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Entscheid

C-1086/2011

Documenti di viaggio per stranieri (altro)

24. Mai 2013Deutsch8 min

Documenti di viaggio per stranieri, decisione del ... Documenti di viaggio per stranieri, decisione del 25 gennaio 2011 Ice.modal.stop('form:resultTable:7:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:7:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

30.

giugno successivo per lasciare il territorio svizzero; in particolare l'autorità cantonale ha rilevato che l'interessato è stato sempre a carico dell'assistenza pubblica accumulando un debito complessivo di oltre 99'000.- franchi, che, con giudizio del 4 ottobre 2011, il CdS, chiamato ad esprimersi su ricorso dell'interessato, ha confermato la suddetta risoluzione, così come pure il TRAM con sentenza del 28 novembre 2012, cresciuta in giudicato, che, quindi, la SP ha fissato al ricorrente l'8 marzo 2013 quale termine ultimo per lasciare la Svizzera, che salvo le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, che in particolare, le decisioni in materia di rilascio di documenti di viaggio rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 let. d LTAF – possono essere impugnate dinanzi al TAF, il quale statuisce in via definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 let. c cifra 6 in fine della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]), che salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, ai sensi dell'art. 37 LTAF la procedura dinanzi al Tribunale è retta dalla PA, -- 3 of 6 -C-1086/2011 Pagina 4 che giusta l'art. 48 cpv. 1 PA il ricorrente ha il diritto di ricorrere e il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (art. 50 e 52 PA), che ai sensi dell'art. 49 PA il ricorrente può invocare davanti al Tribunale la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato quale autorità di ricorso; il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA), che rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al momento del giudizio (DTAF 2011/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata; DTAF 2011/43 consid. 6.1), che l'entrata in vigore il 1° gennaio 2008 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) ha comportato l'abrogazione della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del

26.

marzo 1931 (LDDS, CS 1 117) conformemente all'art. 125 LStr in relazione con il suo allegato 2, cifra I, che inoltre, l'introduzione di documenti biometrici ha reso necessaria una revisione totale dell'ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri del 27 ottobre 2004 (ODV, RU 2004 4577), che abrogata il 28 febbraio 2010, essa è stata sostituita dall'ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri del 20 gennaio 2010 entrata in vigore il 1° marzo 2010 (ODV, RU 2010 621), e quindi sostituita dalla nuova versione del 14 novembre 2012, entrata in vigore il 1° dicembre 2012 (ODV, RS 143.5); secondo le disposizioni transitorie, alle procedure relative al rilascio di un documento di viaggio - pendenti al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza - si applica il nuovo diritto. Nel caso in esame, è dunque applicabile la nuova ODV, le cui disposizioni pertinenti alla fattispecie non hanno subìto delle modifiche (significative) in termini di contenuto rispetto alla precedente ODV, che giusta i combinati disposti degli art. 4 cpv. 1 ODV e 59 cpv. 2 let. b e c LStr hanno diritto ad un passaporto per stranieri, gli stranieri riconosciuti quali apolidi dalla Svizzera secondo la Convenzione del 28 settembre 1954 sullo statuto degli apolidi (RS 0.142.40) (let. b), come pure gli stranieri privi di documenti e titolari di un permesso di domicilio (let. c); inoltre -- 4 of 6 -C-1086/2011 Pagina 5 ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 ODV alle persone sprovviste di documenti e titolari di un permesso di dimora annuale può essere rilasciato un passaporto per stranieri; in proposito l'assenza di documenti è accertata dall'UFM sulla scorta dell'art. 10 ODV, che, nella fattispecie, il ricorrente, a seguito della sentenza del TRAM del

28 novembre 2012, cresciuta in giudicato, non è più a beneficio di un permesso di dimora in Svizzera, che di conseguenza è evidente che una delle condizioni cumulative per poter beneficiare di un passaporto per stranieri non è ossequiata nella fattispecie, che di conseguenza la decisione dell'UFM deve essere confermata con sostituzione dei motivi ed il ricorso respinto, che richiamata la decisione incidentale del 9 marzo 2011, il ricorrente è esentato dal pagamento delle spese processuali. (dispositivo sulla pagina seguente)

28 novembre 2012, cresciuta in giudicato, non è più a beneficio di un permesso di dimora in Svizzera, che di conseguenza è evidente che una delle condizioni cumulative per poter beneficiare di un passaporto per stranieri non è ossequiata nella fattispecie, che di conseguenza la decisione dell'UFM deve essere confermata con sostituzione dei motivi ed il ricorso respinto, che richiamata la decisione incidentale del 9 marzo 2011, il ricorrente è esentato dal pagamento delle spese processuali. (dispositivo sulla pagina seguente)

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C-1086/2011 Pagina 6 il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata con sostituzione dei motivi.

2.

Non si prelevano spese processuali.

3.

Comunicazione a: – ricorrente (Raccomandata) – autorità inferiore (n. di rif. …; Raccomandata) – Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione (incarto di ritorno) La presidente del collegio: Il cancelliere: Elena Avenati-Carpani Manuel Borla Data di spedizione:

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