BGE 18 I 82
BGE 18 I 82
1. Januar 1892Deutsch6 min
82 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze. V. Ertheilung des Schweizerbürgerrechtes und Verzicht auf dasselbe. N° 19. 83
attllalmente possedute, senza ehe il cantone, aHa cui eittadi- , I' nanza vien rinunciato, possa pretendere come condizione aHo V. Erwerb des Schweizerbürgerrechtes svineolo l'abbandono deI proprio territorio ; la quale pretesa und Verzicht auf dasselbe. - Naturalisation urterebbe eontro il disposto delI'art. 45 della costituzione federale. Essere il diritto di cittadinanza un diritto personale et renonciation a la natic~malite suisse. a cUi. da~ t~t~~ar~ puo. essere rinuneiato in ogni tempo: Quest! prmclpu, rIeavatI dalla Iegge federale 1876 e daO'li 19. Sentenzet del 16 gennaio 1892 art. 43, 44 e 45 della Costituzione federale. prose!me 0 il nella cansa Bernasconi. ricorrente, dimostrano ehiaramente l'erroneitä.' delI'opfnione espressa dal Consiglio di Stato. Detta opinione avrebbe per A. Giovanni Bernaseoni, nativo di Mendrisio, ottenne in conseguenza, ehe un Ticinese ehe volesse rinuneiare aHa maggio deI 1891 per se e per la propria mo~lie Giuditta l~ propria cittadinanza, perehe giä. naturalizzato altrove in cittadinanza solettese. Con ufficio deI 23 gmgno 1891 SI Isvizzera, dovrebbe per pura formalita abbandonare momen- rivolse poi al Consiglio di Stato deI Ticino, suo canto ne taneamente il Ticino, salvo poi a ritornarvi subito dopo d'origine, diehiarando di rinunciare alla cittadinanza tieinese come cittadino di un altro cantone. Quanto aHa legge e chiedendo analoga diehiarazione di svineolo. La sua federale 1876, citata dal Consiglio di Stato a sostegno della domanda non venne pero ammessa dal Consiglio di Stato, sua tesi, essa non potersi riferire neppure per analogia al easo per la raO'ione, ehe eontinuando il Bernaseoni a dimorare a eoncreto, trattandosi di uua Iegge emanata solo per l'aequisto Mefi(lrisi~ maneava per il rilascio di una diehiarazione ~i o Ia perdita delIa cittadinanza svizzera, ne potendosi svineolo, in analogia all'art. 6 della legge federale 3 lugho applicare analogamente ai rapporti della cittadinanza canto- 1876 una delle eondizioni essenziali, vale a dire l'abbandono nale. - Il ricorrente vede percio nel decreto governativo deI t~rritorio dello Stato. Il quale requisito doveva rit~nersi deI 29 agosto una falsa applicazione della legge federale tanto piu neeessario anehe per la rinuneia ~lla e~~tadina~za 1876 ed nua violazione degli arti . 43 e 45 della Costituzione eantonale, in quanta esso era stato presentto gla antenor- federale e domanda ehe detto decreto venga annulIato mente dall'art. 34 deI veeehio codiee civile ticinese deI obligando il Consiglio di Stato ad aeeettare l'istanza di 14 giugno 1837, e se non era piu stato riprodotto nel svincolo statagli inoltrata. vigente, 10 si doveva esclusivamente al moti~o, ehe si .aveva C. A queste argomentazioni il Consiglio di Stato risponde, voluto ehe per l'avvenire valessero anehe lfi proposito Ie ehe costituendo Ia rinuncia aHa cittadinanza di un eantone disposizioni della legge federale. una materia regolata dal diritto cautonale, i relatiyi deereti B. Contro il deereto deI Consiglio di Stato, in data deI delle autorita deI cantone non possono formare oggetto di 29 agosto 1891, Giovanni Bernaseoni rieorre ora al T:ibun~e ricorso, se non quando involgano Ia lesione di un diritto federale. Dal fatto ehe la legge federale deI 3 lugho 18/6 costituzionale. Ora essere assolutamente falso ehe il deereto (art. 4) esige per l'acquisto deHa cittadinanza svizzera, il in questione deI 29 agosto 1891 menomi a danno deI ricor- possesso di .ma sola cittadinanza eantonale e eomunale rente le garanzie stabilite dagli arti. 43 et 45 delIa Costi- senza esc1udere ehe si possa essere cittadini in piu di un tuzione federale. Il Consiglio di Stato non aver mai negato eantone , iI rieorrente deduce a suo favore il diritto Idi. al rieorrente il diritto di avere domicilio nel cantone, sia rinllnciare all'una 0 all'altra delle due cittadinanze da Ul come eittadino ticinese, sia come cittadino deI eantone di
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Soletta ; ma essersi limitato semplicemente a dire, che flu- titolare la facolta di obbligare il cantone con una semp]ice I cM il Bernaseoni aveva domicilio nel cantone, non poteva dichiarazione di rinuncia a consentire aHa svincolo. , I neppure spogliarsi della su~ qualita di ~ittad!no. A lu~ 0 2 Inattendibili sono pure ]e altre ragioni accampate spettava la scelta fra l'una 0 I aItra alternati~a. ~ on ~otersl dal ricorrente cira ad una pretesa falsa app]icazione da eerto impedire a chi ha rinunciato aHa proprIa clttadmanza, parte deI Consiglio cU Stato delI'art. 6 deHa legge federale. ! <,1 di ritornare in paese sia sotto la garanzia dei trattati, se TI decreto deI 29 agosto 1891 non si fonda in reaIta sopra natnralizzato all'estero, sia sotto quella della Costituzione i principi stabiliti della legge federale, cli cui riconosce esso federale, se eittadino eOllfederato; cio ehe importa essere pure la non applicabilita, ma si fonda sopra una giuris- solo ehe l'atto di rinuncia sia preceduto ed accompagnato prudenza esistente gia prima cli cletta legge, e che il Con- dall'abbandono effettivo deI territorio, pereM rivesta COS! siglio di Stato, malgraclo la seguita revisione deI coclice almenD i caratteri estrinseei di un atto serio e non venga civile, . sostiene esistente tuttora. Trattandosi cU massime cli convertito solo in un mezzo di sottrarsi al pagamento dei diritto cantonale, le sole autorita elel cantone sono competenti pubblici tributi. In maneanza poi di una legge esplieita, sup- a giudicare in proposito. plire in proposito la giurisprudenza. Il Consiglio di Stato 3° Resterebbe ad esaminare Ia questione, se la condizione eonehiude, domandando ehe il riem'so venga respinto e dell'abbandono deI territorio deI cantone, richiesta dal lasciando al Tribunale federale di esaminare piu da vieino Consiglio di Stato per ]a linuncia aHa cittadinanza ticinese, la questione dal punto di vista della sua competenza. involge effettivamente una Iesione deI diritto di litera di- Il Tribwwle fedemle ha PTesO in considerazione : mora, garantito dagli arti. 43 e 45 della Costituzione federale. 10 TI decreto dei Consiglio di Stato deI 29 agosto 1891 Questa questione pero, in base all'art. 59, num. 5, dell'or- vien impugnato non solo percM contrario alle disposizioni ganizzazione giudiziaria, spetta non all'autorita giudiziaria, degli arti . 43 e 45 deHa Costituzione federale, ma anehe ma al Consiglio federale. pereM lesivo deI diritto di rinunciare aHa cittadinanza Percio il Tribunale federale eantonale, cliritto che il ricorrente pretende dedurre dalla legge federale deI 3 luglio 1876. Ora l'art. 6 di detta legge promillcia : da bensi facolta al cittaclino svizzero di rinunciare aHa Il ricorso e respinto come infondato per quanta concerne propria cittadinanza, ma questa faeolta e ristretta evidente- Ia violazione deUa legge federale deI 3 luglio 1876; sulla mente a quei easi, in eui e applieabile la Iegge stessa, al pretesa lesione degli arti . 43 e 45 della Costituzione federale easo cioe di uno svincolo dalla qualita di cittadino svizzero, il Tribunale si dichiara incompetente. onde ottenere una cittadinanza straniera. Qui la rinuncia aHa cittadinanza svizzera implica necessariamente anche la perdita della cittadinanza cantonale. Tranne questo caso pero, 10 svincolo dalla cittadinanza cantonale e regolato esclusivamente dal diritto deI rispettivo cantone, per cui Ia Iegge federale non e applicabile. Le deduzioni che il ri- corrente fa a riguardo deIl'art. 4 di essa legge non sona assolutamente plausibili. Data anche 1a possibilita di una doppia cittadinanza cantonale, non ne consegue per il