C-2351/2026
Stupefacenti (altro)
27. Mai 2026Deutsch5 min
Confisca e distruzione di sostanze dopanti (decisi... Confisca e distruzione di sostanze dopanti (decisione del 10 marzo 2026) Ice.modal.stop('form:resultTable:4:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:4:tt_reg');
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B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Corte III C-2351/2026 S e n t e n z a d e l 2 7 m a g g i o 2 0 2 6 Composizione Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliera Ambra Martignoni. Parti A._______, ricorrente, contro Fondazione Swiss Sport Integrity, autorità inferiore. Oggetto Confisca e distruzione di sostanze dopanti (decisione del 10 marzo 2026).
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C-2351/2026 Pagina 2 Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
Erwägungen
1.
Con decisione del 10 marzo 2026, Swiss Sport Integrity ha deciso di sequestrare e distruggere il prodotto dopante proibito contenuto in un pacco destinato all’interessato proveniente dalla (…) e trattenuto dall’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (90 capsule di MK-677 Ibutamoren 25 mg) nonché di fissare l’emolumento per la sua prestazione e decisione – a carico dell’interessato – a fr. 400.-.
2.
Il 1° aprile 2026, l’interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro tale decisione, mediante il quale ha chiesto di rinunciare all’emolumento di fr. 400.-- posto a suo carico.
3.
Questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. h LTAF, i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dalle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione. La Fondazione Swiss Sport Integrity costituisce un'organizzazione di questo tipo (art. 19 cpv. 2 e 20 LPSpo nonché art. 73 cpv. 1 e 2 OPSpo) ed il provvedimento impugnato in materia di confisca e distruzione di prodotti dopanti rappresenta una decisione ai sensi dell'art.
5.
PA (cfr. la sentenza del TAF C-6302/2013 del 14 settembre 2015 consid.
1.2
[considerando non pubblicato in DTAF 2015/46]; v. anche la sentenza del TAF C-4856/2023 del 19 settembre 2023). Il Tribunale amministrativo federale è pertanto competente a trattare il presente ricorso.
4.
La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF).
5.
Il 10 aprile 2026, il Tribunale amministrativo federale, mediante decisione incidentale, ha invitato l’insorgente a versare nel termine di 30 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione della decisione incidentale medesima, un anticipo di fr. 800 (al netto d’eventuali spese postali o bancarie a suo carico) a copertura delle presumibili spese processuali, con comminatoria di inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine.
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6.
Il termine assegnato al ricorrente con decisione incidentale del 10 aprile 2026, notificata il 14 aprile 2026 (estratto track and trace della Posta [doc. TAF 3]) per versare l’anticipo sulle presumibili spese processuali è scaduto infruttuoso il 15 maggio 2026. Per conseguenza, il ricorso è inammissibile (art. 23 PA).
7.
Il giudice dell’istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF).
8.
Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Visto l’esito della lite, non si giustifica altresì l’attribuzione di ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. TS-TF a contrario). (dispositivo alla pagina seguente)
Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Visto l’esito della lite, non si giustifica altresì l’attribuzione di ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. TS-TF a contrario). (dispositivo alla pagina seguente)
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C-2351/2026 Pagina 4 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese processuali né si attribuiscono spese ripetibili.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all’autorità inferiore e al DDPS. Il giudice unico: La cancelliera: Vito Valenti Ambra Martignoni I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
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C-2351/2026 Pagina 5 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di
30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:
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