed., Berna, 2011, pag. 266 segg.; Denis Masmejan, op. cit., pag. 92 segg., n° 28 segg. relativo all’art. 4 LRTV). Per questi motivi, non vi è un interesse pubblico a una decisione ai sensi dell’art. 96 cpv. 1 LRTV.
7. La ricorrente critica l’operato e il ruolo del mediatore RSI. Si sottolinea che un ricorso all’AIRR non può essere interposto contro un rapporto di mediazione e gli altri scambi di scritti durante la procedura di reclamo ma contro i contenuti redazionali e il rifiuto di accordare l’accesso al programma o l’ulteriore offerta editoriale della SRG SSR (art. 83 cpv. 1 lett. a LRTV). Altresì, come già ripetuto a N (v. lettere del 27 ottobre 2021 nella causa b. 904 e del
24 novembre 2021 nella causa b. 906), nonché ribadito nella decisione b. 906 consid. 7) che le contestazioni rilevanti dal mediatore della RSI sono di competenza dell’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) e non dell’AIRR. Quest’ultima trasmetterà all’UFCOM il presente ricorso contenente le critiche rivolte al mediatore RSI.
8. L’AIRR esamina la critica rivolta al sostituto mediatore per le emittenti radiotelevisive private, Paolo Caratti, malgrado il fatto che essa non ha nulla a che vedere con la procedura di ricorso (art. 20 del Regolamento dell’AIRR [RS 784.409]). A ragione il sostituto mediatore Paolo Caratti ha trasmesso i reclami contro le trasmissioni della RSI a lui inoltrati al mediatore RSI per disbrigo. Per quel che concerne le attestazioni professionali del sostituto mediatore l’AIRR - come pure quelle del mediatore - considera che la questione è già stata trattata in diverse procedure (risposta dell’AIRR del 20 dicembre 2021 alla denunzia sporta dalla ricorrente contro il sostituto mediatore Paolo Caratti, decisione b. 828 del 14 ottobre 2019, consid. 9.2 in fine concernente la mancanza di un titolo di mediatore a livello federale).
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9. Considerato che le condizioni per interporre un ricorso popolare non sono adempiute (art. 94 LRTV) e che non vi è un interesse pubblico a una decisione (art. 96 cpv. 1 LRTV), l’AIRR non può entrare nel merito del ricorso.
10. Secondo l’art. 98 cpv. 1 LRTV, la procedura di ricorso dinanzi l’AIRR è gratuita. In via eccezionale, in caso di ricorso temerario, l’AIRR può addossare alla ricorrente le spese di procedura (art. 98 cpv. 2 LRTV).
10.1. Secondo la giurisprudenza, un ricorso è temerario se una persona ricorre ripetutamente all’AIRR con istanze motivate in maniera analoga e palesemente ingiustificate (v. decisioni dell’AIRR b. 633, 638, 641, 648 del 30 agosto 2012, consid. 9, b. 812, b. 816 e b.
828 sopracitate). Durante le precedenti procedure istruttorie e nelle decisioni finali (b. 904 e b. 906), l’AIRR ha spiegato ripetutamente le condizioni necessarie per interporre un ricorso individuale o popolare. La ricorrente ha pure beneficiato precedentemente il deposito dei ricorsi dinanzi l’AIRR di informazioni giuridiche contenute nei diversi rapporti del mediatore della RSI e di Tele Ticino in merito alle condizioni per interporre ricorso (art. 94 e 95 LRTV). Nella fattispecie, la ricorrente è perfettamente a conoscenza delle indicazioni formali e essenziali per interporre un ricorso ma le ha totalmente ignorate. Essa ha interposto un terzo ricorso dinanzi l’AIRR presentando gli stessi argomenti dei precedenti due ricorsi senza fornire nuove spiegazioni e senza fornire le firme necessarie di almeno 20 persone legittimate a ricorrere. D’altra parte, il ricorso non solleva nuove questioni giuridiche. Nella decisione b. 906, l’AIRR ha attirato l’attenzione della ricorrente sul fatto che per i ricorsi temerari le spese di procedura possono esserle addossate (art. 98 cpv. 1 LRTV) e che questo può anche includere un ricorso che viene ripetutamente interposto senza le firme necessarie, sebbene essa sia consapevole delle esigenze di legittimazione a ricorrere da precedenti decisioni (v. decisioni dell’AIRR del 30 agosto 2012, b. 801 del 7 gennaio 2019, b. 808 del 19 marzo 2019, b. 810 del 1° aprile 2019, b. 812 del 12 giugno 2019, b. 816 del 26 luglio 2019, b. 821 del 12 agosto 2019, b. 828 del 14 ottobre 2019, b. 836/b.840 del 5 marzo 2020 e b. 845/b. 851 del 29 giugno 2020). Ne discende che il ricorso b. 909 è temerario (v. decisioni b. 812 consid. 7, b. 816 consid. 8 e b. 828 consid. 8.1). Le spese di procedura sono quindi messe a carico della ricorrente.
10.2. Conformemente all’art. 63 cpv. 4bis PA la tassa di decisione è in particolare stabilita in funzione dell’ampiezza e della difficoltà della causa. Il suo importo oscilla da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario. Alla ricorrente sono dunque addossate le spese di procedura per un ammontare di 350 franchi (v. decisione dell’AIRR del 30 agosto 2012 sopracitata consid. 9.2).
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Per questi motivi l’AIRR:
1. Decide di non entrare in materia sul ricorso.
2. Alla ricorrente sono addossate le spese di procedura per un ammontare di 350 franchi.
3. Intimazione a:
[…]
In nome dell’Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva
Rimedi giuridici
Contro le decisioni dell’AIRR può essere interposto ricorso al Tribunale federale entro un termine di 30 giorni dalla data d'intimazione conformemente all’articolo 99 LRTV in combinato disposto con gli articoli 82 cpv. 1 lett. a, 86 cpv. 1 lett. c e 89 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110).
Invio: 14 marzo 2022
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