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Entscheid

C-2645/2022

Valutazione dell'invalidità

26. Oktober 2022Deutsch7 min

Assicurazione per l'invalidità, rifiuto di adeguar... Assicurazione per l'invalidità, rifiuto di adeguare il grado di invalidità (decisione del 11 maggio 2022) Ice.modal.stop('form:resultTable:14:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:14:tt_reg');

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Erwägungen

23.

giugno 2022, che, chiamata a deliberare circa le modalità di richiesta di importi residui delle spese processuali, nella seduta del 24 febbraio 2022 la Conferenza dei Presidenti di Corte del TAF (di seguito: CP) ha stabilito la concessione di un unico ulteriore breve termine di cinque giorni dalla notifica della richiesta di pagamento delle spese processuali nel caso di versamento non -- 3 of 6 -C-2645/2022 Pagina 4 integrale dell’anticipo spese (si confronti in proposito anche la sentenza del TAF C-2249/2022 del 12 luglio 2022, passata in giudicato), che nella fattispecie le direttive di coordinazione della CP, vincolanti per le Corti, sono state applicate correttamente tramite la seconda decisione incidentale del 3 agosto 2022, che nel caso concreto la giudice dell’istruzione ha addirittura fissato un secondo termine, che, come detto, non essendo intervenuto il pagamento integrale entro i termini impartiti il ricorso del 9 giugno 2022 dev’essere pertanto dichiarato inammissibile, che neppure il fatto che l’importo rimasto impagato sia esiguo è rilevante (si confronti sentenza del TAF succitata), che giusta l'art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF, il giudice dell’istruzione decide quale giudice unico circa la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili, che, eccezionalmente, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA, nonché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]), né si assegnano spese ripetibili (art. 64 PA), che l’importo totale di fr. 856.35 (fr. 782.71 + fr. 17.- + fr. 56.64), versato (doc. TAF 5,9, 14) verrà restituito al ricorrente, (dispositivo alla pagina seguente)

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C-2645/2022 Pagina 5 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

C-2645/2022 Pagina 5 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Non si prelevano spese processuali. L’importo di fr. 856.35, versato il 22 luglio, 12 e 30 settembre 2022, sarà restituito al ricorrente allorquando la presente sentenza sarà passata in giudicato.

3.

Non si attribuiscono spese ripetibili.

4.

Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'autorità inferiore e all’UFAS. I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. La giudice unica: Il cancelliere: Michela Bürki Moreni Graziano Mordasini

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C-2645/2022 Pagina 6 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:

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