BGE 38 I 695
BGE 38 I 695
1. Januar 1912Deutsch6 min
Source fallrecht.ch
BGE 38 I 695
694 C. Entscheidungen der Schuldbetreibuugs-
parla soltanto della casa n° 82 e che l'atto di traslazione di proprietà menziona es80 pure esclusivamente il n° 82,
Ma ciò che non risulia dall’incarto sì è se nel catasto di Morbio Inferiore il n° 82 comprende s0lo la casa di abitazione 0 anche le dipendenze indicate nella stima del perito, Se le comprende, queste dipendenze fanno parte esse pure della delibera e devono quindi essere consegnate. Se non le com- prende, non fanno parte della delibera e non devono quindi consegnarsi, chè non vi ha dubbio che l'Ufficio non poteva e non voleva procedere che alla vendita degli immobili iscritti sotto il n° 82 di mappa.
Il fatto che il perito incaricato della valutazione avrebbe compres6 nella stima dei beni estranei al n° 82 e che questa stima ha servito di base all’incanto, proverebbe s0lo che la valutazione è erronea, ma non che l'Ufficio abbia voluto vendere ed abbia effettivamente venduto dei beni che non erano compresì nel pignoramento nè indicati nell’avviso d’asta, nè nell'atto di delibera.
Questa valutazione può, quantunque non sembri probabile, aver indotto in errore i ricorrente ; ma non gli dà il diritto di pretendere la consegna dei beni che lUfficio non poteva vendergli, nè deliberare e che non ha manifestamente deli- berato; —
la Camera Esecuzioni e Fallimenti Pronuncia : Gli atti s80no rinviati a sensi dei considerandi all’ Autorità cantonale di vigilanza per un nuoro giudizio.
und Konkurskammer, Ne 110. 695
110. Sentenza 26 gettembroe 1912 nella causa Berta.
Art. 59 Regolamento sull'amminiatrazione degli Uffici di fallimento. Collocazione d’un credito sotto condizione della produzione di documenti. — Art. 250 LEeF : Il creditore opponendosi alla collocazione di un credito eventuale non può pretendere il dividendo corrispondente nel caso che questo cre- dito venga più tardi eliminato.
A.-— La Banca Popolare Ticinese era intervenuta nel falli- mento di G, Schmidt-Steiger in Giubiasco per una s0mma di fr. 9564.70, importo di cambiali girate a 8uo ordine dal fallito. In graduatoria questo credito venne collocato colla menzione seguente: « Ammess0 sotto la condizione della presentazione « degli effetti rimasti insoluti alla rispettiva scadenza. »
Tl ricorrente Francesco Berta sì oppose alla collocazione del credito e ne chiese l'eliminazione. Nel corso del litigio le cambiali girate dal fallito furono regolamente pagate, in se- guito di che la Banca comunicava all’Amministrazione del fallimento che ritirava il di lei intervento. Essa dichiarava inoltre al ricorrente Berta che ammetteva la di lui azione in eliminazione del di lei credito.
L'Ufficio menzionava la comunicazione della Banca in graduatoria aggiungendo all’ammissione condizionata dell’in- tervento le parole : « Credito caduto, core da dichiarazione « 7 ottobre della Banca Popolare. »
Tl 7 maggio 1912 l'Ufficio depositava lo stato di riparto nel quale non figurava più il credito della Banca Popolare. Berta ricorreva all’Autorità di vigilanza domandando che lo stato di riparto fosse modificato nel senso dell’iscrizione del divi- dendo pertoccante al credito di fr. 9564.70, pel quale la Banca era stata collocata, e conchiudendo a che guesto divi- dende gli fosse attribuito in applicazione del disposto dell’art 250 LEeF. Egli allegava che la graduatoria non poteva più easgere modificata dopo che il ricorrente aveva iniziato azione contro la Banca Popolare per far eliminare il di lei credito e che l’azione essendo stata armmes8a, il dividendo pertoccante al credito eliminato doveva essergli attribuito. L’istanza
696 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
cantonale respingeva il ricorso pel motivo che il credito della Banca era stato ammesso sotto condizione della produzione dei titoli e che la produzione non essendo avvenuta, la collo- cazione doveva essere consíiderata come nulla.
B. — È contro questa decisione che Berta ricorre al Tri- bunale federale.
Consíiderando in diritto :
La collocazione del credito della Banca Popolare sotto la condizione della produzione degli efffetti non pagati alla sca- denza era irregolare.
Per agire correttamente l’Amministrazione avrebbe dovuto sospendere ogni decisione fino alla scadenza degli effetti ed ammettere 0 respingere il credito secondo la situazione che ne sarebbe rigultata. (Art. 59 del Regolamento sull’ammini- strazione degli Uffici dei Fallimenti, del 13 luglio 1911).
Attualmente questa irregolarità non può più essere cor- retta. Si tratta unicamente di apprezzare la situazione giuri- dica alla quale essa diede origine.
Gli effetti che stanno a base del credito notificato dalla Banca Popolare Ticinese non erano stati accettati dal fallito. Questi li aveva semplicemente indossati all’ordine della Banca. Ciò facendo egli non era divenuto di lei debitore e po- teva divenirlo s0lo in virtù dell’esercizio del diritto di re- gres80, nel caso in cui gli effetti non venissero pagati alla scadenza. AI momento in cui la Banca intervenne, gli effetti non erano ancora scaduti. La Banca non era quindi ancora creditrice. Essa poteva 8s0lo divenirlo nella eventualità di sopra indicata. È per questo credito eventuale che essa fu collocata. Difatti la collocazione avvenne s0olo pel caso in cui questi effetti non venissero pagati dall’accettante alla scadenza ed alla condizione che venissero prodotti i documenti comprovanti che il pagamento non aveva avuto luogo, vale a dire che ve- nis8ero prodotti gli effetti protestati. Questa eventualità non essendosì verificata, dal momento che gli effetti vennero pa- gati alla scadenza, il credito eventuale pel quale la Banca era stata collocata non prese quindi origine. Donde la con- seguenza che la Banca non avrebbe potuto pretendere nulla
und Konkurskammer. N° 111, 697
anche se il suo credito eventuale non fosse stato eliminato. Il ricorrente che in virtù dell'art. 250 non ha diritto che al dividendo pertoccante al credito eliminato, non può guindi nulla pretendere neppur es80 ; — la Camera Esecuzioni e Fallimenti pronuncia : Il ricorso è respinto.
111. Eufscheid vom 26. September 1912 in Sachen Houkuxsamt Vadeu.
Art. 280 SchKG: Verpflichtung der Konkursverwaltung, auf Begehren der Gläubiger, die eventuell Abtretung eines zweifeihaften An- Spruches verlangen, einen Beschiuss der Gläubigergesamtheit über die Geltendmachung dieses Anspruches herbeizuführen, auch wenn noch eine Aufklärung über das tatsäckliche Fundament des Anspru- ches durch einen Prozess erwartet werden kann, der ron den erwähn- ten Gläubigern bereits auf Grund einer Abtretung nach Art. 260 SchKG eingeleitet worden isf.
A. — An der am 20. Mai 1912 abgehaltenen Gläubiger- versammlung im Konkurse über Harry Zweifel-Stehli in Neuen- hof, unbeschränkt haftenden Teilhaber der in Liquidation getretenen Kommanditgesellschaft Zweifel-Stehli & Cie. in Wettingen, wurde u, a. auch darüber beraten, ob niht ein kurz vor der Konkurs- eröffnung abgeschlossener Vertrag, dur< den Zweifel-Stehli & Cie. ihre Aktiven gegen Übernahme der Passiven an eine neugegründete Aktiengesellschaft, die „Baumwoll-Spinnerei und Weberei Wettin- gen“ abgetreten hatten, auf dem Prozeßwege angefochten werden folle. Die Versammlung beschloß, namens der Masse darauf zu verzichten, dagegen den einzelnen Gläubigern auf dem Zirkular- wege Gelegenheit zu geben, sich die betreffenden Ansprüche gegen die Baumwoll-Spinnerei und Weberei Wettingen abtreten zu lassen. Hierauf stellten zwei Gläubiger, Dr. von Sprecher und Edwin Schwarzenbach in Rüschlikon innert Frist ein entsprechen- des Begehren ; zuglei<h wünschten sie, daß ihnen auh die An- sprüche (Anfehtungsansprüche) der Masse gegen den Vater des