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Entscheid

BGE 36 I 154

BGE 36 I 154

1. Januar 1910Deutsch6 min

Source fallrecht.ch

BGE 36 I 154

154 B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

\sezung und der Auss{luß der Ergänzung am Spezialforum hat nur gegenüber einem Gläubiger Bedeutung, welcher dasselbe frei- willig gewählt hat. Es ist somit der Anschluß auh am Spezial- forum zu bewilligen, sofern eine Ergänzung der Pfändung in der Schweiz möglich ist, d. h. wenn der Schuldner sein ordent- liches Betreibungsforum in der Schweiz hat. Fehlt es dagegen an dieser Voraussebung, so kann der Grundgedanke der Bestim- mung des Art, 144 S<HKG, eine Art Generalliquidation zu ver- anlassen, überhaupt niht verwirkliht werden und ist daher eine Berufung auf das Privilegium des Art. 111 bei der Betreibung an einem Spezialforum ausgeschlossen. Durch diese Lösung wird die Stellung der privilegierten Gläubiger gewahrt, ohne daß die Interessen weder des betreibenden Gläubigers, no< des Schuld- ners, no< der nictbetreibenden Gläubiger irgendwie gefährdet würden:

Hieraus folgt für den vorliegenden Fall, daß auch die An- \{<lußpfändung der Ehefrau Schwyter am Arrestort als zulässig erklärt werden muß.

Dispositiv

Demnach hat die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer

erkannt:

Der Rekurs wird abgewiesen.

341. Sentenza del 24 maggio 1910 nella causa Ditta 7. dJ. Fiecher Söhne,

Arb. 106-109 LEeF, Introduzione della procedura di cui agli art. 106 e 107. Può l'Ufficio rinvenire sulla medesima e s0sti- tuirla con quella dell’art. 109?

A. — Ad istanza della Ditta ricorrente, I’Ufficio di Men- drisio pignorava il 20 ottobre 1909, in danno di Giulietta Monetti, modista, a Mendrisio, 32 mobili, enunciati nel ver- bale di pignoramento. Detto verbale porta le menzioni se- guenti :

L'’escussa afferma di nulla più possedere all’infuori di quanto pignorato.

und Konkurskammer. N° 38. 155

Essa dichiara che gli oggetti inventariati dal N° 1 a 8 in- clus. s0no di proprietà di sguo marito e quelli segnati dal N° 9-12 s0n0o di spettanza del signor Botta Grazioso, di Sa- lorino, per merce data in deposito.

Tutti gli oggetti staggiti s0no lasciati nelle mani del- l’escussa,

In relazione alle dichiarazioni precedenti, l'Ufficio as8e- gnava al creditore, in applicazione dell’art. 106, un termine di 40 giorni per contestare le due rivendicazioni sollevate. La quale contestazione essendo avvenuta, veniva poi dall’Uf- ficio applicato l’art. 109 e fissato al creditore il termine per aprire azione davanti i tribunali.

Contro questo provvedimento ricorreva la Ditta Fischer Söhne alle autorità di vigilanza, chiedendo che una volta ritenuto applicabile l’art. 106, ossia dopo constatato che gli oggetti in questione erano in posses80 della debitrice, dovesse l'Ufficio procedere a norma dell’art. 107, facendo obbligo ai rivendicanti di farsì attori.

Ma le due istanze cantonali respingevano il ricors0 per il riftes80 che gli enti staggiti erano incontestabilmente in pos- 8e880 0, per lo meno, nel compossess80 del marito.

B. — Contro il quale giudizio ricorre attualmente la Ditta Fischer, riprendendo le conclusioni presentate davanti le isfanze cantonali.

Considerando in diritto :

1°, — La questione sollevata dalla ricorrente che non po- tesse più l Ufficio rinvenire sopra un provvedimento già preso non venne punto trattata dalle istanze cantonali, le quali, pas- sando oltre su questo argomento, sí applicarono unicamente a decidere la questione di possess80. Rigorosamente la ver- tenza dovrebbe quindi rinviarsi al primo giudice per una nuova decisione. Ma trattandosi di un punto di questione puramente di diritto, essa può senz'’altro essere decisa anche da questa Corte.

29, — Diversa è la procedura da seguirsi nelle rivendica- zioni, a seconda che gli oggetti rivendicati si trovino nel pos- ses80 del debitore o di un terzo. Nella prima eventualità

156 B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

l'Ufficio comunica dapprima la rivendicazione al creditore ed al debitore e li invita a dichiarargli se l’ammettono 0 meno (art, 106). Se essi dichiarano di non ammetterla, 1’Ufficio as- segna termine al rivendicante per far valere le proprie ragioni in giudizio (art. 107).

Nella seconda eventualità (art. 109), creditore e debitore non vengono punto invitati a pronunciarsiì sulla rivendica- zione; ma appena che la stessa sì produce, l’Ufficio deve im- partire al creditore 10 giorni di termine per adire senz'’altro- i tribunali.

Questa differenza di procedura sì spiega per una ragione molto semplice. Se l'oggetto rivendicato è in posse880 di un terzo, di modo che toccherebbe al creditore di farsi attore per contestare la rivendicazione, è affaito inutile di invitarlo e di fissargli prima un termine speciale per dichiarare se in- tenda o meno di riconoscere la pretesa sollevata. Questo in- vito è già compreso nell’assegno di termine per aprire azione giudiziale, la non o88ervanza del quale ha appunto per con- seguenza di far ritenere la rivendicazione come ammessa.

Invece quando l'oggetto rivendicato sì trova in pos8e880-

del debitore, e che tocchi perciò eventualmente al rivendi- cante di adire i tribunali, sarebbe inopportuno di invitare il terzo rivendicante ad introdurre un'azione giudiziale prima di sapere 8e la di lui rivendicazione sia 0 meno contestata.

Ne risulta che la diffida de l’Ufficio a dichiarare 8e’ rico- nosca 0 meno la rivendicazione del terzo implica neces8aria- mente già una decisione sulla questione di posS0880. Essa ammette necessariamente che gli oggetti staggiti s80no in pos- 86880 del debitore e dato che la rivendicazione sia conte- stata non pud più I’Ufficio cambiare la procedura iniziata. proseguendo a termini dell’art, 109 in luogo ed in vece del- Vart. 107.

Ora, è questo precisamente che l'Ufficio fece nel cas0 con- creto. Gli enti staggiti vennero evidentemente da lui ritenuti come in posses80 della debitrice. Le menzioni al verbale di pignoramento lo dimostrano. Partendo da questa idea, egli applicd l’art. 106, invitando il creditore procedente a dichia-

und Konkurskammer. N° 31. 157

rare entro 10 giorni se ammetteva 0 meno la rivendicazione. E questo provvedimento non essendo stato contestato, pas8ò in forza di cosa giudicata e decise la questione di pos8e880 nel senso che essa spettasse alla debitrice. Ciò fatto, non era più lecito all’Ufficio di modificare questa situazione di diritto e di procedere a termini dell'art. 109. 11 disposto applicabile era quello dell'art. 107, ed in questo senso il ricorso è in- dubbiamente fondato.

Va da sè tuttavia che questa decisione non può portare pregiudizio ai rivendicanti e che qualora gli stessi non ab- biano conosciuto il provvedimento applicante il disposto del- Vart. 106, essì abbiano ancora facoltà di ricorrere alle auto- rità di vigilanza nel termine di 10 giorni dopo averne avuto cognizione, per ottenere l'annullamento della procedura ini- ziata e l'applicazione dell’art. 109. Ma l’Ufficio non può di gua iniziativa rinvenire sopra un provvedimento già pres0 ed applicare in seguito una procedura diversa da quella in ori- gine iniziata ;

la Camera Esecuzioni e Fallimenti pronuncia:

Tl ricorso è ammess0 nel senso dei considerandi.

32, Enfscheid vom 24. Mai 1910 in Sathen Keller.

Art. 274 ff. SchKG : Folgen der Unterlassung der sofortigen Voll- streckung des Arrestes. Anspruch des Arrestgläubigers auf Teil- nahme am Arrestvollzug ? Rechts- und Ermessensfrage.

A, — Der Rekuxrent, Josef Alois Keller-Angern, Weinhändler in Zürich I, erwirkte am 2, Februar 1940 einen Arrestbefehl gegen Emil Kupfer in Zürich III. Statt den Arrestbefehl dem für den Vollzug zuständigen Betreibungs8amt Zürich 11 zu über- ‘geben, händigte ihn die Arrestbehörde dem Gläubiger selber aus. Dieser ersuchte nun das Betreibung8amt um Vollzug des Arrestes und verlangte, demselben persönlih beiwohnen zu können, um Über die Aktiven des Schuldners Aufklärung zu geben.

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