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Entscheid

C-1682/2012

Diritto alla rendita

12. Juni 2012Deutsch5 min

Assicurazione invalidità (decisione del 22 febbrai... Assicurazione invalidità (decisione del 22 febbraio 2012) Ice.modal.stop('form:resultTable:3:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:3:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

1.

OAI, e non in una decisione giusta l'art. 74 OAI, che lo scritto ("ricorso") trasmesso dall'assicurato a questo Tribunale il

28.

marzo 2012, deve quindi essere considerato come un'obiezione al detto progetto di decisione da inoltrarsi direttamente all'UAIE (art. 73ter cpv. 1), che, di conseguenza, questo Tribunale non entra, quale giudice unico, nel merito del detto scritto (art. 63 cpv. 4 PA e art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF), che l'incarto deve perciò essere retrocesso all'UAIE affinché, completata l'istruzione, emani una decisione ai sensi dell'art. 74 OAI, che non si prelevano spese processuali e non si assegnano indennità per spese ripetibili (art. 63 e 64 PA), -- 3 of 4 -C-1682/2012 Pagina 4 il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Non si entra nel merito dello scritto giunto a questo Tribunale il 28 marzo

2012.

2.

L'incarto è retrocesso all'UAIE per emanazione di una decisione in conformità con l'art. 74 OAI.

3.

Non si prelevano spese processuali e non si assegnano indennità per spese ripetibili.

4.

Comunicazione: – al rappresentante del ricorrente (Raccomandata/AR); – all'autorità inferiore (n. di rif. …; Raccomandata); – all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (Raccomandata). La giudice unica: Il cancelliere: Elena Avenati-Carpani Dario Quirici Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:

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