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Entscheid

C-2849/2016

Valutazione dell'invalidità

14. Juni 2016Deutsch4 min

Assicurazione per l'invalidità, rinvio per statuir... Assicurazione per l'invalidità, rinvio per statuire nuovamente sulle spese ripetibili (sentenza del TF del 19 aprile 2016) Ice.modal.stop('form:resultTable:19:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:19:tt_reg');

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Erwägungen

23.

dell’incarto C-550/2013), con sentenza 9C_767/2015 del 19 aprile 2016,il Tribunale federale ha accolto il ricorso, annullato il giudizio del TAF, confermato la decisione dell'UAIE e rinviato la causa a questo Tribunale per l'emanazione di una nuova decisione sulle spese ripetibili nella procedura precedente, in seguito alla sentenza del Tribunale federale del 19 aprile 2016, A._______ è integralmente soccombente nella causa C-550/2013 dinanzi al TAF, nelle cause dinanzi a questo Tribunale, al ricorrente che soccombe non spetta alcuna indennità per spese ripetibili (art. 64 PA in relazione con l'art.

37.

LTAF e in combinazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2] a contrario), pertanto nessuna indennità per spese ripetibili è riconosciuta al ricorrente nella causa innanzi al TAF C-550/2013, peraltro, le autorità federali, quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto a un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205), -- 2 of 4 -C-2849/2016 Pagina 3 infine, nella presente procedura, non si prelevano spese processuali né si assegnano spese ripetibili (art. 63 cpv. 1 PA e art. 6 lett. b e 7 cpv. 3 TS-TAF), il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Nella causa C-550/2013 non si assegnano indennità per spese ripetibili.

2.

Nella presente procedura non si percepiscono spese processuali né si assegnano indennità per spese ripetibili.

3.

Comunicazione a: – ricorrente (raccomandata A/R) – autorità inferiore (n. di rif.; raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata) La presidente del collegio: Il cancelliere: Michela Bürki Moreni Dario Croci Torti I rimedi giuridici sono alla pagina seguente

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C-2849/2016 Pagina 4 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:

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