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Entscheid

BGE 38 I 639

BGE 38 I 639

1. Januar 1912Deutsch10 min

Source fallrecht.ch

BGE 38 I 639

638 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

94, Entscheid vom 10. Juli 1912 in Sachen Yrügger.

Kompetenzausscheidung zwischen den Aufsichtsbehörden und den |

Nachlassbehörden in Beziehung nuf die Festsetzung der Kosten- rechnung des Saohwalters im Nachlassrerfuhren.

Im vorliegenden Falle hat eine Abteilung des Appellations- hofes des Kantons Bern als kantonale Aufsichtsbehörde für Schuldbetreibung und Konkurs und als obere Nachlaßbehörde die von einem Sachwalter im Nachlaßverfahren gestellte Kosteu- re<nung reduziert. Das Bundesgericht, an das der Sachwalter rekurriert hat, hat über die Zulässigkeit der Weiterziehung des angefochtenen Entscheides folgendes au8sgeführt :

Da3 Bundesgericht ist zur Überprüfung des angefochtenen Entscheides nur insoweit zuständig, als es sich um Verrichtungen handelt, für die die Gebühr im Tarif selbst bestimmt ist. Denu Abschnitt VI des Tarifes über die „Gebühren im Nachlaßver- fahren“ seyt nur für wenige Verrichtungen des Sachwalters die Vergütung selbst fest. Jn Bezug auf die übrigen bestimmt Art. 96: „Für Prüfung des Nachlaßvertrages, Berichterstattung und Antragstellung bei der Nachlaßbehörde uud audere in diesem Tarife uicht erwähnte Verrichtungen bezieht der Sach- walter eine Verzütung, die von der Nachlaßbehörde nach Maßgabe der Leistungen in jedem einzelnen Falle festzusezen ist.“ Je nachdem es si<h um Verrichtungen, für die die Gebühr im Tarife normiert ist, oder um andere Leistungen handelt besigt daher auch die Kostenre<hnung des Sachwalters eine verschiedene rechtliche Bedeutung. Hinsichtlih der ersteren Posten qualifiziert sie sih ebenso wie die Kostenforderungen der Betreibungsbeamten als Verfügung des Sachwalters im Sinne des Art 295 Abs. 3 S<KG und unterliegt daher der Überprüfung durch die Aufsichts- behörden, in legter Jnstanz also dur< das Bundesgericht. Hin- sichtlich der legteren Posten dagegen hat sie lediglich den Charakter eines Antrages an die Nachlaßbehörden. Deren Entscheid da- rüber aber ist endgültig und fann niht an das Bundesgericht weitergezogen werden. Denn gegen Entscheide der Nachlaßbehörden

und Konkurskammer. No 95. 639

ist keine Beschwerde im Sinne der Art. 17 f. SGKG und folg- li<h auch fein Rekurs an das Bundesgericht nach Art. 19 ShKG zulässig (vergl. Jaeger, Komm. zu Art. 295 N. ò, Art. 293 N. 3, Art. 17 N. 4, Art. 49 N. N.

95. Sentenza 10 luglio 1912 nella causa Gobbi,

Art. 12 LEeP : Obbligo dell'Ufficio di accettare dei paga- menti parziali per conto del creditore istante. — Art. 68 LE eP : La contestazione dell'obbligo di pagare le spese di esecuzione deve aver luogo mediante ricorso all’Autorità di sorveglianza e non in via di opposizione. — Art, 85 LEeF : Se il debitore ha pagato la somma escussa direttamente al cre- ditore senza aver fatto opposizione. VUffizio è tenuto nondimenò. a richiesta del creditore. di continuare l’esecuzione, salvo annul- lazione dell’esecuzione da parte del giudice.

A. — Ad istanza di Alessandro Induni, rappresentato dall’Avvocato Perucchi a Stabio, l’Uffizio di Mendrisio ha intimato il 29 febbraio al ricorrente Ercole Gobbi due pre- cetti, uno per la somma di fr. 3ò, coll’'interesse del ò °% dal 17 febbraio 1912, l’altro per fr. 40, coll’interesse del 5 ®% dal 28 novembre 1911.

Il debitore riconobbe dovere gli importi capitali che gli venivano pretesì, ma contestò l'obbligo di pagare gli inte- ressì.

Tl È marzo egli sì offrì di versare all'Ufficio la s0mma di fr. 75 rappresentante il capitale dei due debiti in esecuzione. L'Ufficio essendosi rifiutato di accettare detta s0mma, perchè non rappresentava il totale dell'importo reclamato e delle spese, Gobbi rimetteva direttamente l'importo al creditore Induni, con vaglia postale 4 marzo.

Nel medesimo tempo egli faceva opposizione per gli inte- ressÌ,

Ád una data che non risulta dagli atti, l'Avvocato Peruc- chi, rappresentante del creditore, ignorando o fingendo di ignorare questo pagamento, chiedeva la continuazione delle due esecuzioni.

640 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

Il 22 aprile, l'Ufficio notificava a Gobbi che il pignora- mento avrebbe luogo il 25 dello stess0 mese. Il pignoramento non avendo potuto aver luogo a quella data, un nuovo avviso lo fissò per il 29 aprile, alla quale data l’Ufficio procedette al pignoramento per le due esecuzioni.

Il verbale del pignoramento porta la menzione che il debi- tore avendo presentato una ricevuta postale dalla quale risulta avere egli versato al creditore l’importo del capitale dei due debiti in esecuzione, il pignoramento era stato ese- guito solamente per le spese d’intimazione dei due precetti e per le ulteriori spese di esecuzione.

Il 1° maggio Gobbi ricorse all’Autorità di sorveglianza domandando l’annullazione del pignoramento.

Egli allegava che il contegno dell’Ufficio era contrario alla disposizione dell’ art. 12; che se l’Ufficio avesse accettato il pagamento oftertogli, il pignoramento non avrebbe avuto luogo. Che ess80 inoltre non avrebbe dovuto avvenire, primie- ramente perchè aveva fornito all'Ufficio la prova che i debiti escussì erano stati pagati ed in seconda linea perchè aveva fatto opposizione ai due precetti, sia per gli interessi, sia per le spese. L’istanza cantonale ha respinto il ricorso0 ed ha condannato il ricorrente al pagamento di una multa di fr. 2, nonchè alle spese di cancelleria, e ciò all’apoggio dei seguenti motivati.

L’affermazione del ricorrente giusta la quale vi sarebbero stati due pignoramenti è inesatta. Non vi è stato che un solo pignoramento per le spese delle due esecuzioni. Questo pignoramento era giustificato, perchè il debitore aveva fatto opposizione solamente per gli interessi e non per le spese. Afermando il contrario Gobbi affermò cosa in opposizione colla verità, e siccome tale affermazione venne avanzata per sorprendere la buona fede del giudice, appare giustificata la condanna de! ricorrente al pagamento delle spese di cancel- lieria e ad una multa di fr. 2.

B. — È contro questo decreto che Gobbi ricorre al Tribu- nale federale.

und Konkurskammec. N° 95, 641

Considerando in diritto:

Se è vero che l'Ufficio di Mendrisio ha rifiutato di ricevere il versamento della somma di fr. 75, offerti dal ricorrente il 4 marzo in pagamento dei due debiti escussiì, perchè l’importo oferto non era sufficiente per tacitare gli interessi e le spese, es80 ha evidentemente violato Vart. 12 della LEeF, perchè a tenore di questa disposizione l'Ufficio è in obbligo di accet- tare i pagamenti del debitore per conto del creditore istante, guand’anche sí tratti solamente di pagamenti parziali.

Ma il Tribunale federale non ha da occuparsi di questa questione. Il ricorrente non domanda e non ha mai doman- dato che l'Ufficio venga invitato ad accettare il pagamento, ciò che non gsarebbe praticamente più possibile, il pagamento essendo stato effettuato nel srattempo direttamente nelle mani del creditore, ma es80 chiede unicamente l’annullazione del pignoramento dei 25 aprile e questa è unicamenté la questione che forma oggetto di litigio.

Ora, a tale riguardo devesiì anzitutto osservare che l’afŒer- mazione del ricorrente giusta la quale vi sarebbero stati non uno, ma due pignoramenti, non trova alcun apoggio nellin- carto. Negli atti Égura un s0lo verbale di pignoramento e nulla autorizza ad ammettere che ve ne siano síano stati due.

Circa alla validità del pignoramento è d’uopo rimarcare :

Davanti all’istanza cantonale il ricorrente aveva sostenuto che il pignoramento era nullo perchè avendo egli fatto oppo- Sizione per gli interessì e per le spese, l’esecuzione per le Spese non poteva essere continuata che dopo l’annullazione dell’opposizione od il suo rigetto. Dietro constatazione del- l’istanza cantonale che l’afermazione del ricorrente, aver egli fatto opposizione anche per le spese, è contraria alla verità, egli modifica attualiuente la sua posizione e s0o8tiene che l’esecuzione per le spese poteva essere continuata solamente dopo l’annullazione 0 il rigetto dell’opposizione concernente gli interessì. Ma ciò fosse anche, il ricorso dovrebbesi ciò nondimeno respingere, perchè il creditore aveva dichiarato di rinunciare all’esecuzione per gli interessi. Anche se tale dichiarazione non fosse avvenuta, il ricors0o risulterebbe privo

642 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

di fondamento. Innanzi tutto conviene osservare che la con- testazione dell'obbligo di pagare le spese di esecuzione non può mai avvenire in via di opposizione.

L'obbligo di pagare le spese deriva dal diritto di esecu- zione e non dal diritto materiale e la relativa contestazione deve aver luogo mediante ricorso all'Autorità di sorveglianza e non in via di opposizione. E dunque affatto indifferente per l’esito del ricorso che Gobbi abbia 0 non abbia dichiarato di fare opposizione al precetto per ciò che concerne le spese di esecuzione. In quanto concerne l'obbligo di pagare le spese, questa opposìizione era senza valore.

Premessa questa osservazione, la situazione di diritto è la seguente,

Il pagamento del capitale delle due s0mme escusse aveva avuto luogo direttamente nelle mani del creditore. In conse- guenza l’Ufficio non era obbligato ed a rigore non aveva nem- meno il diritto di tenerne conto. Richiesto di continuare le due esecuzioni, ess80 doveva continuarle ed il debitore non poteva opporvisi che inoltrando istanza al giudice in annul- lazione delle esecuzioni per avvenuto pagamento, in applica- zione dell'art. 85. Va da sè che tale annullazione non avrebbe potuto pronunciarsi che per il capitale, ma non per le spese, che non erano state pagate, Sino a tanto che questa annullazione non era però stata pronunciata, l'Ufficio era in obbligo di dar seguito all’istanza del creditore. A rigore e880 avrebbe dovuto procedere al pignoramento anche per i due capitali escussì, nonostante la presentazione di una ricevuta postale constatante il pagamento, poichè Il’Ufficio non aveva veste per riconoscere tale pagamento ed i guoi effetti. Cio stante è evidente che Gobbi non ha motivo per lagnarsi dell’Ufficio, il quale, che avrebbe potuto procedere al pignoramento per l'importo delle s80mme esgcusse e delle 8pese, sí è limitato a procedere per le spese, le quali erano incontestabilmente dovute.

Quanto alla domanda in annullazione della multa di fr. 2, la stessa è irricevibile, il potere disciplinare entrando nella competenza dell'Autorità cantonale.

und Konkurskammer. N° 96, 643

La questione invece delle spese di cancelleria, che l’istanza cantonale ha messe a carico del ricorrente, potrebbe per sè stes8a essere dubbia. Ma avuto riguardo al fatto che il ricor- rente ha usato di affermazioni inveritiere per indurre in errore l'Autorità cantonale, il ricorso devesi respingere anche 8u questo punto.

La Camera Esecuzioni e Fallimenti pronuncia :

Il ricors0 è respinto.

96. Entscheid vom 10, Iusi 1912 in Sachen Zelfs<h & Cie.

Art 251 Abs. 3 SchKG: Auf Abschiagsverteilungen, die ror der Anmeldung seiner Forderung im Konkurse stattgefunden haben, hat ein Gläubiger auck dann keinen Anspruch, wenn er die Verspätung der Konkurseingabe nicht rerschuldet hat.

A. A. Zeltsch & Cie. in Basel haiten sih von der Firma Helfenberger & Cie. ebenda Warenlieferungen im Betrage von 15,000 Fr. macben lassen, durch die eine ihnen an leßgtere zu- slehende Forderung im Wege der Kompensation getilgt werden sollte. Nachdem Helfenberger & Cie, in Konkurs geraten waren, focht die Masse diese Transaktion als unzulässiges De>ungsge- \{äft auf dem Prozeßwege an. Jhre Klage wurde teilweise ge- {üpl und die Anfechtungsbeklagten dur<h Urteil des Bundesge- rites vom 29. März 1912 verpflichtet, der Masse den Betrag von 11/850 Fr. 75 Cts. in Waren oder bar zu erstatten. Mit Eingabe vom 2. Mai 1912 an das Konkursamt Basel-Stadt meldeten darauf Jeltsch & Cie. einen entsprechenden Betrag ihrer früheren Forderung an Helfenberger & Cie. als Ansprache im Konkurse an, mit dem Begehren, dafür nah Begleihung der bundesgerichtlichen Urteilssumme kolloziert zu werden, und mit dem Beifügen, daß sie Anspruch auf die bei der bereits erfolgten Ab- \chlagsverteilung angewiesene Dividende erhöben. Diese Abschlags- verteilung hatte im Dezember 1911, na< der zweitinstanzlichen Gutheißung der Anfechtungsklage dur< das Appellationsgericht