BGE 21 I 736
BGE 21 I 736
1. Januar 1895Deutsch10 min
Source fallrecht.ch
136 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. [V. Abschnitt. Staatsverträge. II. Auslieferungsvertrag mit Halien. No 96. 737 einleitung am 26. ~l:prn 1892, in ~rgenteun ttleber bomiaiUert contro di Iui mandato di cattura. Saputosi poi ehe il Manetti ttlar, noc'9 bafeloft, ar~ am ürte be~ angelilid)en l!3ertrag~~ si era rifugiato in Isvizzera> a Lugano, il R. Console in questa abfc'9fuffe~, refibierte. ~reffen aber nac'9 bem @efagten mit QJcaug citta, in base al detto mandato di cattura chiese ed ottenne auf ~rgenteuU ttleber bie l!3orau~i~ungen bei3 ~rt. 1, ~of. 1, n0c'9 dal Consiglio di Stato deI Cantone Ticino Ia carcerazione biejenigen be~ ~rt. 1, ~lif. 2 bei3 6taat~tlertragei3 3u, fo ttlar provYisoria deI Manetti. Piu tardi, con nfficio deI 19 agosto ba~ bortige @eric'9t, b. 1). baß 0:i))i(geric'9t l!3erfaiUeß, in 6ac'9clt 1895, la Legazione d' Italia a Berna ne chiese l' estradizione nic'9t fom~eteltt. 6eine .reom~etena funn uuc'9 nic'9t aUß bel' producendo una copia legalizzata della sentenza 4 agosto bfo~elt ~utfac'ge uligefeitet werben, ba~ bel' 0d)u(bfc'gein tn ~tgen~ 1894. Sulla quale domanda interrogato il Manetti se inten- teuU 5u 6tanbe gefommen fei; tn bel' ~at tit ein fO(c'gei3 forum deva opporsi, rispose di farvi formale opposizione, incari- obligationis bem 6tuuti3l,)ertrage unbefannt. S)Qt Qlfo baß 0:itlif~ cando l'avv. Natale Rusca di stendere il relativo ricorso. getic'9t l!3erfaUleß in fmgHc'9er 6ac'ge geurteilt, ol,me bie be3üg~ B. Detto ricorso, in data deI 23 agosto 1895, fa capo ai Hd)e .reom~eten3 3u oefiten, fo mu~te feinem ~ntfc'9eibe bie l!30((~ seguenti argomenti. Il Manetti fu condannato per truffa a jlrrcfun/l ))erroeigert werben. :!>er gegenteUige &ntfc'geib bel' ßk danno di Marri Don Agostino (vedi sentenza 4 agosto 1894). tic'9ti3fommifjion Uri tft bal)er auf3ul)eoen. Ora malgrado ehe il Marri in detto giudizio avesse dichia- :!>emnac'9 l)at bai3 $Bunbeßgetic'9t rato di desistere daIl' azione penale, il Tribunale ebbe tutta- erfan nt: via a condannare il Manetti come coipevole di truffa. Aggra- vatosi quest' ultimo presso la Corte d'appello di Firenze, :!>er IRefutß wirb aii3 oegrünbet erWirt unb bai3 Urteil bel' Don Agostino Marri rinnovava la sua dichiarazione di desistet'e @eric'9ti3fommifjion Uri ))om 10. :!>caemoer 1894 wirb bemgema~ dalla sporta querela a favore deI Manetti; della quale di- aufgel)ooen. chiarazione fu steso espresso verbale. Ora l' accusa per de- litto di truffa semplice scampare se la parte lesa non s;iorge querela 0 se vi recede prima ehe sia emanata una sentenza n. Auslieferung. - Extradition. definitiva. (Art. 379 e 380 Codice penale tic.). Secondo il Codice penale italiano sembra perb ehe la truffa sia sempre Vertrag mit Italien. - Traite avec l'Italie. perseguibile anche senza querela di parte e nonostante re-
96. Sentenza deZ 18 settembre 1895 nella causa Ilfanetti. cesso della parte lesa. Comunque sia, essere un principio ricollosciuto in materia di estradizione ehe il faUo costituente A. Con sentenza 4 agosto 1894 deI Tribunale penale di il delitto per cui l'estradizione viene chiesta debba essere per- Firenze, 3a sezione penale, Enrico lVIanetti di Firenze, fu, in seguibile tanto nello stato riehiedente ehe in quello richiesto. applicazione degli art. 413 e 79 deI Codice penale, e 568 Su questo criterio essere fondato anehe il disposto dell' art. 4 e 569 deI Codice di procedura penaIe, dichiarato coipevole deI trattato itaIo-svizzero ehe rifiuta l'estradizione quando deI delitto di truffa e condannato aHa reclusione per un anno secondo le leggi deI paese richiesto vi e prescrizione den' a- ed aHa multa di lire 200, oltre ai danni da liquidarsi ed alle zione 0 della pena. Lo stesso aver luogo anche pel recesso spese deI procedimento. Tale sentenza fn poi confermata in delI' azionb penale ehe e un modo di estinzione delI' azione appello il 5 febbrajo 1895. Nel frattempo il Manetti essen- pari alIa prescrizione. Dovendosi pertanto secondo la legge dosi reso Iatitante, il Procuratore deI Re presso il Tribunale ticinese ritenet'si estinta l'azione pen·t!e per truffa, l'estradi- civile epenale di Firenze, in data 25 maggio 1895, spicco zione deI Manetti non pub essere accordata.
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C. Conformemente all' art. 23 della legge federale sull' es- E bensl ve~'o ehe la Iegge federale sull' estradizione, nel suo tradizione agli stati esteri, il Consiglio federale, eon ufficio art. 3, eontiene il disposto ehe l' estradizione si possa aeeor- deI 4 settembre 1895, rimetteva gli atti della causa a questa dare per i delitti ivi enumerati, qualora dessi delitti siano Corte, unendovi il preavviso deI Proeuratore generale della punibili tanto seeondo Ie Ieggi deI paese di rifugio quando se- Confederazione. Questi eonehiude al rigetto dell' opposizione eondo quelle dello stato riehiedente. In eonereto pero si tratta sostenendo ehe il trattato italo-svizzero non fa dipendere di una causa d' estradizione fra Ia Svizzera el' Italia ; fra questi l'estradizione dalla questione, se il fatto eostituente il delitto due stati esiste un trattato sulla reciproea estradizione dei deli- sia 0 no perseguibile in ambedue gli stati. Inoltre il delitto quenti, e eioe il trattato 22 Iuglio 1868; ora in questo trattato in questione non essere eontemplato dagli art. 379 e 380, ma non trovasi espressa Ia disposizione deIl'art. 3 leg. cit. Si po- bensi daIl' art. 384 deI Codiee penale ticinese, ehe eontempla trebbe bensl esaminare se ciononostante il preseritto den' il delitto di frode. art. 3 possa appliearsi anehe nei easi sottoposti al trattato. Ma II Tribunale federale ha preso in considerazione : in eonereto Ia questione non ha bisogno di essere risolta.
1. Parte riehiedente e il G-overno italiano, il quale si ri- ImperoeeM, supposto anehe eol rieorrente ehe Ia questione volse in via diplomatiea al Consiglio federale. La domanda si debba risolvere affermativamente, e ehe quindi si debba far relativa trovasi eorredata da eopie autentiehe della sentenza dipendere l' estradizione dal fatto ehe il reato in questhme sia di eondanna in data 4 agosto 1894 edel mandato di eattura punibile. seeondo ambedue le leggi, l'estradizione dovrebbe emanato dal proeuratore deI Re presso il Tribunale penale nondimeno aeeordarsi. E eio pel motivo ehe nel easo attuale di Firenze, in data 25 maggio 1895. Entrambi questi doeu- Ia eondizione supposta eol rieorrente si troverebbe essa pure menti indieano Ia natura e Ia gravita dei delitti perseguiti, adempita. In realta, il reato in questione e punibile tanto nel noneM i disposti della Iegge penaie applieati 0 applieabili. Regno d'Italia, riehiedente l'estradizione, ehe nel . Cantone In oltre, non verte eontroversia sul fatto ehe I' individuo in Ticino, rifugio dei deliquente. L'estradizione e riehiesta per questione, arrestato a Lugano, e identieo eol Manetti, eon- inganno 0 frode (Betrug, fraude ; vedi il trattato) ora e evi- dannato a Firenze. Date queste eireostanze, i requisiti den' es- dente co me questo delitto, previsto nel trattato, art. 2 N° 12, tradizione quanta aHa forma (art. 9 deI trattato fra Ia Svizzera sia punibile in Italia. Ne tratta il Codiee penale italiano nel e l'Italia per Ia reeiproea estradizione dei deliquenti) devono suo art. 413, il quale stabilisee : «Chiunque, eon artifizi 0 diehiararsi adempiti, e non resta a esaminare ehe raltra raggiri atti a ingannare 0 a sorprendere l'altrui buona fede, questione se rieorrano 0 meno nel eonereto easo i requisiti indueendo alcuno in errore, proeura a se 0 ad altri un in- d'ordine materiale, neeessari pereM possa essere aeeorJata giusto prontto eon altrui danno, e punito eon Ia reelnsione l' estradizione. sin a 3 anni e eon Ia multa ..... » Inoitre, il Codiee italiano
2. Lo nega il rieorrente allegando ehe l'estradizione non non diehiara l'inganno (<< truffa » ) perseguibile soltanto a que- puo essere aeeordata ehe nel ca so ove il delitto in questione rela delI' offeso, e molto meno aneora dispone ehe Ia remis- sia punibile seeondo le leggi tanto dello stato riehiedente sione delI' offeso, nei delitti di frode, estingue l' azione penale, quanta di quello riehiesto. Detto requisito maneare nel easo cio ehe deI resto non ha affermato neppure il rieorrente. attuale e questa maneanza doversi eonstatare dal Tribunale E difatti, il medesimo, insieme a eerto Vegni fu, in appli- federale nel medesimo modo ehe quest' ultimo dovrebbe eon- eazione degli art. 413 e 79 dei Codiee penale italiano, eon- statare in un dato easo l' esistenza della preserizione; I' estra- dannato tanto in prima istanza quanta in sede di appello, mal- dizione doversi in eonseguenza negare. Su di eio si osservi : grado Ia remissione della querela da parte den' offeso, «per
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avere, eon raggiri ed artifizi fraudolenti atti a sorprendere 'e soddisfatto anehe aHa condizione delI' art. 3 legge federale, l'altrui buona fede, indotto il signor Marri Agostino a rila- onde la relativa eecezione deI ricorrente si appalesa malfon- sciare loro tre eambiali, una di lire 3000, la seconda di lire dato. Inoltre, la querela di parte non essendo in eonereto 2000, e la terza di lire 1000, facendogli credere ehe col ricavo necessaria, e inutile esaminare se in casi perseguibili soltanto delle medesime mediante sconto avrebbero potuto sostenere a querela delI' offeso, la maneanza deHa medesima, in modo le spese occorrenti per la impresa gia assunta al teatro delle analogo aHa prescrizione (art. 4 deI trattato), debba avere Muse di Ancona con sussidio di lire 9000 per la rappre- per conseguenza il rifiuto della domanda d'estradizione. sentazione di opere musicali nel prossimo carnevale, e tutto Percio il Tribunale federale pronu,ncia : eib eontro veritä, proeurando eosl un ingiusto profitto a loro L'estradizione di Enrico Manetti, di Firenze, condannato stessi collo seonto di due delle suddette cambiali in danno per truffa, alle autorita italiane, e accordata. deI detto Marri.» E questo indubbiamente il fattispecie delI' inganno (<< truffa »giusta il Codice penale italiano). TI ll1edesimo fattispecie poi e anche punibile nel Cantone Ticino, qui perb sotto il titolo di frode (vedi sentenza deI Tribunale federale nella causa dei coniugi Hardwin, in data 25 novembre 1893). E nel Ticino pure non e menomamente riehiesta la querela della parte lesa, ne l' azione penale si estingue per la remissione della medesima. Cib fu bens! eontestato dal rieorrente col dire ehe a termini deI Codice penale ticinese la truffa' non e perseguibile ehe a querela delI' offeso, la quale ora non sussisterebbe; maneare quindi il requisito sostanziale delIa punibilita deI reato seeondo ambedue le legislazioni in diseorso. Ma questo ragionamento ha per base il supposto ehe la truffa deI Codice penale ticinese, art. 379 e 380, sia identica con quella deI Codice penale italiano, art. 413, e eome quest' ultima significhi al delitto d' inganno. Ora tale non eileaso. Difatti, mentre truffa nella legge italiana significa inganno 0 frode, nella legge ticinese la stessa parola truffa vale appropriazione indebita. E per quest' ulti- ma ehe l'art. 380 Codiee penale ticinese riehiede la querela deU' offeso. Ma nel easo eonereto s' intende come non possa riIevare eib ehe la legge tieinese preserive intorno an' appro- priazione indebita, non trattandosi qui di simile reato, ma bens! d' inganno. E l' inganno, eome fn dimostrato qui sopra, tanto in Italia quanta nel Cantone Ticino e perseguibile indi- pendentemente da una querela di parte e malgrado la remis- sione della medesima. ~ e risulta ehe nella presente fatti specie