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Entscheid

C-2697/2012

Diritto alla rendita

13. August 2012Deutsch7 min

Assicurazione invalidità, decisione del 16 aprile ... Assicurazione invalidità, decisione del 16 aprile 2012 Ice.modal.stop('form:resultTable:10:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:10:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

1.

Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata l'impugnata decisione del 16 aprile 2012, gli atti vengono rinviati all'autorità inferiore perché proceda ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo.

2.

Non si prelevano spese processuali.

3.

Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di 1'000 franchi, la quale è posta a carico dell'autorità inferiore.

4.

Comunicazione a: – rappresentante del ricorrente (atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif.; raccomandata con allegato copia della determinazione del 2 agosto 2012 del ricorrente) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata) Il presidente del collegio: Il cancelliere: Francesco Parrino Dario Croci Torti Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia civile al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 72 segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:

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