BGE 35 I 806
BGE 35 I 806
1. Januar 1909Deutsch6 min
Source fallrecht.ch
BGE 35 I 806
806 B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
Die Aufsichtsbehörden haben von jeher für die Vollstre>ungsbe- hörden das Recht in Anspruch genommen, gerichtliche Verfügungen, die in das Verfahren eingreifen, daraufhin zu prüfen, ob sie von einer kompetenten Stelle ausgegangen seien und verneinenden- falls sie nicht zu beachten. Da nun in casu der Konkursrichter des Hinterlandes zur Entscheidung der Frage, ob neues Vermögen vorliege, gar nicht zuständig war, so könnte sein Entscheid selbst dann die Fortseßung der Betreibung niht ermöglichen, wenn in demselben nicht ausdrü>lih zugegeben wäre, daß er sih mit der Frage, ob wirkli<h neues Vermögen vorliege oder nicht, nicht bez fassen könne.
Dispositiv
Demnach hat die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer
erkannt: :
Der Rekurs wird begründet erklärt und demgemäß unter Auf= hebung des Vorentscheides die Betreibung Nr. 75 bis nah erfolgter richterlicher Entscheidung über die Frage, ob der Betriebene zu neuem Vermögen gekommen sei, eingestellt.
129. Sontenza dell’I1 novembre 1909 nella causa Gamboni,
Art. 140 LEeF: Creditori aventi diritto alla comunicazione dell’elenco oneri. Conseguenze della non comunicazione.
1. — In data 19 giugno 1909 l’attuale ricorrente sì aggra- vava press0 l’Autorità inferiore di vigilanza in Locarno contro l'Ufficio di colà e poscia press80 l’Autorità superiore perchè nell’esecuzione contro Costantino Bezzola ed eredi fu Anto- nio a lui come creditore non fu comunicato l’elenco oneri per intero 10 giorni prima dell’incanto, ma fu s0lo avyisato della deposizione presso l'Ufficio: a 5 giorni di distanza. Egli domandava l’annullazione dell’incanto indetto pel 16 giugno.
L'Autorità cantonale - respingeva il ricorso pei motivi se- guenti : |
Il ricorrente nella sua qualità di creditore pignorante l’ec- cedenza del ricavo di un gruppo precedente poteva esigere la comunicazione dell’elénco oneri s0lo nel-caso in cui in base
und Konkurskammer. N° 129, 807
alle stime sía presumibile l’esistenza di una eccedenza, e spettava appunto al ricorrente portare codesta prova. Nel. cas0o concreto egli non portò nessuna prova in questo sens0 non 80lo, ma non contestò l’affermazione contraria della deci- sione dell'Autorità inferiore.
Il fatto della comunicazione data dall’Ufficio al ricorrente, come atto abbondanziale, non implica nessun riconoscimento formale e incontroverso del diritto preteso.
2. — Contro questa decisione Gerolamo Gamboni in data 28 settembre sí aggravava al Tribunale federale e adduceyva :
In forza dell’art. 140 LEeF l'Ufficio è tenuto a comunicare Pelenco oneri integralmente 10 giorni prima della vendita; il creditore non può essere obbligato a recarsi a prenderne visione press0o l’Ufficio, specialmente quando abita a parec- chie ore di distanza.
La dimostrazione dell’interesse del creditore alla comuni- cazione non era necessaria nel caso concreto, essendo ess0 già stato riconosciuto dall'Ufficio colla comunicazione fatta, con assegnazione perentoria di un termine per la contesta- zione,
Conchiudeva domandando fosse annullata la sentenza que- relata ed ammes8so il ricorso, e quindi síano dichiarati nulli l’incanto 16 luglio e gli altri atti successgivi.
Considerando in diritto :
Secondo l’art. 140 l'elenco oneri deve essere comunicato ai creditori partecipanti al pignoramento, ed al loro numero appartengono non solo i creditori pignoranti del primo gruppo, ma anche quelli dei gruppi posteriori.
L’omessa notifica non è però causa di nullità degli atti posteriori se non quando abbia avuto per effetto un pregiu- dizio per il creditore partecipante che non Pha ricevuta.
Nel fattispecie l’omissione della notifica non ha potuto ca- gionare al ricorrente alcun danno, i beni pignorati e venduti non rappresentando che un valore di 1446 fr. ed i crediti del primo gruppo ascendendo a 4000 fr. circa.
Il ricorrente non ha neppure affermato che il valore reale fosse di molto superiore alla stima. Egli non aveva adunque
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alcun interesse a contestare l’elenco oneri e l’omissione della comunicazione dell'elenco oneri non gli ha cagionato alcun danno ; la Camera Esecuzioni e Fallimenti pronuncia :
Il ricorso è respinto.
430. Sentenza dell’ 11 novembre 1909 nella causa Mordacini,
Art. 140 LEePF: Forma della comunicazione dell’elenco oneri ai creditori, risp. ai loro rappresentanti. Notifica all'Ufficio in
cago di elezione di un nuovo rappresentante.
4. — Nelle molteplici esecuzioni operate contro Bezzola Costantino ed eredi fu Antonio in Comologno, I’Ufficio di Lo- carno indiva la prima vendita degli immobili Bezzola pel 16 luglio ed, essendo questa andata deserta, la seconda pel 28 agosto 1909. Questa fu con ordinanza 23 agosto 808pesa dall’Autorità cantonale fino a sua decisione.
Tl D" Arturo Gamboni, quale procuratore del creditore Giuseppe Mordasini, sí aggravava contro l’operato dell'Ufficio domandandone l’annullazione pel motivo che l’avviso di ven- dita e l'elenco oneri non gli erano stati comunicati.
L'Autorità cantonale, partendo dalla supposizione che il Mordasini non era verosimilmente un creditore ipotecario, ma semplicemente un partecipante ad un gruppo posteriore che ha pignorata l'eccedenza del gruppo precedente e che non aveva domandata la vendita, opinando che l’elenco oneri, nel cas0 concreto, in forza degli art. 139 e 140 LEeF doveva essere comunicato soltanto ai creditori del 1° gruppo, e che la mancanza di comunicazione dell’incanto andato deserto non poteva aver arrecato nessun danno al ricorrente, res- pingeva il ricorso con sentenza 6 settembre. Questo veniva dichiarato infondato anche pel fatto addotto dall’Ufficio di Locarno, che gli atti in questione erano stati comunicati all’Avvocato Vigizzi, procuratore del Mordasini, mentre non
und Konkurskammer,. N° 130, 899
era provato che il Gamboni sì fosse annunciato come sguc- cess0 al Vigizzi nell'Ufficio di procuratore, ma che se lo avesse anche fatto, la comunicazione non era regolare ed operativa, inquantochè spettava al creditore annunciare di aver cambiato procuratore.
2. — Contro questo giudizio ricorre ora il Signor Morda- gini Giuseppe al Tribunale federale.
Egli nota prima di tutto nel giudizio incriminato un errore di fatto a riguardo della sua posizione nell'esecuzione ; egli non è pignorante dell’eccedenza, ma, come risulta dal ver- bale di pignoramento, fa parte del primo gruppo di creditori proseguenti. Egli aggiunge :
Tutti gli attuali creditori s0no pignoratizi; quelli ipotecari furono tutti soddisfatti col ricavo di altre esecuzioni terminate col 2° incanto del 30 marzo. 1908, di qui l’interesse Morda- sini ad avere comunicazione dell’elenco oneri.
La comunicazione degli atti all’Avvocato Vigizzi quando gía realmente avvenuta è nulla; Gamboni ha fornito la prova della comunicazione data all'Ufficio del cambiamento di pro- curatore già al 17 giugno, 23 giorni prima dell’allestimento dell’elenco oneri. L'Ufficio se voleva avrebbe potuto doman- dare Pesibizione del mandato o anche informarsi press0 PAvvocato Vigizzi.
A torto la sentenza dell'Autorità cantonale esige che la notifica del cambiamento di procuratore siía fatta dal Morda- gini stess0 invece che dal procuratore, poichè nessun dispo- sitivo di legge l’impone. |
Nonostante l’ordinanza di sos8pensione dell'Autorità supe- riore, l’Ufficio Esecuzioni ha proceduto al giorno 28 agosto al 2° incanto, deliberando gli immobili per 400 fr., 1/; del valore di stima. Conchiude domandando che siía cassata la decisione 6 settembre ed ammesso il ricors0, quindi dichia- rati nulli e non avvenuti gli incanti 16 luglio e 28 agosto, nonchè gli altri atti intervenuti nelle suddette esecuzioni pendente il ricorso. Venga fatto obbligo all’Ufficio di Lo- carno di indire un nuovo incanto, premettendo le doyute comunicazioni nei modi e termini di legge.