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Entscheid

C-3097/2013

Diritto alla rendita

17. Oktober 2013Deutsch6 min

Assicurazione per l'invalidità (decisione del 19 m... Assicurazione per l'invalidità (decisione del 19 marzo 2013) Ice.modal.stop('form:resultTable:5:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:5:tt_reg');

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Erwägungen

21.

gennaio 2013; ricevuta l'impugnativa, l'UAIE ha sottoposto gli atti al proprio servizio medico nella persona del Dott. B._______ che, nel rapporto del 9 luglio 2013, ha rilevato come la documentazione medica esibita non permetta di escludere un peggioramento dello stato di salute dell'assicurato e ritiene pertanto necessario un complemento istruttorio dal punto di vista psichiatrico e ortopedico nonché una spirometria ed un esame per determinare la distanza di deambulazione senza disturbi angiologici; nel suo preavviso del 31 luglio 2013, l'UAIE ha pertanto proposto l'ammissione parziale del gravame con la retrocessione degli atti affinché possa riprendere l'istruzione della domanda di rendita procedendo ai nuovi accertamenti sanitari proposti dal Dott. B.________; mediante ordinanza del 13 agosto 2013, copia delle risposte dell'Ufficio AI e della relazione del Dott. B._______ sono state inviate alla parte ricorrente, alla quale è stata offerta la possibilità di presentare delle osservazioni entro 30 giorni dal ricevimento; l'interpellato non ha preso posizione in merito;

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C-3097/2013 Pagina 3 e considerando in diritto che: in virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del

17.

giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art.

32.

LTAF; in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi a questo Tribunale conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20); secondo l'art. 59 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1) ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione: queste condizioni sono adempiute nella specie; il ricorso, depositato il 22 aprile 2013, è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA); il gravame è dunque ammissibile ed è pertanto necessario entrare nel merito; sul merito, al modo di procedere proposto dall'amministrazione è opportuno prestare adesione: un'istruttoria complementare in ambito psichiatrico ed ortopedico appare indispensabile dal momento che quella amministrativa precedente appare carente e non attuale (sull'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti cfr. art. 49 b PA); è quindi indispensabile eseguire quanto richiesto per determinare lo stato di salute effettivo di A._______; in tali circostanze il ricorso deve essere parzialmente accolto, la decisione impugnata annullata e la causa rinviata all'autorità inferiore in virtù dell'art. 61 PA, perché completi l'istruttoria come indicato dal Dott. B._______, ossia con investigazioni supplementari nelle specializzazioni indicate;

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C-3097/2013 Pagina 4 certo, l'art. 61 cpv. 1 PA permette solo eccezionalmente di ricorrere ad una tale procedura; nel caso concreto, l'applicazione dell'eccezione prevista è tuttavia giustificata se si considerano le numerose lacune dell'incarto e l'ampiezza delle informazioni da raccogliere (DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4); visto l'esito del ricorso, non vengono prelevate spese processuali; in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato; visti gli atti di causa e la memoria di ricorso, si giustifica riconoscere alla parte ricorrente un'indennità per spese ripetibili di 800 franchi, la quale viene posta a carico dell'autorità inferiore; il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata l'impugnata decisione del 26 aprile 2013, gli atti vengono rinviati all'autorità inferiore perché proceda ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo.

2.

Non si prelevano spese processuali.

3.

Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di

800.

franchi, la quale è posta a carico dell'autorità inferiore.

4.

Comunicazione a: – ricorrente (Raccomandata AR); – autorità inferiore (n. di rif. …; Raccomandata); – Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (Raccomandata). I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. La presidente del collegio: Il cancelliere:

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C-3097/2013 Pagina 5 Elena Avenati-Carpani Dario Quirici Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:

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