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Entscheid

C-2832/2012

Valutazione dell'invalidità

17. September 2012Deutsch6 min

Assicurazione invalidità, decisione del 24 aprile ... Assicurazione invalidità, decisione del 24 aprile 2012 Ice.modal.stop('form:resultTable:17:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:17:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

1.

Il ricorso è accolto e l'impugnata decisione riformata nel senso che al ricorrente è riconosciuto il diritto a tre quarti di rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere dal 1° gennaio 2011.

2.

Non si prelevano spese processuali.

3.

Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di

700.

franchi, la quale è posta a carico dell'autorità inferiore.

4.

Comunicazione a: – rappresentante del ricorrente (atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif.; raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata) I rimedi giuridici sono indicati alla pagina seguente Il presidente del collegio: Il cancelliere: Francesco Parrino Dario Croci Torti -- 4 of 5 -C-2832/2012 Pagina 5 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:

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