BGE 25 I 116
BGE 25 I 116
1. Januar 1899Deutsch7 min
Entscheidungen der 8chuldbetreibungs- und Konkurskammer. No 18. 117
itud) \:Ien teifintfd)en m:uflid)t~&e9i.\rben öU, ba ein i'9nen unter" ma ehe, a partire da quest'epoea, illavoro dell'Urban doveva fteUte~ IUmt 3ur lUu§fu'9rung \::ler l.lölIig ungefe~rtd)en IUnorb" aver ripreso i1 suo eorso regolare, per eui non era il easo di nungen \::ler Stonfur~l.lerttlaltung be§ :vomenico mottn S)itnb ge" ammettere la domanda dei signori Greeo per i me si sueees- sivL 11 ereditore Maioeehi aecetto 1a decisione deH'Autorita boten ~atte. inferiore di vigilanza. I fratelli Greeo inveee rieorsero all' Au- :vemnad) 9itt 'oie 6d)u{b'6etreibung~" un'o Stonfur~fitmmer torita snperiore aHo seopo di ottenere di essere svincolati da editnnt; ogni e qualsiasi trattenuta. L' Autorita superiore di vigilanza :ver ~efur~ ttlirb im 6inne ber \))(:otil.le a&gewiefen. ammise il ricorso, partendo dalla eonsiderazione ehe il gua- dagno settil11anale dell'Urban, non superiore in media ai fr. 14, poteva appena bastare al sostentamento personale dei debitore e deHa sua famiglia, pereio doveva riguardarsi eome
18. Sentenza del 31 gennaio 1899 nella causa Maiocchi. inoppignorabile di fronte al disposto dell'art. 93 deHa Legge Eseeuzione e Fallimento. Pignoramento dei salari. Qualita dei terzi, in ispecie deI conduttore, B. 11 creditore Maioeehi ricorse eontro tale decisione al per ricorrere contro il pignoramento. Tardivita deI ricorso. Tribunale. federale, domandando : in via prineipale l'annuIla- A. Su istanza di Giuseppe Maioeehi, ereditore, l'Uffieio di zione della sentenza den' Autorita superiore di vigilanza; in Eseeuzione di Lugano pignorava i1 14 marzo 1898 a eerto linea subordinata ehe la stessa sia riformata nel senso ehe il Pietro Urban, in Lugano, sulla paga di fr. 2,50 al giorno ehe pignoramento settimanale, inveee di essere di un franeo, sia 10 stesso pereepiva eome lavorante presso la Ditta Fratelli ridotto a centesimi 50. Il rieorrente allega in favore della sua Greeo, di Lugano, un franeo per settimana. NeUo stesso tempo domanda ehe il rieorso dei fratelli Greeo venne inoltrato solo i fratelli Greeo venivano avvisati dell'avvenuto pignoramento. dopo traseorso il termine legale, vale a dire dopo einque mesi n1ß maggio sueeessivo i fratelli Greeo si rivolgevano al- dall'avvenuto pignoramento, e ehe la decisione dell'Autorita l'Uffieio di Eseeuzione, diehiarandogli ehe per diverse malattie superiore di vigilanza, oltre all'essere ingiusta a suo riguardo, subite la paga deI Maioeehi si era diminuita nelle ultime setti- eondurrebbe anehe a risultati antisoeiali ed antiumanitad. mane; pereio, visto 10 stato miserando in eui versava il debi- In diritto: tore, era loro impossibile di trattenergli l'importo in questione. 1. 11 ricorso e evidentemente fondato. Gia la questione di La loro istanza non pare pero abbia ottenuto risposta dal- sapere se i fratelli Greeo avevano qualita per domandare l' Uffieio di Eseeuzione. l'annullazione dei pignoramento 14 marzo 1898 e tale da sol- Piu tardi} e eioe in data dell'11 ottobre, essendo stato do- levare piu. dubbi. In quanto ehe i rieorrenti non hanllo mai mandato 10 sborso deH'importo pignorato, i signori fratelli preteso di agire a nome deI debitore, ne tanto meno essi . Greeo rieorsero aH'Autorita inferiore di vigilanza, doman- hanno inoltrato una procura seritta ehe li autorizzasse ad dando di essere esentati dal ehiesto pagal11ento. L' Autorita agire in questa qualita. La loro intenzione sembra essere infedore di vigilanza ritenne ehe, in vista della l11alattia subita stata piuttosto di agire quali terzi intervenienti, per eonto ed dal debitore edella eonseguente diminuzione deI suo salario, a nome 101'0 proprio. Ma in tale qualita manca 101'0 ogni fon- noneM in vista degli oneri ineombenti aHo stesso (l110glie eon damento di interesse per insorgere eontro il pignoramento quattro figli), la trattenuta pronunciata in suo odio non era eseguito. Difatti l'il11porto da trattenersi sulla paga deI debi- legale durante i1 tempo traseorso da marzo al mese di maggio, tore coneerne escIusivamente ed unieamente il debitOl'e; esso
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ha per oggetto Ia sua paga personale, sulla quale i fratelli l'Autorita inferiore di vigilanza, in quanto essa ha aceolto in Greco non hanno mai preteso di aver un diritto qualsiasi, ne parte i reclami deI debitore, non debba essere annullata. Se hanno mai vantato un diritto di prelazione. Era perci() unica- non ehe il rieorrente, avendo dichiarato espressamente di mente un arbitrio deI debitore di contestare 0 di non conte- rieonoscere quest'ultima decisione, la stessa ha aequistato stare il pignoramento avvenuto. Dal fatto di non averIo oramai in suo confronto forza di cosa giudicata. contestato, sia per negligenza ehe per altro motivo, non po- Per questi motivi, teva seaturire in favore dei rieorrenti nessuna ragione per La Camera di Esecuzione e Fallimento contestarIo in nome loro proprio. (Vedasi Ia sentenza deI pronuneia : Consiglio federale al N° 109 den' Arehivio, vol. III.)
2. Anehe se si volesse perb laseiare da parte l'obbiezione 11 rieorso Maiocehi e ammesso, ed e annullata percib la di cui sopra, il rieorso dei fratelli Greeo non avrebbe potuto decisione dell' Autorita superiore di vigilanza. ammettersi per ragione di tardivita. ImperoceM, seeondo la teoria gia aeeettata dal Consiglio federale (vedi al N° 109 deI vol. II dell' Archivio), il termine per rieorrere giusta l' art. 17 della Legge federale si caleola, anche quando siano state pi- 19. Sentenza del31 gennaio 1899 neUa causa von Mentlen. gnorate delle paghe, dal momento in eui i1 pignoramento e Notificazione deI precetto all'avvocato deI dehitore, impiegato, stato eseguito. Le singole tratte nute da farsi mann non pos- art. 6i Legge Esecuzione e Fallimento. sono formare il punto di partenza per un nuovo rieorso. Cib Barebbe ammissibile tutto al piu allorquando i rapporti A. Il 9 luglio -1898 il sig. Carlo von Mentlen, di Bellinzona, deI debitore, ehe hanno servito di norma pel ealcolo delle ehiedeva in via esecutiva a Pietro Martini, professore, il pa- somme da trattenersi, avessero subito col tempo una tale gamento di spese dipendente da una lite avuta seen lui, e modifieazione da infirmare nelle sue basi il pignoramento av- faceva intimare il precetto esecutivo all'avvocato Ignazio Mo- venuto. Ora i ricorrenti hanno preteso bensl. I'esistenza di un dini di Losone, quale rappresentante deI debitOl'e. 11 Modilli simile motivo, ma solo pel periodo di tempo decorso dall'ese- era stato procuratore deI Martini nella causa vertita davanti cuzione deI pignoramento fino aHa meta deI mese di maggio. le istanze cantonali, ed aveva prestata garanzia personale per Pel resto di tempo il ricorso era appoggiato non piu sul il proprio cliente in una dichiarazione d'appello introdotta a riflesso ehe la paga deI debitore fosse diminuita, ma solo ehe norne dello stesso. Sul preeetto intimatogli l'avvocato Modini il di lei importo gia all'atto deI pignoramento fosse tale da non fece aleuna opposizione; il debitore invece eon ricorso non permetterne il sequestro a sensi dell'art. 93 della Legge deI 25 ottobre successivo ne chiede l'annullazione perehe federale. Ora un simile reclamo era troppo tardivo per poter irregolarmente intimato. Statuendo su detto ricorso, l'Auto- essere preso in considerazione. E anche per cib ehe riguarda rita inferiore di vigilanza respinse il gravame per due mo- i rapporti mutati deI debitore durante i meBi di marzo a tivi: prima perehe tardivo, essendo stato inoltrato solo dopo maggio, un relativo ricorso avrebbesi dovuto inoltrare in ogni tre mesi dall'intimazione deI preeettoi in seeondo Iuogo perche caso entro dieci giorni dall'avvenuta mutazione, 0 almeno infondato, risultando dagli atti di causa ehe il Modini era stato entro dieei giorni apartire daI momento in cui il fatto era realmente il procuratore deI Martini, ed il preeetto eseeutivo giunto a eognizione deI debitore. Cib non essendo avvenuto, non essendo altro ehe Ia eonseguenza diretta della causa e vi sarebbe motivo di ehiedersi Be anche Ia sentenza del- della sentenza in essa intervenuta. Su rieorso Martini, Ia detta