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Entscheid

C-3836/2012

Diritto alla rendita

5. März 2013Deutsch7 min

Assicurazione invalidità (decisione del 27 giugno ... Assicurazione invalidità (decisione del 27 giugno 2012) Ice.modal.stop('form:resultTable:2:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:2:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

7.

gennaio 2013, hanno proposto l'ammissione dello stesso, l'annullamento della decisione avversata e il rinvio degli atti all'amministrazione per il compimento della detta valutazione peritale, con ordinanza del 10 gennaio 2013, il ricorrente è stato invitato da questo Tribunale ad indicare quale seguito intendesse dare alla presente procedura e, in particolare, a comunicare se avesse l'intenzione di ritirare il ricorso, dato che, dall'esito dei nuovi accertamenti, avrebbe potuto risultare sia il suo diritto a una rendita non limitata nel tempo, sia la conferma della prestazione riconosciuta con la decisione del 27 giugno 2012, ma anche la sua soppressione o diminuzione, ciò che avrebbe costituito un pregiudizio per il ricorrente, il silenzio da parte sua equivalendo alla volontà di continuare la procedura di ricorso, il ricorrente non si è più manifestato, e considerato che in virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del

17.

giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF, in particolare, le decisioni rese dall'UAIE, concernenti l'assicurazione per l'invalidità, possono essere portate davanti a questo Tribunale, conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20), secondo l'art. 59 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1), ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione, condizioni adempiute in concreto, -- 3 of 5 -C-3836/2012 Pagina 4 il ricorso del 17 luglio 2012, tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA), è dunque ammissibile ed è pertanto necessario entrare nel suo merito, al modo di procedere proposto dall'amministrazione è opportuno prestare adesione, considerato che un complemento d'istruttoria dal punto di vista psichiatrico appare indispensabile alla luce della documentazione esibita nel quadro della presente procedura, in tali circostanze il ricorso deve essere parzialmente accolto, la decisione impugnata annullata e la causa rinviata all'autorità inferiore, in virtù dell'art. 61 PA, perché completi l'istruttoria come indicato dal SMR, ossia con l'esecuzione di una perizia psichiatrica, se l'art. 61 cpv. 1 PA permette solo eccezionalmente di ricorrere ad una tale procedura, l'applicazione dell'eccezione prevista è tuttavia giustificata in concreto, se si considera che la questione della problematica ansiosa non è stata delucidata (DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4), visto l'esito del ricorso, non vengono prelevate spese processuali e il relativo anticipo di Fr. 400.- è restituito al ricorrente, in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato, visti gli atti di causa, la memoria di ricorso e la documentazione esibita, si giustifica riconoscere al ricorrente un'indennità per spese ripetibili di Fr. 800.-, la quale viene posta a carico dell'autorità inferiore, -- 4 of 5 -C-3836/2012 Pagina 5 il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata la decisione impugnata del 27 giugno 2012, gli atti vengono rinviati all'autorità inferiore perché proceda ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo.

2.

Non si percepiscono spese di procedura e il relativo anticipo di Fr. 400.-, versato il 21 novembre 2012, è restituito al ricorrente.

3.

Al ricorrente è riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di Fr. 800.-, a carico dell'autorità inferiore.

4.

Comunicazione: – al rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario) – all'autorità inferiore (n. di rif. …; Raccomandata); – all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (Raccomandata). La presidente del collegio: Il cancelliere: Elena Avenati-Carpani Dario Quirici Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:

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