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Entscheid

C-2583/2013

Diritto alla rendita

5. Dezember 2013Deutsch8 min

assicurazione per l'invalidità (decisione del 3 ap... assicurazione per l'invalidità (decisione del 3 aprile 2013) Ice.modal.stop('form:resultTable:18:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:18:tt_reg');

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Erwägungen

33.

LTAF; in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi a questo Tribunale conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20); in virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1); giusta l'art. 1 LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 2870), sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga; secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione; nella specie gli eredi di A._________ hanno un interesse degno di protezione di poter ricorrere contro la decisione dell'UAIE riguardante denegate prestazioni AI pretese dal nominato; il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge (art.

60.

LPGA e 52 PA); la parte ricorrente ha versato l'anticipo di 400 franchi relativo alla presunte spese processuali, entro il termine impartito; il gra-

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C-2583/2013 Pagina 4 vame è dunque ammissibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso; nel caso in esame, il giudice può rinunciare di approfondire il problema a sapere da quando l'interessato ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) di almeno il 40% in media durante un anno senza notevole interruzione e, al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%, secondo come esposto nell'impugnata decisione (art. 28 cpv. 1 LAI); infatti, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA; secondo il cpv. 3 della stessa norma la rendita è versata dall'inizio del mese in cui nasce il diritto; secondo l'art. 29 cpv. 1 LPGA, colui che rivendica una prestazione deve annunciarsi all'assicuratore competente nella forma prescritta per l'assicurazione sociale interessata; l'art. 29 LAI regola non tanto la questione a sapere quando il diritto alla rendita AI nasce, quanto piuttosto la nascita del diritto al versamento della rendita; tuttavia, nel caso in esame, questa norma riguardante il diritto al versamento riveste un'importanza di rilievo; infatti, dal momento che l'assicurato ha incontestabilmente sottoscritto la domanda di prestazioni AI il 27 luglio 2012 (doc. 5 pag. 6) e che la stessa è stata ricevuta dall'Ufficio AI cantonale il 30 luglio successivo (doc. 9), egli non avrebbe avuto diritto a prestazioni che a partire dal 1° gennaio 2013; a quest'ultima data A._________ era già deceduto (26 dicembre 2012) e quindi, nessuna prestazione potrebbe essergli riconosciuta, anche nell'ipotesi in cui si dovesse condividere la tesi della parte ricorrente circa la data dell'insorgere dell'invalidità; in queste circostanze, il ricorso deve essere respinto e l'impugnata decisione confermata con sostituzione dei motivi, nel senso che A._________ non avrebbe potuto aver diritto ad alcun versamento di una prestazione dell'assicurazione svizzera per l'invalidità in quanto deceduto prima della data in cui avrebbe potuto pretendere detto versamento;

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C-2583/2013 Pagina 5 il ricorso, manifestamente infondato, può essere risolto da un giudice unico in applicazione dell'art. 69 cpv. 2 LAI in relazione all'art. 85bis cpv. 3 della Legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 20 dicembre 1946 (LAVS, RS 831.10); le spese processuali, di 400 franchi, sono posti a carico della parte ricorrente e vengono compensate con l'anticipo fornito il 29 novembre 2013; visto l'esito del ricorso, non si assegnano indennità per spese ripetibili; per quel che concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulla tasse e sulle spese ripetibili nelle cause innanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

Le spese processuali, di 400 franchi, sono poste a carico del ricorrente e sono compensate con l'anticipo già fornito.

3.

Non si assegnano indennità per spese ripetibili.

4.

Comunicazione a: – rappresentante dei ricorrenti (atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif.; raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna I rimedi giuridici sono indicati alla pagina seguente Il giudice unico: Il cancelliere: Elena Avenati-Carpani Dario Croci Torti

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C-2583/2013 Pagina 6 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:

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